Pagliuca insieme con i consiglieri Rosa, Pici, Sarra, Napoli, Mattia, Castelluccio e Venezia chiede, tra l’altro, “se è stata redatta la Carta regionale degli Usi Civici”
Si interroga il Governo regionale per sapere se “la Regione, istituito l’elenco di cui all’articolo 6 della legge regionale n.57 del 2000, ne abbia inviato copia ai sottoscrittori del documento; se è stata redatta la Carta regionale degli Usi Civici e conseguentemente ne è stata fornita copia, o in caso negativo, di riferire sullo stato delle procedure”. Inoltre, si chiede di conoscere “quali altri provvedimenti siano stati posti in essere dai competenti uffici regionali ai sensi e per gli effetti del correlato regolamento della delibera del Consiglio Regionale n. 564 del 2009 e quali siano le iniziative che la Giunta regionale intende promuovere per l’adozione di definitivi atti al fine di consentire ai beneficiari e soggetti interessati, la definizione delle loro pratiche pendenti”.
In premessa si specifica che la legge regionale n. 57 del 12 settembre 2000 disciplina adempimenti e provvedimenti in merito agli usi civici e loro gestione in attuazione della legge n.1766 del 1927 e Regio decreto n. 332 del 1928, stabilendo funzioni e compiti della Regione, in particolare, circa inventario, carta degli usi civici e certificazioni. Con delibera del Consiglio regionale n 564 del 21 luglio 2009 – viene ricordato – è stato approvato il regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali relative alla citata legge regionale”.
“Sia da cittadini che da avvocati e studiosi della materia – è sottolineato nell’interrogazione – vengono rappresentate situazioni di notevole criticità in merito alle procedure concludenti e definitive, a tutt’oggi non in itinere, per il riconoscimento all’uso collettivo dei terreni ad uso civico a favore dei cittadini residenti e possessori. L’articolo 1 della citata legge regionale definisce che sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in Comuni, o frazioni già comunità autonome con le loro pertinenze, ad eccezione dei beni civici che, a seguito degli accertamenti e verifiche di cui al successivo articolo 7, abbiano per disuso ultraventennale perso irreversibilmente la destinazione all’uso collettivo dei cittadini residenti e possessori e che comunque vengono sottoposte alle procedure di cui ai successivi articoli della legge regionale 57/2000. L’articolo 7 dispone che agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche, si provvede tramite gli istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e facenti parte del competente elenco. Tra i principi della legge, con particolare riferimento all’articolo 4, veniva fissato che la Regione doveva adempiere a tutto quanto necessario per la redazione dell’inventario delle terre e dei beni civici per la formazione della “Carta regionale degli Usi Civici”.