Caso Castelluccio, precisazioni del presidente Mollica

Il presidente del Consiglio regionale chiarisce i termini di applicazione della legge Severino

A seguito delle notizie pubblicate da alcuni media locali, dove si ipotizza la sostituzione del consigliere regionale Paolo Castelluccio a seguito di un provvedimento restrittivo emesso dall&rsquo;autorit&agrave; giudiziaria nei suoi confronti, il presidente del Consiglio regionale, Francesco Mollica, ha rilasciato la seguente dichiarazione:<br /><br />&ldquo;Le notizie pubblicate dalla stampa, che ipotizzano la sostituzione del Consigliere Castelluccio, sono destituite di fondamento. Il Consiglio regionale &egrave; tenuto ad applicare l&rsquo;art.8 comma 3, del D. Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 (la cosiddetta &lsquo;legge Severino&rsquo;), a norma del quale &lsquo;i soggetti sospesi, fatte salve le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, n&eacute; per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata&rsquo;. D&rsquo;altro canto la norma che prevede la temporanea sostituzione del consigliere sospeso, art. 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, &egrave; antecedente rispetto alla legge Severino ed il Consiglio regionale, in un analogo caso di sospensione di un consigliere regionale, ha applicato la norma pi&ugrave; recente che sembra escludere la necessit&agrave; della surroga del consigliere.<br /><br />Francesco Mollica<br />Presidente del Consiglio regionale della Basilicata&rdquo;<br />

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