Nuova legge regionale “Siap”: Liberali anticipa i capisaldi

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Attraverso la revisione della legge 33 del 2003 la Regione Basilicata intende mettere a punto un sistema di politiche e di servizi rivolti a rafforzare sia le opportunità di apprendimento, sia a sviluppare le capacità dell’individuo di affrontare in modo attivo ed autonomo le proprie scelte

Estendere i diritti dell’apprendimento, qualificare i sistemi e migliorare l’uso delle risorse economiche. Sono questi i capisaldi a cui punterà la nuova legge regionale per un “sistema Integrato per l’apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva”. La legge regionale vigente in questo settore è la numero 33 del 2003. La sua revisione, a cura del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, si rende necessaria per adeguare la norma ai mutamenti nazionali.
In particolare l’estensione dei diritti dell’apprendimento sarà garantita attraverso il sostegno delle transizioni attive dei singoli individui, dall’istruzione pre-primaria all’università, dalla scuola/formazione al lavoro, nella mobilità professionale e nella trasmissione della conoscenza durante il ricambio generazionale. “Estendere i diritti – commenta l’assessore Raffaele Liberali – non significa solo accrescere le occasioni di apprendere, ma anche migliorare i processi di scelta, la qualità della partecipazione, la valorizzazione degli esiti con il riconoscimento dei crediti formativi e la certificazione delle competenze”.
La qualificazione dei sistemi sarà invece il processo attraverso il quale i diritti saranno esercitati in termini di competenze professionali degli operatori, di metodi e strumenti e di processi di rete. “Una scelta importante – annuncia Liberali – è relativa alla individuazione di una Agenzia regionale, oggetto di costituzione, dopo la definizione del quadro normativo nazionale in materia, che riunifichi in un unico soggetto le competenze pubbliche in materia di servizi per l’impiego e il supporto alle transizioni nella vita attiva”.
Il miglior uso delle risorse economiche – annuncia infine Liberali – sarà attuato mediante la qualificazione delle modalità di programmazione ed attuazione, dall’osservazione dei bisogni alla definizione degli avvisi pubblici, anche utilizzando il nuovo Catalogo Unico Regionale dell’offerta formativa, che consente una forte individualizzazione e semplificazione delle modalità di accesso da parte dei singoli individui, attraverso voucher”.
“La legge numero 33 del 2003 – dichiara Liberali – ha creato condizioni di sistema senza le quali oggi non sarebbe possibile proseguire il cammino. Una fra tutte: la costruzione del repertorio degli standard professionali, formativi e di attestazione, fra i più articolati e completi del Paese. La revisione che si vuole attuare è nelle logica di proseguire lungo la strada intrapresa, cambiando però passo e allargando gli orizzonti. “Basilicata 2020” significa una regione con una posizione stabile, coerente con i tre riferimenti guida dello sviluppo intelligente, sostenibile ed inclusivo. Riorientare – conclude Liberali – significa in primo luogo superare i rischi della possibile autoreferenzialità di molta parte dell’offerta tradizionale di apprendimento. Si tratta cioè di investire su conoscenze e competenze dotate di valore per le imprese esistenti per questo è necessario dotare tutti i lucani delle competenze di nuova cittadinanza, legate all’innovazione digitale delle forme di comunicazione e di scambio ed alla apertura alla globalità”.

Il DDL si struttura in 4 Titoli, per un complessivo di 29 articoli:
il Titolo I è dedicato alla esplicitazione dei princìpi generali, anche in funzione di quadro esegetico dell’intero testo. Lo compongono gli artt. 1 – Princìpi e campo di applicazione; 2 – Sistema regionale integrato per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita; 3 – Destinatari degli interventi e modalità di accesso;
il Titolo II è dedicato alla esplicitazione dell’insieme delle politiche che, unitariamente, sono chiamate a concorrere all’effettività dei diritti dell’apprendimento ed al sostegno alla transizioni nella vita attiva, assunte dalla Regione come il riferimento primario per la definizione ed il raccordo fra politiche attive e passive. Lo compongono gli artt. 4 – Primo accesso al sistema educativo; 5 – Obbligo di istruzione e Diritto-dovere di istruzione e formazione; 6 – Prevenzione e contrasto dell'abbandono scolastico e formativo; 7 – Interventi di natura educativa e culturale per le nuove generazioni; 8 – Istruzione e Formazione Tecnica Superiore; 9 – Promozione e supporto alla partecipazione all'istruzione terziaria; 10 – Politiche attive rivolte all'accesso all'occupazione, alla creazione di impresa e alla mobilità professionale; 11 – Tirocini finalizzati all'orientamento e all'inserimento lavorativo; 12 – Formazione continua; 13 – Apprendimento permanente; 14 – Politiche rivolte a favorire l'invecchiamento attivo; 15 – Inclusione sociale attraverso l'apprendimento;, 16 – Servizi di orientamento alle transizioni ; 17 – Servizi di validazione degli apprendimenti;
il Titolo III è rivolto a dare attuazione ai contenuti delle politiche enunciate al Titolo precedente, definendo le caratteristiche del sistema regionale di programmazione ed attuazione, anche con specifico riferimento alla dotazione dei necessari mezzi procedurali, strumentali e professionali. In esso è definita l’esistenza di un nuovo soggetto agenziale pubblico (Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva), in cui conferire e portare a maggior integrazione, efficienza ed efficacia gli apporti degli attuali Centri per il Lavoro e delle Agenzie provinciali Ageform ed Apofil, sulla base del più esteso quadro di riferimento definito dal DDL. Il Titolo III è composto dagli artt. 18 – Modalità di programmazione integrata, 19 – Reti territoriali per l'apprendimento permanente, 20 – Poli formativi e tecnico-professionali, 21 – Sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, 22 – Sistema regionale di valorizzazione degli apprendimenti come crediti formativi e competenze certificate, 23 – Sistema regionale di accreditamento dei soggetti erogatori, 24 – Sistema regionale di orientamento, 25 – Sistema regionale dell'offerta formativa, 26 – Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni , 27 – Azioni di rafforzamento, sviluppo ed innovazione;
completa l’articolato il Titolo IV, di due articoli, in cui sono contenute le norme transitorie e finali che affidano alla Giunta il compito di definire il piano di implementazione della legge regionale, con indicazione di azioni, risorse e i tempi di attuazione. Sono inoltre definite le garanzie di continuità programmatoria e realizzativa delle funzioni amministrative in materia di formazione e orientamento professionale conferiti dalla Regione alle province ex L. R. 33/2003 coordinata con la L.R. 8 agosto 2012 e delle funzioni e compiti attribuiti alle Province ex L.R. n. 29/1998, nonché la continuità delle funzioni amministrative attribuite alle Province, fino al riassetto delle relative competenze istituzionali.

fio

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