Prov Pz: precisazione su nota Ugl ferie non godute

“In riscontro alla nota della sigla sindacale Ugl del 3.10.2011 con la quale, viene paventata una prassi consolidata in Provincia relativa alla monetizzazione delle ferie non godute in palese violazione del Contratto Collettivo Nazionale, prassi che, ancora seconda tale associazione” “i diversi Dirigenti, susseguitisi negli anni nel Settore Personale, hanno continuamente disposto ed autorizzato con precisa volontà di concedere vantaggi a dipendenti ed ex dipendenti, nonostante la vigenza di una normativa espressamente contraria a tale pratica, salvo sporadiche ed eccezionali eccezioni.” mi corre l’obbligo di effettuare la seguente ferma precisazione”.
È quanto ha sottolineato il direttore generale della Provincia di Potenza Donato Pafundi in risposta alla nota della Ugl sull’istituto contrattuale delle ferie non godute.
“Diversamente da quanto fraudolentemente dichiarato dalla Ugl, la prassi in uso presso la Provincia di Potenza, nel caso di collocamento a riposo di un dipendente, è quella – ha spiegato – di inviare, da parte dell’Ufficio risorse umane, una specifica nota all’interessato e al dirigente di riferimento nella quale vengono evidenziati nel dettaglio i giorni di ferie non godute che l’interessato è tenuto a fruire pena la disposizione di collocamento in ferie d’Ufficio. Entrando nel merito tecnico della faziosa contestazione della sigla sindacale è necessario innanzitutto evidenziare l’errata interpretazione, da parte della stessa, delle vigenti norme in materia che non limitano il diritto al pagamento della indennità sostitutiva ai soli casi di decesso o gravi problemi di salute ma anche ad esigenze di servizio. In tal senso dispongono anche i contratti collettivi di lavoro, esattamente quelli citati dalla sigla sindacale, che all’art. 18 comma 16 CCNL del 6.7.1995 dispone:”…all’atto della cessazione del rapporto di lavoro,qualora le ferie spettanti a tale data non siano state fruite per esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo delle stesse”. Le normative, inoltre, fanno riferimento al momento della cessazione del rapporto di lavoro, senza distinzioni tra contratti a tempo determinato o a tempo indeterminato, con l’effetto che i diritti maturati che insorgono nel periodo di lavoro sono gli stessi in entrambe le ipotesi. Dalle verifiche effettuate, è stato possibile rilevare che i casi sporadici in cui si è proceduto a tale monetizzazione erano relativi a pensionamenti per sopraggiunta inabilità fisica, cessazione anticipata del rapporto di lavoro, decesso del dipendente, malattia con conseguente pensionamento, esigenze di servizio attestate dall’organo di riferimento: tutte ipotesi, quindi, che non hanno reso possibile la fruizione delle ferie ancora non godute. In riferimento alla presunta ulteriore capziosa affermazione della violazione continua della normativa effettuata con la recente determinazione dirigenziale del 29 Marzo 2011, n° 849, evidenzio che con la stessa sono state liquidate euro 122,90 per n.2 giorni di ferie non godute al dipendente interessato per intervenuta infermità, così come prescritto da norma”.
“Infine – ha concluso – voglio evidenziare che la sigla sindacale in oggetto richiede ripetutamente e con continuità copie di atti amministrativi dell’Ente che vengono sempre puntualmente fornite. Non vengono e non possono di contro essere fornite quelle coperte da Privacy (ex D.Lgs 196/2003) che la Ugl strumentalmente continua a richiedere. In merito pertanto al contestato diniego di accesso a tali atti occorre specificare che la sigla sindacale non ha motivato la richiesta evidenziando interessi di rango almeno pari a quelli dei soggetti interessati dai provvedimenti, la cui adozione è motivata da circostanze, come inabilità, malattie, iscrizione a sindacati, che sono dati sensibili notoriamente assoggettati dalle norme vigenti in materia di privacy ( D.Lgs 196/2003), a rigorosa tutela. Dispiace che lo sforzo di confronto con le organizzazioni sindacali. e la prerogativa di trasparenza avviata dall’Amministrazione non siano riconosciute dalla Ugl che strumentalmente, e forse anche per certi versi personalmente, ritiene di poter interferire con la corretta e regolare gestione amministrativa dell’Ente”. (r.s.)

BAS 05

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