La relazione del presidente del gruppo consiliare Api sul “Sistema pubblico regionale” integrata e sviluppata anche attraverso un raffronto con gli Statuti della Calabria, Liguria, Piemonte, Lazio, Emilia-Romagna e la proposta “De Filippo”
La necessità di orientare la riforma dello Statuto verso un modello di Regione ente legislativo, di governo e di coordinamento passa, irrinunciabilmente, attraverso l’esigenza di ridefinire quello che, sinteticamente, può essere definito il “sistema pubblico regionale”.
Un sistema ormai “allargato”, bisognoso di ridimensionamento che fa tutt’uno con parole – chiave quali: democrazia, trasparenza, efficacia, economicità, chiarezza e semplificazione.
Oltre all’Amministrazione regionale, fanno parte di questo “sistema” tutti gli enti operanti nei vari settori (attività industriali, turismo, servizi, sanità, solo per citarne alcuni) e appare ben chiaro che è esigenza imprescindibile, nel processo di riforma avviatosi, studiare gli aspetti che maggiormente caratterizzano questo insieme (riassunto in maniera molto efficace dal Presidente Santochirico, nella sua relazione, che deve fungere – in un certo senso – da guida per giungere alla redazione di un testo ‘nuovo’).
Un nuovo statuto in cui si riassumano e coordinino i bisogni di :
1) riaffermazione del principio democratico (l’operato dell’Amministrazione regionale deve essere sempre più orientato a principi di chiarezza, semplificazione, trasparenza, efficacia ed economicità);
2) disciplina del procedimento amministrativo (atti conoscibili, certezza dei tempi);
3) disciplina dell’organizzazione regionale (tradizionali attività di indirizzo, gestione e controllo).
Nel redigere la nuova carta si dovrà, naturalmente, tener conto della ‘tipologia’ di Statuto che si intende redigere e, allineandosi ai tempi ed alle mutate esigenze, ci si dovrà porre il problema di affrontare in maniera seria e compiuta la regolamentazione dei suddetti enti, ovvero definirne il sistema delle nomine, delle autorizzazioni, dei controlli. A tal riguardo, ritengo sia doveroso, proprio su questi punti, prestare grande attenzione: il controllo e la valutazione costituiscono competenze precipue dell’Ente Regione e, anche alla luce degli ultimi eventi che hanno caratterizzato la scena politica lucana – basti pensare alla delicata ‘vicenda Fenice’ – appare necessario tutelare il diritto alla ‘verità’, al controllo sugli atti, attraverso il riconoscimento di garanzie maggiori.
Elementi qualificativi di una Regione che, dopo l’ondata riformatrice arenatasi nel 2004, prova a riprendere quel lavoro, sono:
– favorire la più ampia diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività legislative e amministrative;
– promuovere la semplificazione amministrativa;
promuovere i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (come stabilito dall’art. 49 della proposta di legge “Statuto della Regione Basilicata” del presidente De Filippo).
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Una amministrazione regionale, dunque, che “esercita funzioni amministrative nei soli casi in cui sia giudicato necessario l’esercizio pubblico unitario a livello regionale”, che “promuove, su atti di iniziativa degli organi di governo, fasi formali di concertazione o di confronto con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa”.
Un cenno merita anche l’art. 51 della proposta De Filippo: qui si rimarcano i principi di imparzialità, funzionalità, legittimo affidamento, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità, verso cui deve essere improntata l’attività degli uffici regionali. Lo stesso articolo, al comma 3, sancisce il principio del giusto procedimento (dello svolgimento dell’attività amministrativa) e della garanzia della più ampia partecipazione dei cittadini.
Altro articolo interessante è il 52, che stabilisce, al primo comma, “la Regione esercita le proprie funzioni in base al principio della separazione tra politica e amministrazione” e, al secondo, rimarca il compito della legge regionale di disciplinare responsabilità e compiti di amministratori e dirigenti.
ATTIVITÁ ECONOMICHE REGIONALI E SOGGETTI PRIVATI
La previsione della regolamentazione di questi altri soggetti che, insieme alla Amministrazione Regionale, costituiscono il c.d. “Sistema Pubblico Regionale”, è contenuta nell’articolo 66 della proposta De Filippo.
Il testo riconosce e garantisce l’intervento delle autonomie locali, funzionali e sociali e dei soggetti privati (nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà) e sancisce, altresì, la dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico, volendosi caratterizzare l’attività regionale quale attività orientata alle sole funzioni di indirizzo generale, di garanzia del corretto funzionamento dei servizi e di controllo degli standard.
Per la costituzione di nuovi enti, aziende ed agenzie (o per la costituzione o la partecipazione a società, associazioni o fondazioni), si stabilisce che vi si provveda con apposita legge regionale (approvata a maggioranza dei 2/3 del Consiglio).
La legge regionale istitutiva degli enti, aziende o agenzie regionali, determina:
1) i principi generali della loro autonomia, attività ed organizzazione;
2) i principi generali relativi all’approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
3) le modalità atte ad assicurare la partecipazione ed il controllo degli utenti o comunque di tutti i soggetti interessati alle attività dell’ente e/o azienda e/o agenzia regionale.
La Regione esercita su questi enti poteri di indirizzo e di controllo (anche attraverso l’esame dei loro atti fondamentali).
È indubbio che – come sottolineato da Santochirico nella sua relazione – si rende necessario, in sede di redazione del nuovo Statuto, fare scelte chiare in ordine alla competenza, ovvero alla decisione di quale deve essere l’organo, quali devono essere le condizioni e le valutazioni necessarie per istituire nuovi enti.
Al comma 7 (dello stesso articolo 66) si prevedono le forme di partecipazione del Consiglio regionale all’interno di enti/aziende/agenzie regionali, attraverso:
a) nomina e designazione dei rappresentanti regionali al loro interno;
b) approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino (anche quelli che prevedono revisioni tariffarie o nuovi investimenti);
Nomina dei rappresentanti à il principio è quello della assicurazione della partecipazione della minoranza del Consiglio;
Principio della equiparazione del personale di enti/aziende/agenzie regionali a quello regionale.
All’art. 67, invece, la proposta di De Filippo prevede la istituzione del “Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro”: si tratta di un organo istituito – secondo le modalità stabilite dalla legge – con obiettivi di consulenza, consultazione, studio e ricerca.
“SISTEMA PUBBLICO REGIONALE”
AMMISTRAZIONE REGIONALE SISTEMA PUBBLICO “ALLARGATO”
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINA DELL’ORGANIZZAZIONE
AMMINISTRATIVO REGIONALE
Deve essere teso a garantire la certezza dei tempi, Principio della distinzione tra
la conoscenza degli atti e delle fasi, la correttezza INDIRIZZO, GESTIONE e CONTROLLO
e l’affidamento Art. 16 (funzioni del Consiglio
Regionale)à potestà legislativa –
Le fonti normative regionali sono: Statuto, Leggi, Regolamenti funzioni di controllo sull’
indirizzo politico
Potestà Legislativa = spetta al Consiglio Art. 34 (funzioni del Presidente
della Giunta) “il Presidente della Giunta rappresenta la Regione nelle sedi di formazione
delle linee politiche nazionali da tenere presso le istituzioni comunitarie
nel rispetto degli indirizzi del Consiglio Regionale…”
Art. 37 (funzioni della Giunta Regionale) àorgano esecutivo della Regione
LA FINANZA REGIONALE
Altro punto “sfiorato” dalla relazione Santochirico è quello dell’autonomia finanziaria regionale, un punto delicato che neppure l’articolo 119 della Costituzione, la legge 42/2009 (legge sul “federalismo fiscale”) né il D. Lgs. 68/2011 (che detta le disposizioni in materia di autonomia di entrate delle Regioni a Statuto ordinario e delle Province) hanno contribuito a rendere più chiaro.
Art. 119
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
[25] (Nota all'art. 119).
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 5 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit.
Il testo originario era il seguente: Art. 119
«Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.
Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.
Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.
La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica».
PROGRAMMAZIONE
La programmazione dei lavori consiliari è disciplinata all’articolo 28 della Proposta di Legge firmata De Filippo. Qui si prevede che il regolamento interno del Consiglio stabilisce le forme e le modalità di programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni; il calendario periodico del lavori del Consiglio è definito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, integrata dai Presidenti delle Commissioni consiliari e dal Presidente della Giunta o suo delegato. Sedute speciali del Consiglio sono dedicate all’esame di argomenti di rilevante interesse generale.
All’articolo 41 della PdL De Filippo è sancita la potestà legislativa spettante alla Regione, ed esercitata dal Consiglio regionale, nel rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
All’articolo 42, invece, viene disciplinata l’iniziativa legislativa, attraverso il riconoscimento dei soggetti che hanno facoltà di intraprendere iniziative legislative (Consiglieri regionali, Giunta regionale, Consiglio delle autonomie locali, elettori della Regione in numero non inferiore a tremila, Consigli comunali in numero non inferiore a cinque, Consigli provinciali).
All’articolo 43 si disciplinano le forme di osservazioni e proposte sui progetti di legge (afferenti alla qualità della normazione) à il principio è sostanzialmente quello, tuttora vigente, delle audizioni delle organizzazioni sociali, imprenditoriali o altri enti.
Per quanto attiene alla qualità della normazione, è da rilevare che in Basilicata non esistono norme statutarie e regolamenti in merito. Gli unici strumenti ad oggi a disposizione per il controllo dell’iter di formazione degli atti normativi e amministrativi regionali sono gli AIR e le ATN, che si propongono il miglioramento della qualità dei processi decisionali, la trasparenza dei procedimenti di formazione degli atti, la valutazione dei costi e degli effetti dell’attività amministrativa, la tutela degli interessi degli amministrati, nonché (specie per le ATN) semplificazione legislativa e regolamentare, delegificazione, deregolamentazione, riordino e coordinamento automatico delle leggi vigenti.
Ciò che manca e che, a mio avviso, dovrebbe essere implementato con la redazione del nuovo Statuto, è il VIR, ovvero la valutazione ex post, secondo cui il Consiglio regionale deve svolgere, oltre alla funzione legislativa ed ispettiva, anche quella di monitoraggio sull’attuazione della produzione legislativa.
PERSONALE – DIRIGENTI – UFFICI
Il principio è quello basilare dell’attività degli uffici regionali improntata su concetti come: imparzialità, funzionalità, legittimo affidamento, efficacia, efficienza, economicità e pubblicità. (articolo 51 PdL De Filippo).
Le disposizioni regionali assicurano che lo svolgimento dell’attività amministrativa avvenga nel rispetto del principio del giusto procedimento a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini e favorendo la più ampia partecipazione.
Importante è anche la previsione della limitazione dell’accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini, che può avvenire soltanto con atto motivato e nei casi stabiliti dalla legge.
All’articolo 52 è sancita la specifica responsabilità degli amministratori e dei dirigenti, nonché le modalità di preposizione agli uffici di questi ultimi.
Prendendo spunto dai nuovi Statuti regionali adottati da altre Regioni italiane, appare necessario sottolineare, anche nello Statuto che la nostra Regione si accinge a redigere, che ai dirigenti sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Presidente e dalla Giunta e, limitatamente al Consiglio, dal presidente e dall’Ufficio di Presidenza. Inoltre, così come ha sancito lo Statuto della Regione Calabria, nell’esercizio della potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dirigenti, l’attribuzione e la revoca degli incarichi, l’accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire il ruolo dei dirigenti della Regione e il ruolo dei dirigenti del Consiglio regionale. (sempre lo Statuto della Calabria stabilisce che tutti gli incarichi dirigenziali devono essere formalmente conferiti entro 60 giorni dall’insediamento dei nuovi organi regionali).
La legge regionale, inoltre, fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli interni, con riferimento all’analisi dei costi e dei rendimenti dell’attività amministrativa. I regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta regionale si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità delle attività amministrative, e a tal fine prevedono, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, un sistema di controlli interni, successivi e concomitanti, tendenti ad assicurare il miglioramento dell’azione pubblica.
La Regione Emilia-Romagna si concentra sul concetto di organizzazione regionale basata sul principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e le funzioni d’attuazione e di gestione (come avviene anche nella PdL De Filippo, all’articolo 52). La competenza generale dell’adozione degli atti amministrativi d’attuazione e di gestione, in tutti i casi in cui lo Statuto o la legge regionale non dispongano diversamente, spetta alla dirigenza, sulla base e in attuazione degli atti deliberati dagli organi della Regione.
I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa e della gestione di loro competenza, nonché dei relativi risultati.
La legge regionale determina i principi in ordine all’organizzazione e al funzionamento degli uffici regionali, la cui istituzione e disciplina è dettata con i regolamenti relativi all’organizzazione e al personale. Il rapporto di lavoro del personale regionale è disciplinato in conformità ai principi costituzionali, secondo quanto stabilito dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa in relazione alle rispettive competenze.
Lo Statuto della Regione Lazio, per quanto riguarda l’organizzazione delle strutture regionali e il personale, sancisce che la prima è stabilita, nel rispetto delle norme generali dettate dalla legge regionale, fatto salvo il potere organizzativo dei dirigenti, con regolamenti di organizzazione adottati dalla Giunta regionale e dall’Ufficio di Presidenza, nell’ambito delle rispettive competenze.
Inoltre, la disciplina dell’organizzazione si ispira a criteri di flessibilità operativa e prevede formule organizzative rispondenti alle esigenze del coordinamento e della programmazione dell’azione amministrativa della Regione, nonché l’attribuzione ai dirigenti della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, con le connesse responsabilità, in coerenza con il principio della distinzione tra i ruoli degli organi di governo e della dirigenza.
Altri spunti interessanti potrebbero venire dalla lettura dello Statuto della regione Liguria dove, in riferimento alla organizzazione del personale e degli uffici regionali, si legge: “Le norme relative all’organizzazione degli uffici, alla ripartizione delle competenze e alle regole di funzionamento dell’amministrazione sono dettate dalla legge regionale e dai regolamenti di organizzazione del Consiglio e della Giunta. La legge regionale assicura le necessarie forme di mobilità e disciplina in modo coordinato le modalità di assunzione, di contrattazione e di gestione amministrativa, promuovendo pari opportunità alle donne e agli uomini nell’accesso agli incarichi interni all’Ente (a tal proposito, si veda l’articolo 54 della PdL De Filippo, che stabilisce l’istituzione di una Commissione regionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna). La Regione assicura l’effettivo e costante aggiornamento professionale e formativo dei dirigenti e del personale regionale”.
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
I principi dell’ordinamento contabile sono rinvenibili nell’articolo 57 della PdL De Filippo:
– la Regione dispone di risorse proprie ed ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce ed applica tributi propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispone di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali.
– i tributi regionali sono imposti con legge regionale che definisce anche le modalità di accertamento e riscossione.
– la Regione partecipa al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali delle leggi statali.
– le somme derivanti dal fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, concorrono a determinare il complesso delle entrate regionali.
– con legge regionale sono emanate le norme relative alla contabilità generale, all’amministrazione del demanio e del patrimonio della Regione.
All’articolo 58 della succitata PdL è disciplinato l’ordinamento contabile della Regione Basilicata (l’ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica; inoltre, con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese, così come l’esercizio provvisorio può essere concesso soltanto con legge e per periodi non superiori a quattro mesi).
Il modello di autonomia finanziaria e contabile del Consiglio, nonché dell’intero Ente Regione, è contemplato in tutti i ‘nuovi’ Statuti regionali e gli strumenti attraverso i quali essi si realizzano sono: il documento annuale di programmazione, la legge finanziaria e il bilancio.
BILANCIO
Espressione dell’autonomia regionale à la Regione dispone di autonomia tributaria e finanziaria e di un proprio demanio e patrimonio.
Autonomia tributaria e finanziaria à la Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa… (art. 57 PdL De Filippo)
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
Sarebbe utile prevedere un articolo come questo che segue, tratto dallo Statuto della Regione Piemonte.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
La Giunta regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità, presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio regionale.
Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono approvati dal Consiglio, nell'apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
Il Regolamento del Consiglio disciplina la sessione di bilancio.
LEGGE FINANZIARIA
La Giunta presenta al Consiglio regionale, unitamente al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.
La Giunta può presentare al Consiglio per l'approvazione uno o più disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale.
BILANCIO DI PREVISIONE
Strumento indispensabile di programmazione è il bilancio di previsione, la cui disciplina non è contemplata nella Proposta di Legge del Presidente De Filippo (se non all’articolo 58, dove si legge : “L’ordinamento contabile, il bilancio di previsione annuale e il bilancio pluriennale della Regione sono disciplinati dalla legge regionale, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica”); pertanto, uniformandoci al dettato degli altri Statuti regionali di recente elaborazione (come il Lazio, ad esempio), dovremmo aggiungere l’ articolo “Bilancio di Previsione”.
Lo statuto del Lazio così recita:
1. La Regione ha un proprio bilancio di previsione, annuale e pluriennale, ordinato ai sensi della legge regionale che disciplina la materia del bilancio e della contabilità.
2. L’esercizio finanziario regionale ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
3. Il bilancio di previsione è approvato con legge, su proposta della Giunta regionale, con le modalità e nei termini previsti dalla legge di cui al comma 1.
4. Il Consiglio regionale approva altresì, su proposta della Giunta, la legge finanziaria regionale e gli altri documenti programmatici previsti dalla legge di cui al comma 1.
5. Ogni legge regionale che comporti nuove o maggiori spese o minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.
6. L’esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere concesso, in via eccezionale, con apposita legge regionale per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.
DOCUMENTO ANNUALE DI PROGRAMMAZIONE
Nella Proposta di De Filippo non vi è un articolo che parla espressamente di programmazione, pertanto è utile visionare cosa prevedono altri Statuti in merito (segue estratto dello Statuto del Piemonte):
(Programmazione Regionale)
La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese.
La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.
I documenti di programmazione sono predisposti dalla Giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal Consiglio regionale.
I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali.
La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.
La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.
La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.
(Documento di programmazione economico-finanziaria regionale)
Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.
Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è definito e disciplinato dalla legge di contabilità.
DEMANIO E PATRIMONIO
Aggiungere à La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.