Nuovo Statuto della Regione approvato in seconda lettura

Identità, diritti della persona, partecipazione democratica, programmazione, ruolo degli enti locali e dei territori al centro della nuova “Carta dei principi” della Regione. Tre mesi di tempo per proporre il referendum

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, in seconda lettura (con 15 voti favorevoli di Pd, Pp, Ri, Cd, Pdl-Fi, Udc, Psi, e 4 astensioni di Leggieri e Perrino del M5s e di Pace e Romaniello del Gruppo misto), il nuovo Statuto della Regione Basilicata. Il testo approvato &egrave; lo stesso gi&agrave; votato dall&rsquo;Aula il 15 dicembre scorso. Cos&igrave; come previsto dall&rsquo;art. 123 della Costituzione, &ldquo;lo statuto &egrave; sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale&rdquo;.<br /><br />Identit&agrave; della Regione, diritti della persona, ruolo del Consiglio regionale, partecipazione democratica, programmazione, qualit&agrave; legislativa ed efficienza amministrativa, protagonismo e ruolo istituzionale dei territori, nuovo rapporto con l&rsquo;Europa, lo Stato e le altre Regioni sono le parole chiave della nuova &ldquo;Carta dei principi&rdquo; della Regione, suddivisa in nove titoli e composta da 92 articoli.<br /><br />Il Titolo I riguarda i principi. L&rsquo;art. 1 stabilisce che &ldquo;la Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera la intangibilit&agrave; territoriale e l&rsquo;unit&agrave; territoriale delle comunit&agrave; lucane come suo fine&rdquo; ed assume &ldquo;come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei lucani&rdquo;. L&rsquo;art. 3 evidenzia la partecipazione quale principio fondamentale dei cittadini nell&rsquo;ambito dell&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; politica, legislativa, economica e sociale della Regione che ne garantisce, altres&igrave;, ampia comunicazione ai cittadini assicurando la trasparenza dall&rsquo;azione amministrativa.<br /><br />Il Titolo II disciplina gli strumenti di partecipazione e gli organi di garanzia, l&#39;iniziativa legislativa popolare (art 15), il diritto di petizione (art.14), l&#39;istruttoria pubblica (art.16), i referendum abrogativo e consultivo. Di nuova istituzione &egrave; il referendum approvativo, per cui una proposta di legge di iniziativa popolare, secondo le disposizioni applicabili per il referendum abrogativo, prima di essere sottoposta a referendum &egrave; presentata al Consiglio regionale; se entro 90 giorni non l&rsquo;approva o non ne recepisca i contenuti, il presidente indice il referendum approvativo. Prevista poi la Consulta di garanzia statutaria (art.21), la Conferenza Regionale per la programmazione (art.82), il Difensore Civico (art.23), l&#39;Organismo per la parit&agrave; e le pari opportunit&agrave; (art.6), il Garante dell&#39;infanzia e dell&#39;adolescenza (art.5). Con l&rsquo;art. 6 la Regione, nell&rsquo;ambito della parit&agrave; di genere, promuove il diritto alle pari opportunit&agrave; tra donne e uomini, rimuovendo ogni discriminazione che impedisce tale parit&agrave;. Sancito anche il riconoscimento dei diritti fondamentali dei migranti (art.5) e il fondamentale dovere di solidariet&agrave;.<br /><br />Il Titolo III disciplina l&#39;organizzazione e funzionamento del Consiglio, prevedendo anche strumenti per la tutela dell&#39;opposizione. Il Consiglio regionale &egrave; composto da venti consiglieri pi&ugrave; il presidente e la legge elettorale dovr&agrave; garantire rappresentanza dei territori e rappresentanza di genere (art.25, dove si legge tra l&rsquo;altro che &ldquo;la legge elettorale disciplina i criteri per la presentazione delle candidature&rdquo;). Oltre alla funzione legislativa, al Consiglio &egrave; riconosciuta la funzione di programmazione e di indirizzo delle politiche regionali. Specifica attenzione &egrave; altres&igrave; dedicata alla qualit&agrave; amministrativa e delle leggi, sia sotto il profilo formale che sostanziale e ad un sistema di controlli per la verifica di tutta l&#39;attivit&agrave; regionale.<br /><br />Il Titolo IV dello Statuto disciplina la composizione e il funzionamento dell&#39;esecutivo regionale. Conferma la forma attuale di governo, basata sull&#39;elezione diretta e contestuale del Consiglio e del Presidente. Tra le disposizioni la composizione della Giunta regionale con un minimo di due ed un massimo di 5 assessori nel rispetto del principio della rappresentanza di genere (artt. 49 e 51), la compatibilit&agrave; fra ruolo di consigliere e quello di assessore (art.51), la mozione di sfiducia nei riguardi del presidente con scioglimento del Consiglio regionale (art.53).<br /><br />Il Titolo V riguarda la funzione amministrativa, di cui disciplina diversi principi di organizzazione e di svolgimento, come la separazione tra indirizzo politico e gestione (art.59), il principio del giusto processo (art.61), le forme organizzative (art.62), il potere sostitutivo e il conferimento di funzioni regionali agli enti locali (art. 64) e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali (art.67).<br /><br />Il Titolo VI disciplina la finanza regionale in armonia con l&rsquo;art. 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Stabiliti i principi inerenti l&#39;autonomia finanziaria (art.68) e la perequazione territoriale (art.69) e disciplinati il documento di programmazione economica e finanziaria (art.71), la legge di stabilit&agrave; e i collegati (art.73), i bilanci e i rendiconti di agenzie, aziende, enti e societ&agrave; (art.74).<br /><br />Il Titolo VII disciplina gli strumenti di raccordo istituzionale con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali e la societ&agrave; civile. Regolati la partecipazione alle decisioni statali di interesse regionale (art.76), gli accordi e le intese con le altre Regioni (art.77). Disciplinati il Consiglio delle autonomie locali (art.78) e le sue attribuzioni (art.80) e la Conferenza regionale per la programmazione (art.82).<br /><br />Il Titolo VIII (artt.83-87) &egrave; dedicato ai rapporti con l&rsquo;Unione europea e alle relazioni internazionali, in attuazione dell&rsquo;art. 117 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, delinea l&rsquo;organizzazione e le procedure regionali per l&rsquo;effettiva partecipazione alla formazione ed all&rsquo;attuazione del diritto europeo.<br /><br />Il Titolo IX (artt. 88-92) &egrave; dedicato alle &ldquo;Disposizioni finali e transitorie&rdquo; e prevede in particolare che (art. 90) entro tre mesi dall&rsquo;entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio approva la legge sui controlli interni e che (art. 91) &ldquo;alla scadenza della legislatura o in caso di scioglimento anticipato, il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta sono prorogati sino alla proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni e le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale in base alla legge elettorale, salvo nell&rsquo;ipotesi di scioglimento del Consiglio prevista dal comma 1 dell&rsquo;art. 126 della Costituzione&rdquo;.<br /><br />Nel dibattito che ha preceduto il voto finale sul provvedimento sono intervenuti i consiglieri Galante (Ri), Mollica (Udc), Spada, Santarsiero e Cifarelli (Pd), Romaniello e Pace (Gm), Benedetto (Cd), Bradascio (Pp), Perrino (M5s) e Napoli (Pdl-Fi).&nbsp;

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