Comune Pz: Servizio di brokeraggio, interrogazione di Giannizzari

“Perché, sebbene le norme di legge, la prevalente e pressoché unanime giurisprudenza e la prassi comunemente seguita dai Comuni, indichino la necessità di attivare procedure pubbliche di scelta, è stato ritenuto legittimo l'affidamento diretto dell'incarico in oggetto; quali sono stati i criteri di selezione”: questo il testo dell’interrogazione presentata dal capogruppo del Movimento 5 Stelle al Consiglio comunale di Potenza Savino Giannizzari. Il consigliere che chiede anche copia degli atti inerenti alla determinazione dei criteri di scelta, determinazione delle società invitate alla gara informale, acquisizione delle offerte, valutazione delle offerte e formalizzazione dei contratti, evidenzia che “con la determinazione numero 3 del 12 febbraio 2015, ‘servizio di brokeraggio’ per le polizze Rcp e tutela legale, è stata conferita a una società esterna, la ‘Lenza broker assicurazioni srl’, l’incarico di assistenza e consulenza nella fase di determinazione, gestione ed esecuzione dei contratti relativi a rischi assicurativi che interessano l’Amministrazione comunale. La procedura di affidamento diretto utilizzata va, a nostro parere, in contrasto sia coi pareri della Corte dei Conti sia con la giurisprudenza e più precisamente con alcune sentenze della Corte di Cassazione. E' noto che un Ente pubblico non può in alcun caso ‘delegare’ a un broker la individuazione dei fornitori assicurativi, nemmeno per contratti di importo ‘risibile’. In particolare, la Pubblica Amministrazione in attuazione dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità (articoli 2 e 30 del decreto legislativo numero 163/06) è, inoltre, tenuta a effettuare la selezione del broker attraverso le procedure di evidenza pubblica previste per l’appalto di servizi. Tesi, quest’ultima, confermata anche dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attraverso la segnalazione numero 623/2009. Inoltre, in caso di presenza del broker, è necessario che le procedure pubbliche per la scelta di fornitori assicurativi (formali o informali che siano) prevedano la chiara e univoca esposizione delle pattuizioni che i concorrenti devono accettare in sede di trattativa, ivi compresa la misura provigionale destinata al broker stabilita in precedenza in concerto con l’Ente. Tali pattuizioni devono poi essere trasferite nei contratti assicurativi, negli stessi termini. L’economicità di tali scelte viene dettata in genere dai pareri della Corte dei Conti che, in merito al carattere gratuito o oneroso del brokeraggio a favore dell’Amministrazione comunale, propende per la considerazione dell’attività del broker ‘normalmente onerosa’ seguendo l’orientamento giuridico. Infatti, la provvigione pagata dall’impresa assicuratrice al broker, di prassi commerciale, si trasferisce sul premio assicurativo pagato dalla Pubblica Amministrazione. Il servizio di brokeraggio per il Comune viene, pertanto, a configurarsi come un contratto non gratuito, ma a onerosità indiretta, a prescindere dalle espresse previsioni contrattuali che ne attestano la ‘gratuità apparente’” conclude Giannizzari.

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