Sindacati Scuola: il DS dell’Istituto “Einstein” fa retromarcia

“Con la Circolare n. 23 del 5 ottobre il Ds dell’I.S. “Einstein” di Potenza prova a rimediare, in maniera piuttosto grossolana e persino “patetica”, all’errore commesso derubricando l’illegittimità del suo comportamento ad un “difetto di comunicazione”, dovuto ad un’inesatta “connotazione” dell’evento come “assemblea sindacale” e non come “seminario”. E’ quanto si legge in una nota di FLC CGIL , CISL SCUOLA e UIL SCUOLA. “Come se, fatta questa piccola “precisazione”, le cose tornassero tranquillamente a posto. E invece – secondo i sindacati – non è così, anzi siamo di fronte ad una toppa che lascia scoperto il buco.Magari sfuggirà alla disinvoltura di questo Ds, solitamente aduso allo sprezzo delle regole, ma l’amministrazione scolastica è cosa complessa e comporta il rispetto di norme e procedure. Che non si sia trattato di un problema di comunicazione è fin troppo evidente, dal momento che è stata avviata la procedura prevista per le assemblee sindacali, allegando alla circolare l’elenco nominativo del personale scolastico chiamato a esprimere la propria adesione. Così come i permessi per l’aggiornamento sono a giorni, quindi con esonero totale dal servizio, e non a ore, come invece è stato disposto nella circostanza.Ma anche a voler ammettere che si sia trattato di un refuso “comunicativo”, per partecipare ad un “seminario” il personale docente (e Ata) deve usufruire dei permessi per l’aggiornamento previsti dall’art. 64 del CCNL, producendo apposita istanza con relativa autorizzazione, peraltro con congruo anticipo per consentire la sostituzione del personale assente. Cosa che non ci risulta sia stata fatta. Il comma 13 dello stesso articolo prevede inoltre che “A livello di singola scuola il dirigente scolastico fornisce un’informazione preventiva sull’attuazione dei criteri di fruizione dei permessi per l’aggiornamento”; mentre il comma 2 lettera d), art. 6 CCNL annovera tra le materie di informazione preventiva annuale “i criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento”.Pertanto, il diritto del personale alla partecipazione ai corsi di formazione e aggiornamento si dovrà comunque “muovere” all’interno di eventuali criteri di fruizione stabiliti dal Ds, dei quali informa preventivamente le Rsu. (ad es. con quanti giorni di preavviso si fa domanda, come ci si regola se per lo stesso corso vi sono più domande, quali le priorità stabilite, e così via). Nemmeno questo ci risulta sia stato fatto. Una cosa comunque è chiara: in caso di permessi per l’aggiornamento (a differenza delle assemblee sindacali) non si può determinare interruzione del servizio scolastico e men che meno uscita anticipata degli alunni, tanto è vero che il CCNL prevede la possibilità di “sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi di scolastici” (art. 64, comma 5, CCNL). Rimane pertanto scoperto il “buco” dell’illegittima sospensione dell’attività didattica, disposta dal Ds e di cui è responsabile, nonché del danno erariale, considerato che il personale scolastico ha fruito di istituti contrattuali non previsti nella fattispecie.Ci auguriamo – concludono i sindacati – ancora una volta che l’Amministrazione scolastica voglia intervenire per porre fine ad un andazzo che si protrae da troppo tempo, sanzionando adeguatamente questo modo a dir poco “autarchico” ed extragiuridico con cui viene gestita la scuola. Anche per scongiurare che, alla luce delle argomentazioni contenute in questo nostro secondo comunicato, nel tentativo ancor più maldestro di porre rimedio all’errore commesso e di “rigirare la frittata”, il Ds agisca “nottetempo” per trovare l’ennesima ed improbabile “pezza a colore”, facendo strame non solo della correttezza amministrativa ma persino del buon senso”.bas 03

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