Referendum, scatta la “par condicio”

Il Corecom vigilerà sul rispetto delle disposizioni. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura del voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella indispensabile per le proprie funzioni.

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Il palazzo della Regione Basilicata

Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n.10 del 14-01-2026 – è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2026 di indizione dei comizi elettorali per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, indetto per i giorni 22 e 23 marzo 2026.

Dalla data di pubblicazione del Decreto prende avvio la campagna elettorale referendaria. Al riguardo si precisa che, nelle more dell’approvazione dei regolamenti concernenti le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 per la parità di accesso ai mezzi di informazione e nella comunicazione politica (c.d. Par Condicio), da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, trovano applicazione le disposizioni normative ivi contenute, le quali garantiscono i princìpi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo e della stampa quotidiana e periodica.

In attesa dell’adozione dei regolamenti attuativi da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e della Commissione parlamentare di vigilanza, a partire dal 14 gennaio 2026 trovano applicazione le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s.m.i. e del Codice di autoregolamentazione di cui al DM 8 aprile 2004 – che disciplinano i programmi di comunicazione politica, i programmi di informazione, i messaggi politici autogestiti (gratuiti e a pagamento) e i sondaggi politici ed elettorali sulle emittenti radiotelevisive locali.

Si ricorda che l’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che: «Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni».

Si sottolinea che il divieto sopra citato trova la sua applicazione, oltre che in ottemperanza della citata legge, in ragione dei provvedimenti e delle circolari dell’Autorità Garante delle Comunicazioni.

Il Co.re.com. Basilicata, pertanto, vigilerà sul rispetto dei principi stabiliti dalla legge, con particolare riguardo alla comunicazione istituzionale di cui all’art. 9 della legge 28/2000.

 

 

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