Incompatibilità, il Consiglio approva una legge

In attuazione della legge n. 165/2004 la Regione disciplina i casi di lite pendente con l’ente

&ldquo;E&rsquo; incompatibile, fatte salve le esclusioni previste dalle norme vigenti, con la carica di consigliere regionale, di componente della Giunta e di presidente della Regione, colui che &egrave; parte attiva di una lite con l&rsquo;ente. Qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, sussiste incompatibilit&agrave; esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso&rdquo;. E&rsquo; quanto si legge nell&rsquo;articolo 1 della legge, approvata oggi a maggioranza (con 16 voti favorevoli e 3 voti contrari dei consiglieri Perrino, Leggieri e Romaniello), sulle &ldquo;Norme di prima attuazione della legge 2 luglio 2004, n. 165 &ndash; Disposizioni di attuazione dell&rsquo;art. 122, primo comma, della Costituzione&rdquo;.<br /><br />La legge, proposta dal consigliere del Pd Roberto Cifarelli, ha lo scopo &ldquo;di dare attuazione &ndash; si legge nella relazione al provvedimento &ndash; ai principi fondamentali in materia di incompatibilit&agrave; per lite pendente con la Regione&rdquo;, introdotti dalla legge n. 165/2004, &ldquo;nelle more di una pi&ugrave; complessiva revisione delle disposizioni regionali in materia di ineleggibilit&agrave; e di incompatibilit&agrave; del presidente, dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali&rdquo;.<br />

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