La nuova legge regionale nasce dalla consapevolezza che la regolamentazione esistente della materia risultava essere piuttosto datata e abbisognava di un ammodernamento. L’esigenza era da tempo sentita sia dall’Ente Regione che dagli operatori del settore
Se dovessimo individuare due termini per definire le caratteristiche di questa legge, parleremmo di “Attrattività” e di “Sicurezza”. A questo, infatti, sono riconducibili gli obiettivi ed i contenuti del provvedimento legislativo a firma del consigliere regionale di Forza Italia, Gerardo Bellettieri. Una legge concepita per stare al passo con i tempi, la normativa vigente era invero datata e comunque da rivisitare, e per dare risposte concrete ed adeguate, sia a chi pratica gli sport invernali che a chi opera nel settore, ponendo le persone in condizione di poterlo fare secondo i canoni più moderni ed accreditati in materia di sicurezza. Attrattività e Sicurezza, due termini profondamente interconnessi ed ineludibili. Senza l’adozione dei giusti criteri e delle opportune e moderne metodologie per garantire la sicurezza di chi pratica lo sport della neve non vi può essere un’offerta qualificata ed atta a soddisfare le esigenze sia del turista di giornata che dell’acquirente di un pacchetto turistico a più lunga scadenza. Questo tenendo nel debito conto la figura dello sportivo tout court, di chi fa della pratica sportiva condizione di vita e dedica ad essa buona parte del proprio tempo, anche cercando modalità di esercizio fisico e mentale più estreme e pur sempre nei limiti del consentito, evitando pericoli eccessivi e agendo nel pieno rispetto della normativa vigente sulle aree sciabili lucane.
La pratica degli sport invernali deve diventare vero e proprio volano per la diffusione più generale dello sport in Basilicata. Lo sci e le altre discipline “sorelle” devono accedere alla connotazione di pedina fondamentale nell’ambito di una scacchiera che caratterizza la Basilicata per l’ampia proposta di attività sportiva al chiuso ed all’aperto. Basilicata terra dello sport, quindi, anche in virtù delle pressoché uniche e preziose caratteristiche morfologiche che ne fanno una regione ricca di bellezze naturali che possono e devono diventare luogo di svago, di vita salutare, di concezione dello spazio quale dimensione di proficua quotidianità, devono diventare luogo di sport. E’ lo sport che diviene tassello fondamentale per attrarre turisti da fuori regione e dall’estero, oltre ad accontentare gli autoctoni sempre più legati alla propria terra, non dovendo necessariamente trovare altrove la gratificazione per il proprio obiettivo di vita “diversa” dagli schemi e cercare lontano dalla Basilicata il richiamo di un sistema completo e complessivo di offerta turistica ad alto livello. Lo sport, dunque, e lo sport invernale per contribuire concretamente a fare della Basilicata una regione in cima ai desideri dei novelli Bruce Chatwin ovvero dei redivivi viaggiatori europei, tedeschi ed inglesi soprattutto, dell’Ottocento e anche prima, o più semplicemente, di chi vuole trascorrere un periodo di vacanza in piena tranquillità con il conforto di tutte le opportunità di salubrità e benessere. Tutto questo, evidentemente, per portare in Basilicata il giusto riscontro economico ben equiparato alla serie di servizi offerti. Una nuova visione della Basilicata, per farla breve, che esula da oasi felici e si allarga all’intera regione che presenta in ogni sua parte peculiarità e ricchezze tali da farne vero attrattore turistico. Ecco che, nell’ambito di un ampio discorso di marketing turistico, gli sport invernali divengono la dovuta razione di micro marketing. Lo sport invernale deve essere come esplicitava Philip Kotler “processo sociale e manageriale diretto a soddisfare bisogni ed esigenze attraverso programmi di creazione e scambio di prodotti e valori” e offerta costante di servizi di qualità, aggiungiamo noi.
Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali – Legge regionale, 14 dicembre 2023 n. 44
Il d.lgs. n. 40/2021 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali), entrato in vigore il 1° gennaio 2022, all’art. 40, comma 1, impone alle Regioni di adeguare le proprie normative di settore alle disposizioni in esso contenute entro il 31 Ottobre 2023 (Legge 24 febbraio 2023, n. 14-Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative); disposizioni adottate – per espressa previsione in tal senso – “nell’esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell’esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute” (cfr. art. 3, comma 1). Gran parte di queste disposizioni è talmente dettagliata da non richiedere svolgimenti normativi ulteriori. In diversi punti vengono riprese – tal quali o con modifiche e integrazioni – previsioni della legge n. 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) in larga misura abrogata (cfr. art. 43). La nuova legge regionale nasce dalla consapevolezza che la regolamentazione esistente della materia risultava essere piuttosto datata e abbisognava di un ammodernamento. Tale esigenza era da tempo sentita dall’Ente Regione così come dagli operatori del settore, nonostante gli scopi contenuti nel testo vigente, abbiano consentito in questi anni un ampio margine di manovra e modalità di intervento. Il Decreto legislativo n. 40/2021, con l’abrogazione della legge n. 363/2003 – ad eccezione di alcune disposizioni – ha reso necessaria l’abrogazione della legge regionale 22/2009, tanto più che il decreto legislativo prevede un recepimento entro il 31 Ottobre 2023. In sede di stesura del testo si è tenuto conto dei seguenti aspetti: revisione della disciplina applicabile agli impianti sciistici e dei relativi provvedimenti di autorizzazione e concessione anche in considerazione degli investimenti per l’adeguamento alle nuove disposizioni; revisione ed aggiornamento delle norme in tema di sicurezza contenute nella precedente legge n. 363/2003, oltre alla presenza di idonei strumenti salvavita, palinature, delimitazioni classificazione e manutenzione delle piste e degli impianti di risalita; revisione degli obblighi a carico dei gestori e delle regole di condotta per gli utenti con previsione di un idoneo apparato sanzionatorio; rafforzamento dei controlli correlati ad adeguato regime sanzionatorio e rafforzamento delle attività di informazione e formazione sulle condotte idonee a prevenire ogni forma di incidente; revisione della normativa per favorire l’accesso alle discipline sportive invernali ai soggetti con disabilità prevedendo una serie di tutele indirizzate a garantire la loro pratica con l’ausilio di un accompagnatore qualificato, e altresì ad incentivare lo svolgimento della pratica sportiva in autonomia, rafforzando le tutele in pista.
Viene ampliata la definizione di “aree sciabili attrezzate”, in base alle discipline sportive considerate dalla legislazione nazionale vigente nonché delle diverse tipologie di pista, riservando aree separate per la pratica dello slittino ed individuando quelle interdette allo snowboard. La nuova formulazione delinea il procedimento seguito dalla Giunta Regionale per l’individuazione delle aree sciabili attrezzate da realizzare sentiti i gestori. Si conferma la disciplina vigente in base alla quale l’individuazione effettuata dalla Giunta regionale equivale alla dichiarazione di pubblica utilità per la costituzione coattiva di servitù connesse all’utilizzo di dette aree. Si prevede che i gestori, all’interno delle aree sciabili attrezzate individuino i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico. Si rinvia alle disposizioni del d.lgs. 40/2021 in materia di classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste da sci da parte dei gestori e riservando le aree destinate a parco giochi e alla pratica dei principianti. Si introduce l’espresso richiamo all’art. 12 del d.lgs. 40/2021 in materia di manutenzione delle piste da parte dei gestori, lasciando inalterate le vigenti prescrizioni relative alle attività di preparazione e protezione delle piste previste dalla norma regionale. Si stabiliscono alcuni obblighi aggiuntivi a carico dei gestori delle piste oltre a quelli già previsti dal d.lgs. 40/2021, quali in particolare: la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente; la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili nonché la rimozione in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, degli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone con disabilità nonché il miglioramento dell'accessibilità e fruibilità delle strutture sportive da parte di tali soggetti. In conformità all’art. 9 del d.lgs. 40/2021, viene altresì previsto, sempre a carico dei gestori, l’obbligo di individuare un “direttore delle piste” in ordine all’organizzazione e monitoraggio delle medesime le cui modalità di individuazione e formazione sono disciplinate con deliberazione della Giunta Regionale. Si stabilisce l’obbligo di primo soccorso da parte dei gestori delle aree sciabili attrezzate agli infortunati sulle piste ed il loro trasporto ai luoghi di assistenza presso i più vicini centri sanitari o di pronto soccorso secondo quanto stabilito ai commi 1,3,4 e 5 dell’art. 14 del d.lgs. 40/2021Si prevede in ultimo che, ai sensi del già richiamato articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021, i gestori delle piste comunichino all’ente regionale, a fini statistici, l’elenco degli infortuni verificatisi sulle piste. Si stabilisce, altresì, l’obbligo per i gestori delle aree sciabili attrezzate di stipulare apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree. In conseguenza delle modifiche legislative, si darà corso alla modifica delle disposizioni del suddetto regolamento regionale. La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari sul bilancio della Regione Basilicata. Si evidenzia inoltre che, secondo quanto disposto dall’art. 42, comma 1, primo periodo, del d.lgs. 40/2021, “Dall’attuazione del [..]decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.”
All’articolo uno vengono definite “Finalità ed ambito di applicazione”. Si esplicita che la Regione Basilicata, in attuazione del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86 , recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina la sicurezza per la pratica dello sci e delle altre discipline della neve, nonché la gestione in sicurezza delle relative aree.
Con l’articolo due si precisa l’esatta descrizione e viene individuata la giusta rappresentazione delle “Aree sciabili attrezzate”. A tale scopo, è la Giunta regionale ad individuare, con propria delibera, le aree sciabili attrezzate, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, quali superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, in particolare lo sci, nelle sue varie articolazioni, lo snowboard, lo sci di fondo, la slitta e lo slittino. La Giunta regionale determina, altresì, le aree di cui all’articolo 4, comma 2, del medesimo d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità ivi previste. Il comma 2 dell’articolo fa riferimento alle aree di cui al comma 1, comprensive di segnaletica, nonché dell'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, sono individuate, sentiti i gestori, col provvedimento di cui al comma 1. L'individuazione da parte della Regione equivale alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennità, secondo quanto stabilito con provvedimento della Giunta regionale. Il comma 3 dell’articolo recita che all'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
L’articolo tre definisce la “Classificazione, segnalazione e delimitazione delle piste”. In base al dettato di tale articolo, al comma uno, le piste di discesa, di fondo, di slitta e di slittino vengono classificate, segnalate e delimitate dai gestori degli impianti, secondo il grado di difficoltà, in base a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, riservando e segnalando le aree destinate a parco giochi e alla pratica dei principianti. Al comma due viene indicata la segnaletica nelle aree sciabili attrezzate è predisposta a cura dei gestori delle aree stesse in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 13 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
L’articolo quattro, a carattere prettamente tecnico, dà istruzioni in merito alla “Preparazione e protezione delle piste”. Il comma uno rivolto ai gestori spiega come gli stessi debbano preparare adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti per garantire condizioni idonee alla sicura agibilità e pratica degli sport sulla neve e sono responsabili della chiusura degli impianti in caso di accertato pericolo per l'utenza. Il comma due, facendo riferimento ai soggetti menzionati al comma uno spiega come gli stessi debbano provvedere all’esecuzione delle disposizioni di cui all’articolo 12 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni e in particolare a: curare il manto nevoso in relazione alle condizioni meteorologiche e di innevamento; eliminare gli ostacoli che si possono rimuovere e che lo sciatore non può scorgere facilmente; proteggere gli ostacoli che anche temporaneamente non possono essere rimossi dalle piste e tra questi segnalare quelli che lo sciatore non può scorgere facilmente; effettuare l'ordinaria e straordinaria manutenzione della pista, inclusi tutti i provvedimenti necessari al fine di garantire la stabilità delle terre ed una corretta regimazione delle acque tenuto conto di quanto stabilito dalla normativa vigente in materia; a seguito di ragionevoli previsioni, proteggere adeguatamente le piste aperte al transito degli utenti da pericoli, in particolare relativi a valanghe e frane; proteggere, con barriere anticaduta, i bordi delle piste in corrispondenza di scoscendimenti pericolosi, passaggi aerei, dirupi, strapiombi, seracchi e crepacci, strettoie, sbarramenti, diramazioni e in tutte le situazioni particolari di pericolo di caduta per gli sciatori; segnalare le intersezioni delle piste con le strade aperte al pubblico transito o con le aree di attesa di impianti di risalita e proteggerle per mezzo di più serie di barriere trasversali che, mediante passaggi obbligati ottenuti con lo sfalsamento dei varchi, inducano lo sciatore a limitare la velocità ed a modificare la direzione di marcia; adottare, nella realizzazione e messa in esercizio delle barriere utilizzate per impegnare lo sciatore a limitare la velocità e a modificare la direzione di marcia e dei sistemi di protezione in generale, anche in relazione alla loro funzione, accorgimenti che considerino gli effetti di un eventuale urto dello sciatore. Il comma tre specifica che i gestori si astengono, nella produzione di neve artificiale, dall'utilizzo di additivi dannosi per l'ambiente ed il comma quattro indica come la realizzazione e la messa in esercizio di misure di protezione particolarmente complesse possono essere affidate a terzi, nel caso in cui il servizio piste non sia adeguatamente attrezzato allo scopo.
All’articolo cinque viene descritta in modo esaustivo la “Gestione impianti”. Il comma uno recita che i gestori delle aree sciabili attrezzate nelle quali insistono gli impianti riservati alla pratica degli sport sulla neve, in aggiunta agli obblighi di cui agli articoli 11, 14, 15 e 16 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono a: assicurare un'adeguata segnalazione delle caratteristiche di difficoltà e di pericolosità di ciascuna pista e la predisposizione di adeguati sistemi di contenimento morbido e strutture protettive per le piste innevate anche artificialmente; effettuare la manutenzione invernale ed estiva delle aree sciabili, assicurando le maggiori garanzie di sicurezza, nonché segnalando tempestivamente e adeguatamente ogni situazione dalla quale possa derivare un pericolo per gli utenti; rimuovere, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, gli ostacoli per l'esercizio dell'attività sciistica da parte di persone con disabilità nonché migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle strutture sportive e dei servizi connessi da parte di tali soggetti.
Il comma due fa obbligo ai gestori degli impianti affinché nominino un direttore responsabile delle piste secondo quanto stabilito dall’articolo 9 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, le cui modalità di individuazione e formazione del personale sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale. Il comma tre ammonisce che in caso di ripetuta violazione delle disposizioni di cui al comma 1 trova applicazione l’articolo 12, comma 3, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni.
Di particolare importanza l’articolo sei che tratta dell’“Obbligo di soccorso”. Il comma uno puntualizza che i gestori delle aree sciabili attrezzate sono obbligati ad assicurare il primo soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste secondo quanto previsto dall’articolo 14, commi 1, 3, 4 e 5, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni. Il comma due spiega che al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, i gestori possono stipulare apposite convenzioni con il corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, nonché con corpi o enti dello Stato e associazioni di volontariato con specifiche competenze in materia. Il comma tre, infine, afferma la competenza dei gestori di comunicare i dati di cui all’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, alla struttura regionale competente in materia per gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 14.
L’articolo sette definisce esaurientemente l’”Obbligo di assicurazione dei gestori delle aree sciabili attrezzate”. Vi si legge che i gestori delle aree di cui all’articolo 45, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’articolo 15 del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, stipulano apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all'uso di dette aree.
L’articolo otto detta le “Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili”. Il comma uno fa riferimento agli utenti delle aree sciabili attrezzate che devono mantenere una condotta conforme alle norme di comportamento previste dal capo III del d.lgs. 40/2021 e successive modificazioni e integrazioni, e il comma due, a completamento, afferma che i soggetti di cui al comma uno devono comunque tenere un comportamento che non costituisca pericolo per l'incolumità altrui o provochi danno a persone o cose, adeguando l'andatura e la traiettoria tenuta alle proprie capacità tecniche, alle condizioni ambientali e alla pista affrontata, alla sicurezza delle persone a valle ed osservando le prescrizioni segnalate localmente.
L’articolo nove si occupa di “Snowboard, telemark e altre pratiche sportive”, precisando che le disposizioni di cui al presente capo previste per lo sci alpino si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa.
Le “Sanzioni” previste dall’ Articolo dieci. Si applica (comma uno) il regime sanzionatorio previsto dal comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40 e i proventi (comma due) delle sanzioni irrogate sono riscossi dal Comune sul cui territorio si trova l'area sciabile, per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è competente, tra essi, il Comune capofila. In caso di particolare gravità delle condotte vietate dalla presente legge (comma tre) o di reiterazione nelle violazioni, in aggiunta alla sanzione amministrativa pecuniaria, è previsto il ritiro del titolo (skipass) giornaliero o la sospensione del titolo pluri giornaliero fino a tre giorni. Al trasgressore è rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni il titolo può essere definitivamente ritirato. L’articolo impone, anche (comma quattro) che ai gestori è fatto divieto di vendere, per il periodo di cui al comma 3, un nuovo titolo di transito ai soggetti cui è stato ritirato o sospeso il medesimo titolo. In caso di violazione del suddetto divieto, il gestore è assoggettato alla sanzione amministrativa di euro 250.
Viene stabilito che il controllo sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge e delle richiamate disposizioni nazionali, e l'irrogazione delle relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti sono affidati ai corpi di polizia locali nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle località sciistiche, ai sensi dall'articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40.