Approvata a maggioranza la proposta della prima Commissione di non procedere alla designazione dopo che la Comunità del Parco ha trasmesso in ritardo e in maniera incompleta l’elenco dei nominativi. Sulla vicenda sarà chiesto un parere legale
Il Consiglio regionale, che si è riunito oggi in seduta straordinaria, ha deciso a maggioranza (con 10 voti favorevoli dei consiglieri Bradascio, Cifarelli, Leggieri, Miranda Castelgrande, Perrino, Pietrantuono, Polese, Robortella, Romaniello e Santarsiero e 2 astensioni del presidente dell’Assemblea Mollica e del consigliere Castelluccio) di non procedere alla nomina del presidente dell’ente di gestione del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri del Materano.<br /><br />Così come previsto dall’articolo 5 della legge regionale n. 2/1998, la nomina deve essere fatta dal Consiglio regionale “sulla base di un elenco di almeno tre nominativi designati dalla Comunità del Parco” fra quanti hanno presentato la propria candidatura a seguito della pubblicazione di un avviso pubblico.<br /><br />Ma la prima Commissione ha deciso all’unanimità di non esprimere alcun parere sui nominativi trasmessi ieri dalla Comunità del Parco perché, come ha spiegato in Aula il presidente dell’organismo Vito Santarsiero, l’elenco è stato trasmesso oltre i termini previsti dalla legge n. 32/2000, la terna è incompleta in quanto un nome (quello dell’ing. Francesco Paolo Manicone, consigliere comunale in carica), versa in situazione di inconferibilità ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 39/2013 e la relativa deliberazione è carente di motivazioni.<br /><br />Nel breve dibattito che è seguito sono intervenuti i consiglieri Perrino, Romaniello e Cifarelli. Al termine della seduta il presidente dell’Assemblea Mollica ha annunciato che sulla questione sarà richiesto il parere dell’Ufficio legislativo del Consiglio regionale e dell’Ufficio legale della Giunta, per verificare se esistono i fondamenti, sotto il profilo legislativo e legale, per attivare i poteri sostitutivi previsti dall’art. 9 della legge regionale n. 32/2000.