Ufficio Stampa Regione, interrogazione di Venezia

Il consigliere regionale invoca l’applicazione del decreto legislativo n. 150/2009 sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni e chiede la pubblicazione su basilicatanet delle informazioni su organigramma, profili retributivi e curriculari

Con una interrogazione presentata oggi, il consigliere regionale Mario Venezia chiede al presidente della Regione di conoscere &ldquo;l&rsquo;ammontare complessivo del costo d&rsquo;esercizio dell&rsquo;Ufficio Stampa regionale; in quale categoria lavorativa &egrave; inquadrato il dirigente dell&rsquo;ufficio stampa regionale; quanti ruoli organizzativi o dirigenziali sono presenti all&rsquo;interno del suddetto ufficio e con quale profilo retributivo; se siano applicati tariffari straordinari in periodo festivo; se siano in essere eventuali conflitti d&rsquo;interesse all&rsquo;interno del suddetto ufficio regionale (personale in aspettativa da imprese private); il motivo per cui ad oggi non siano state rispettate le direttive di legge in materia di trasparenza e merito, come previsto dal d.lgs. n.150 del 27 ottobre 2009&rdquo;.<br /><br />Venezia ricorda che &ldquo;l&#39;articolo 11 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 contiene la regolamentazione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni, intesa come &lsquo;accessibilit&agrave; totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni&rsquo; relative ad ogni aspetto dell&#39;organizzazione e dell&#39;attivit&agrave;&rdquo;, mentre &ldquo;il sito istituzionale Basilicatanet, ad oggi, alla voce &lsquo;Credits&rsquo; non permette di visualizzare puntualmente e dettagliatamente n&eacute; l&rsquo;organigramma dell&rsquo;ufficio stampa regionale, n&eacute; i profili retributivi, n&eacute; quelli curriculari&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Il Ministero per la Pubblica Amministrazione &ndash; afferma ancora l&rsquo;esponente politico &ndash; impone ad ogni amministrazione l&#39;obbligo di adibire una apposita sezione del sito internet istituzionale alla pubblicazione dei documenti e delle informazioni relativi al Programma per la trasparenza, alla premialit&agrave;, agli incarichi conferiti dalle amministrazioni&rdquo;, nonch&eacute; &ldquo;la pubblicazione dei dati curriculari e retributivi dei dirigenti&rdquo;.<br /><br />&ldquo;L&#39;art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 &ndash; continua Venezia – ha istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica, l&#39;Anagrafe delle prestazioni, il cui obiettivo principale deve essere individuato nel contenimento della spesa pubblica attraverso la raccolta ed il monitoraggio dei dati sugli incarichi conferiti dalle pubbliche amministrazioni. L&#39;Anagrafe delle prestazioni consiste, infatti, in un registro in cui devono essere indicati nominativamente tutti i soggetti pubblici o privati ai quali siano stati affidati incarichi retribuiti dalle amministrazioni pubbliche, con le informazioni salienti sugli incarichi stessi&rdquo;.<br />

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