Il ddl della Giunta regionale sui Consorzi di Bonifica nel panorama legislativo regionale vigente rappresenta una proposta solitaria, finora mai avanzata in alcuna regione e comunque non prevista in alcuna legge regionale. D'altra parte il principio dell'autogoverno non solo viene violato con riferimento alle amministrazioni da eleggere, ma è costantemente sconosciuto nelle diversi fasi di riordino del settore, previste dalla legge. E’ questo il giudizio della Cia – Confederazione Italiana Agricoltori ribadito dopo l’audizione del direttore regionale Donato Distefano in Terza Commissione. Infatti – si legge in una nota – ad un commissario straordinario sono conferiti i poteri di amministrazione straordinaria dei tre Consorzi esistenti fino alla loro liquidazione: un commissario unico liquidatore provvederà alla liquidazione dei tre consorzi esistenti e, quindi, dopo che il Commissario straordinario avrà provveduto a tutti gli adempimenti di cui all'art. 34, si procederà con le elezioni governate dal 40% del componente di nomina regionale e con l'amministratore unico. Si può considerare l'esigenza di una diminuzione del numero degli organi collegiali e dei relativi componenti, nel senso di prevedere soltanto un Consiglio di amministrazione, un Presidente e un Revisore dei conti, ma va comunque rispettato il principio dell'autogoverno nel senso che il Consiglio va eletto dall'Assemblea dei consorziati e fra i consorziati contribuenti. Tra i componenti il Consiglio sarà eletto dagli stessi Consiglieri il Presidente. Certamente può considerarsi la partecipazione in Consiglio di un membro designato dalla Regione, che, peraltro, come in ogni altra legge regionale che lo prevede, ha diritto ad un solo voto come gli altri consiglieri. Sempre con riferimento al principio della partecipazione degli interessati e della sussidiarietà, la previsione di un unico Consorzio che operi su tutto il comprensorio di bonifica costituito dall'intero territorio regionale – sottolinea Distefano – esclude che vi sia il rispetto del principio di sussidiarietà che si fonda sulla valorizzazione delle istituzioni che sul territorio saranno più vicine ai soggetti interessati alle attività svolte dalle stesse istituzioni, riuscendo a coglierne le esigenze e a soddisfarle. In sostanza con il regime ipotizzato si istituisce certamente una specie di agenzia, anziché procedere ad un idoneo riordino dei consorzi.
Anche sotto tale aspetto il protocollo Stato-regioni è violato atteso che in esso è contemplata espressamente la delimitazione dei comprensori, che esclude confini amministrativi. Infatti nel protocollo si fa espresso riferimento per la Basilicata, ad unità idrografiche omogenee e si prevede che in tale delimitazione occorre tener conto dell'esigenza che il comprensorio di bonifica abbia una estensione idonea a consentire una valida dimensione gestionale, ad assicurare la funzionalità operativa, l'economicità di gestione e un'adeguata partecipazione da parte dei consorziati al Consorzio". E' evidente che il Consorzio unico disattende tali principi. E' necessario, qualora non si ritenga efficace, efficiente ed economica la permanenza di tre consorzi, prevedere una diversa delimitazione dei comprensori per effetto della quale si riescano a istituire comunque realtà rappresentative dei diversi territori. Si potrebbe prevedere una nuova delimitazione dei comprensori dalla quale rimangano esclusi territori sui quali non si è operato e quindi prevedere due Consorzi. Altra soluzione potrebbe essere quella di prevedere un solo Consorzio purché articolato in più distretti territoriali ed operativi, amministrati da organi eletti dai componenti il Consiglio del Consorzio nel proprio ambito e che svolgano su territorio le attività necessarie all’areale consortile. Si tratta di una soluzione che risulterebbe rispettosa dei principi di partecipazione e di sussidiarietà, che chiaramente va approfondita e adeguatamente normata. Distefano fa presente, inoltre, che alcune disposizioni necessitano di integrazioni e modifiche sia perché va comunque rispettato il principio del potere impositivo che esclude l'applicazione di “tariffe" (v. art. 39). Si tratta solo di contributi aventi natura tributaria secondo quanto più volte affermato sia dalla Corte di Cassazione che dalla Corte Costituzionale. Un approfondimento e una più puntuale valutazione merita altresì la questione afferente un contributo di tutela ambientale che sotto alcuni aspetti potrebbe risultare anche di dubbia legittimità. Così come va riconsiderato l'art. 10 sul servizio idrico integrato anche alla luce delle esperienze di altre realtà regionali e per la particolare incidenza che lo stesso riveste nella nostra Regione. La nota della Cia racchiude valutazioni e considerazioni su alcune questioni di maggiore rilevanza ma è certamente necessario anche un esame più puntuale di tutti gli altri articoli, a partire dalla questione delle deleghe e delle funzioni dei consorzi, passando per quella delle soglie di partecipazione per la validità delle elezioni o quelli regolativi dei vari strumenti da concepire quali il piano generale di bonifica, i piani triennali e i piani di classifica da cui far discendere il calcolo degli oneri a carico dei consorziati.
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