A seguito dell’impugnativa del Governo nazionale la Carta fondamentale della Regione è stata modificata negli articoli 21, 72 e 91 e approvata a nuovamente in prima lettura. La seconda lettura prevista fra non meno di 60 giorni
Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, in prima lettura ( con 16 voti favorevoli di Pd, Cd, Pp, Ri, Psi, Pdl-Fi, Lb-Fdi, 1 voto contrario di Romaniello del Gm e 2 astensioni del M5s) la proposta di legge sulle “modifiche allo Statuto regionale a seguito dell’impugnativa del Governo”. Le modifiche si sono rese necessarie in quanto il Governo ha impugnato lo scorso 8 aprile la legge statutaria che era stata approvata in seconda lettura il 22 febbraio e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 dell’11 marzo 2016. L’impugnativa del Governo riguardava gli articoli 21 (la Consulta di garanzia statutaria), 72 (il bilancio e gli altri documenti contabili) e 91 (la proroga degli organi) per contrasto con gli articoli 117, comma 3 e comma 2, lett. e) e 126 della Costituzione.<br /><br />Accogliendo i rilievi formulati dal Governo, l’Assemblea ha modificato queste norme ed altri articoli in qualche modo ad esse collegati (artt. 30, 45, 48, 58, 71, 74, 75, 80 e 82).<br /><br />In particolare, per quanto riguarda l’art. 21, è stato disposto che la Consulta di garanzia statutaria sia composta da “tre esperti in materie giuridiche, eletti a maggioranza dei due terzi dal Consiglio regionale” (eliminando quindi la previsione che uno dei tre membri sia un magistrato in quiescenza). Con l’art.91, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio per gravi violazioni di legge (comma 1 art. 126 Costituzione), si stabilisce che “non si dà luogo a proroga degli organi” (nella precedente versione dello Statuto si prevedeva che fosse la Consulta ad indire elezioni e adottare atti urgenti e indifferibili in assenza di diversa disposizione del decreto del Presidente della Repubblica). Con l’art.72, a differenza della precedente versione, si fa esplicito riferimento al rispetto del decreto legislativo n. 118 del 2011 per quanto riguarda i termini di presentazione dei documenti economico-finanziari regionali.<br /><br />E’ stato, inoltre, modificato l’articolo 53 della legge statutaria, relativo alla mozione di sfiducia, per renderlo conforme a quanto previsto dall’art. 126, comma 2 della Costituzione: “Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, che è presentata da almeno un quinto dei consiglieri” (in luogo dei sette consiglieri previsti nella precedente stesura).<br /><br />Così come prevede l’art. 123 della Costituzione, lo stesso testo approvato oggi dovrà essere nuovamente approvato dal Consiglio regionale in seconda lettura a distanza di almeno due mesi dalla prima approvazione. Le modifiche allo Statuto sono state illustrate in Aula dal presidente della prima Commissione Vito Santarsiero.