Contenimento costi amministrazione, interrogazione Singetta

Per il consigliere regionale di Api la riduzione dei costi si impone ““anche in considerazione del momento economico che presenta una congiuntura non favorevole a livello nazionale tanto meno locale”

“Con l’art. 1, comma 593, della L.296/06 (finanziaria ’07) – afferma Singetta – sono state introdotte prescrizioni finalizzate al contenimento della spesa per retribuzioni e compensi corrisposti dallo Stato, da tutti gli Enti pubblici e da società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa. Tale orientamento risulta ulteriormente rafforzato dai commi 725 – 730 dello stesso articolo, nonché dal comma 44 dell’articolo 3 della L. 244/07. L’intervento legislativo finalizzato al contenimento dei costi delle attività riconducibili alla sfera pubblica prevede che al Presidente ed ai componenti del Consiglio d’amministrazione non può essere riconosciuto un compenso superiore, rispettivamente, all’80 per cento ed al 70 per cento delle indennità spettanti al Sindaco (in caso di partecipazione di un Comune) e al Presidente della Provincia (in caso di partecipazione di una Provincia). Anche nelle società a totale partecipazione pubblica di una pluralità di Enti locali il compenso va parametrato, in base al comma 726, al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione. L’ambito di applicazione delle disposizioni in esame deve estendersi anche alle società partecipate indirettamente dall’Ente locale, alle società controllate, nonché agli enti pubblici economici e non economici”.

Ciò premesso, il consigliere Singetta interroga il Presidente della Giunta per sapere: “se le norme in precedenza citate siano state e siano rispettate in relazione a tutte le ipotesi previste; quali ulteriori interventi la Giunta regionale intende assumere per contribuire alla riduzione dei costi; se sia opportuno, nell’attuale critica fase socio economica, richiedere a tutti i soggetti (amministratori regionali o di società a prevalente partecipazione pubblica , etc.) un ulteriore sacrificio aggiuntivo per coloro i quali hanno un reddito annuo superiore ad euro 70.000,00; se non sia opportuno che tali interventi di riduzione dei costi vengano applicati anche a società che, pur essendo a totale e/o prevalente partecipazione pubblica, eludono, in virtù della loro natura di Spa, i limiti imposti dalle normative in precedenza citate, con scelte interpretative non sempre condivisibili”.

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