Ratezioni Equitalia, nota di Ricciardi (Fisco Azione Lucania)

Il presidente di Fisco e Territorio – Azione Lucania, l’avvocato tributarista Nicola Ricciardi, è intervenuto in un comunicato stampa, in merito all’ordinanza della suprema Corte di Cassazione 16553/2018 del mese di giugno che ha dichiarato illegittima l’applicazione di interessi sulle sanzioni tributarie.

Un tema di grande attualità- scrive Ricciardi – considerato anche l’elevato numero di persone che hanno contratto debiti con Equitalia (ora Agenzia delle Entrate Riscossione). Molti contribuenti per fare fronte alle somme dovute, fanno domanda di rateazione, chiedono cioè di pagare il dovuto un po’ per volta, non riuscendo a farlo tutto insieme. E proprio qui sta il punto: per i Giudici della Cassazione, il cittadino che non riesce a pagare il proprio debito con Equitalia e chiede di rateizzare, non deve pagare di più a causa degli interessi sulla rateizzazione stessa. Ma vediamo brevemente – spiega l’avvocato tributarista – il caso esaminato dai Giudici: un contribuente chiedeva a Equitalia una dilazione del proprio debito, non essendo in grado di pagare subito quanto richiesto perché versava indifficoltà economiche. La richiesta di dilazione veniva accolta, ma Equitalia calcolava gli interessi anche sulle sanzioni tributarie. L’interessato allora impugnava il provvedimento davanti la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, che però respingeva il ricorso. Armato di coraggio e di una buona dose di pazienza, il cittadino insisteva e impugnava la decisione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale che questa volta gli dava ragione sostenendo appunto che gli interessi su sanzioni non sono ammessi. A questo punto – continua –  era Equitalia a impugnare la sentenza e ricorrere ai Supremi Giudici. Ed ecco la decisione della Corte di Cassazione: Equitalia ha torto, in quanto “La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi”. La sentenza è eclatante, in quanto mette in discussione la legittimità di tutte le rateazioni concesse da Equitalia.

Chi d’ora in avanti – dichiara Ricciardi – chiederà la rateazione del debito dovrà esaminare con attenzione il piano di rateazione e,se lo dovesse ritenere illegittimo, potrà proporre un’istanza di autotutela e, in caso di risposta negativa, agire anche in sede giudiziaria.Chi, invece, si trovi con un vecchio piano di rateazione e abbia già provveduto al pagamento delle rate dovrebbe richiedere un ricalcolo del piano.  A tal proposito, sempre la Corte di Cassazione, in un’altra recente pronuncia (la n. 3347/2017) ha chiarito che il pagamento delle rate non comporta il riconoscimento del debito e quindi anche chi ha già pagato può chiedere il rimborso se quanto pagato non era dovuto.

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