Nella nuova “Carta” oltre al diritto di petizione, prevista l’iniziativa legislativa popolare. Individuate anche due diverse forme di referendum consultivo: uno promosso da una minoranza consiliare e l’altro da specifiche categorie d’interesse
Il titolo II è dedicato al rapporto tra la società civile e le istituzioni regionali. Nel rapporto tra cittadini e Consiglio, il modello di partecipazione delinea due modalità di coinvolgimento del corpo elettorale. Oltre al diritto di petizione, infatti, si prevede l’iniziativa legislativa popolare. Nello Statuto trovano posto, però, anche due diverse forme di referendum consultivo: uno promosso da una minoranza consiliare e l’altro promosso da specifiche categorie d’interesse.<br /><br />Tra le diverse forme di partecipazione, è previsto anche un referendum approvativo che prevede il ruolo legislativo diretto del corpo elettorale. Il referendum approvativo rappresenta una novità, già presente in ordinamenti regionali speciali (Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano), dove è stato più volte adoperato. Tale strumento di partecipazione è previsto, inoltre, nelle Costituzioni dei Cantoni svizzeri e dei Länder tedeschi nelle quali ha una consuetudine di applicazione particolare, molte volte perché rappresenta una reazione del corpo elettorale, ma assai più spesso perché i partiti politici preferiscono cedere l’approvazione legislativa agli elettori. Il referendum approvativo, muove da una richiesta formulata come sottoscrizione di un progetto di legge (di iniziativa popolare) da parte di almeno 3000/5000 elettori. Il più elevato numero di sottoscrizioni assicura un esame del progetto di legge nel termine stabilito di 90 giorni decorsi i quali, in assenza di una legge che recepisca il testo popolare o, quanto meno, i principi ed i contenuti essenziali delle proposta di legge, si procede al referendum approvativo.<br />