“L'Agenzia del Territorio ha individuato fabbricati o ampliamenti di costruzioni che risultano non dichiarati al Catasto e ha attribuito a questi una rendita presunta. Solo in provincia di Potenza sarebbero 24 mila i casi non dichiarati. I cittadini (privati e piccoli operatori economici) non ne sono informati”. Lo sostiene la Confesercenti provinciale di Potenza, con l’invito a tutti i cittadini “a verificare la posizione poiché le notifiche di questi provvedimenti non arriveranno mai a casa. Tali rendite presunte verranno utilizzate dai comuni per gli avvisi relativi agli stessi immobili per l’Ici arretrata con decorrenza dal 2007”. L’obiettivo, come specifica nella nota Confesercenti è “informare i proprietari dei cosiddetti immobili fantasma della possibilità di mettersi in regola senza incorrere in pesanti sanzioni e dunque conseguenze non quantificabili (accertamenti non contestabili, cartelle esattoriali, sanzioni amministrative quadruplicate”. Per questo la Confesercenti ha istituito presso la sede di Potenza uno sportello di informazione e consulenza su ogni aspetto di sanatoria catastale. “Gli avvisi non vengono notificati, ma bisogna andare in Comune e accertarsi dell’esistenza a proprio carico di queste richieste di pagamento, oppure visitare il sito internet dell’Agenzia del Territorio http://www.agenziaterritorio.gov.it/. I soggetti interessati possono chiedere, con istanza in carta semplice, il riesame dell’avviso di accertamento, in sede di autotutela, nei seguenti casi: errata intestazione della particella di catasto terreni su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato; non accatastabilità dello stesso fabbricato; avvenuta presentazione, precedentemente alla data di registrazione in atti della rendita presunta, della dichiarazione “Docfa” per l’accatastamento del fabbricato stesso. A questa dichiarazione di accatastamento, per non essere costretti a pagare l’importo di cui all’accertamento a carico, deve obbligatoriamente seguire apposito ricorso per la rideterminazione dell’importo da pagare, da presentarsi perentoriamente entro e non oltre il 30 marzo 2013. In mancanza, l’accertamento diviene definitivo e non più contestabile”.
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