Abolizione listino, approvata modifica art. 25 Statuto

La modifica della norma statutaria, coerente con le norme contenute nella nuova legge elettorale regionale, prevedono anche l’attribuzione di un premio di maggioranza alla coalizione di cui è espressione il candidato eletto Presidente

&ldquo;La legge disciplina i criteri per la presentazione delle candidature e promuove un sistema elettorale ispirato ai principi di governabilit&agrave;, di piena rappresentanza democratica e di tutela della minoranza, alla rappresentanza dei territori e alla rappresentanza dei due generi. I consiglieri sono eletti a suffragio universale e diretto mediante liste provinciali di candidati. La legge elettorale prevede un premio di maggioranza attribuito alla coalizione di cui &egrave; espressione il candidato eletto Presidente della Regione e che verr&agrave; attribuito con esclusivo riferimento alle liste Provinciali&rdquo;. E&rsquo; questo il nuovo testo del comma 2 dell&rsquo;articolo 25 dello Statuto della Regione Basilicata.<br /><br />La modifica di questo articolo, proposta dai consiglieri Napoli e Castelluccio e coerente con le norme contenute nella nuova legge elettorale regionale (legge regionale n. 20/2018), &egrave; stata approvata, oggi, in seconda lettura dal Consiglio regionale all&rsquo;unanimit&agrave;.<br /><br />Il progetto normativo, composto di un solo articolo, pone l&rsquo;attenzione sul cosiddetto &ldquo;listino regionale&rdquo;, &ldquo;un meccanismo elettorale – si legge nella relazione al provvedimento -, attraverso il quale in Consiglio regionale, in spregio ai pi&ugrave; elementari canoni della democrazia, entrano a far parte consiglieri che, non eletti direttamente dal corpo elettorale, sono designati dai partiti&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Tale scelta e la connessa impossibilit&agrave; per i partiti politici di attribuire seggi in Consiglio regionale a quanti non siano stati eletti direttamente dal corpo elettorale &ndash; viene precisato nella relazione &ndash; giova, nelle intenzioni del legislatore, a porre rimedio al fenomeno della deresponsabilizzazione dei rappresentanti non eletti rispetto alle esigenze delle comunit&agrave; di riferimento ed &egrave; in linea con i principi ispiratori della maggior parte delle leggi elettorali emanate dalle altre Regioni italiane a statuto ordinario che hanno legiferato in materia&rdquo;.&nbsp;

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