Obiettivo della norma stabilire in maniera definitiva i requisiti igienico-sanitari per tali strutture
Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la proposta di legge “Norme in materia di requisiti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio” d’iniziativa del consigliere Cifarelli (Pd).
Punti essenziali dello strumento legislativo contribuire alla tutela della salute ed alla sicurezza dei bagnanti e del personale addetto alla gestione delle piscine ad uso natatorio e la formazione di figure professionali adibite al controllo sia dei bagnanti che al rispetto dei parametri chimici in acqua.
Ventitrè gli articoli con i quali le piscine, distinte in base alla loro destinazione in: pubbliche, private aperte al pubblico o piscine private ad uso collettivo, vengono classificate rispetto alle caratteristiche ambientali e tipo di utilizzazione. In base alla loro utilizzazione si individuano piscine agonistiche, per tuffi, ricreative, per bambini, polifunzionali, ricreative, per usi riabilitativi, per usi curativi e termali. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazioni distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell'Azienda unità sanitaria locale ASL competente. L’igiene, la sicurezza degli impianti e la funzionalità delle piscine sarà garantita da un responsabile nominato dal titolare dell’impianto o assicurate direttamente da lui. Tramite le Asl, la Regione dispone l'organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento, finalizzati all’acquisizione della necessaria conoscenza sanitaria in materia di igiene delle piscine, rivolti ai responsabili delle piscine, agli assistenti bagnanti e agli addetti agli impianti tecnologici. I corsi non sostituiscono quelli specifici di qualificazione professionale riconosciuti dalla normativa nazionale.
Le piscine sono dotate di un sistema organizzato di primo soccorso di facile accesso per lo svolgimento delle relative operazioni. La Regione al fine di assicurare le esigenze unitarie emana, nel rispetto delle norme tecniche previste dalla legislazione comunitaria e statale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, un regolamento che definisce: il numero massimo dei frequentatori e dei bagnanti; le modalità di comunicazione di inizio delle attività alla Asl competente; le figure professionali dell'assistente bagnanti e dell'addetto agli impianti tecnologici.
La Regione può concedere contributi economici ai proprietari e/o gestori degli impianti pubblici e privati categoria per le spese di gestione e di esercizio. I proprietari ed i responsabili delle piscine provvedono, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, ad adeguare le piscine esistenti alle prescrizioni sui requisiti strutturali.