Durante tutto il periodo estivo sono stati proposti all’ADOC molti quesiti relativi al condominio.
Infatti, la legge n. 220/2012, la così detta riforma del condominio, ha introdotto molte novità – spiega il presidente dell’Adoc, Canio D’Andrea – per regolare i rapporti tra condomino e condominio. Tra queste vi è la maggiorazione delle sanzioni previste per chi contravviene alle regole condominiali.
L’articolo 70 delle disposizioni di attuazione al codice civile, in base al quale il regolamento di condominio può prevedere delle sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori delle sue disposizioni, è stato modificato dall’articolo 14 della legge 11 dicembre 2012 n.220 n.220/2012 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17.12.2012 n.293 e in vigore entro sei mesi dall’avvenuta pubblicazione) che stabilisce “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie”.
L’obiettivo della legge è quello di rendere più efficace il rispetto del regolamento condominiale.
Questa norma, però, si applica ai soli condomini e non ai conduttori dell’immobile perché la norma ha carattere eccezionale in quanto contempla una pena avente natura privata da cui sono esclusi gli estranei all’organizzazione condominale (Cass. 17 ottobre 1995, n.10837).
Inoltre, la norma è applicabile solo in presenza di una esplicita previsione del regolamento condominiale che, tra l’altro, non può prevedere sanzioni pecuniarie superiori a quelle previste dalla legge.
E’ pertanto necessario, laddove non previsto, aggiornare il regolamento condominiale. Ne consegue che in mancanza dell’aggiornamento del regolamento, con l’inserimento di tale novità legislativa, è illegittima una deliberazione condominiale nella parte in cui stabilisce, a carico di alcuni condomini, l'irrogazione di sanzioni pecuniarie per la violazione del regolamento di condominio.
L’ amministratore di condominio, posto che è tenuto ex lege a curare l’osservanza del regolamento di condominio, non necessita di alcuna previa delibera condominale al fine di attivarsi per far cessare gli abusi e nelle sue facoltà vi rientra anche di irrogare sanzioni pecuniarie ai condomini responsabili delle violazioni del regolamento ove lo stesso preveda tale possibilità.
In caso di necessità, i consumatori, possono rivolgersi all’ADOC di Basilicata – via R. Danzi, 2 – 85100 Potenza – e mail info@adocbasilicata.org – www.adocbasilicata.org tel. 330798081 097146393.
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