Con la legge regionale 28 settembre 2024, n. 23, pubblicata sul numero speciale del Bur del 30 settembre 2024, sono state introdotte delle modifiche alla legge regionale 17 agosto 1998, n. 25 (“Disciplina delle attività e degli interventi regionali in materia di protezione civile – Abrogazione L.R. 19 dicembre 1994, n. 46”) e alla legge regionale 6 luglio 2016, n. 13 (“Norme per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati”).
Tra le integrazioni al primo testo di legge in materia di protezione civile, c’è l’articolo 18 bis sullo “Stato d’emergenza regionale”. La nuova disposizione, al comma 1, prevede che: “In occasione o nell’imminenza di emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che per loro natura o estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalla Regione nell’esercizio della propria potestà legislativa, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara lo stato di emergenza regionale, determinandone la durata (…) e l’estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi”.
L’ultimo comma dell’articolo 18 bis prevede che: “Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell’emergenza regionale e le modalità di assegnazione di eventuali contributi finanziari stanziati nel limite delle risorse disponibili a bilancio”.
In riferimento al secondo testo di legge per l’accoglienza, la tutela e l’integrazione dei cittadini migranti e dei rifugiati, viene introdotto il comma 1 bis all’articolo 3, che così recita: “In caso di situazioni di emergenza per avvisi pubblici andati deserti (…) per l’anno 2024 la Giunta regionale è autorizzata (…) a mobilitare gli attori coinvolti nei processi di accoglienza, tutela ed integrazione dei cittadini stranieri migranti e rifugiati, per interventi resisi urgenti, avvalendosi di strutture esistenti e siti di proprietà dell’Ente in attesa del completamento dei centri di accoglienza regionali esistenti, utilizzando anche fondi regionali o fondi comunitari a ciò destinati”.
La legge, approvata dal Consiglio regionale e promulgata dal presidente della Giunta regionale, è stata dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bur.