Legge elettorale regionale, via libera alle modifiche

Dopo le osservazioni del Ministero dell'Interno, approvati correttivi al testo approvato recentemente dall’Aula. Prevista una soglia di sbarramento al 4 per cento per le liste che fanno parte di coalizioni

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza (con 10 voti favorevoli di Pd, Ri e Pp e 1 astensione di Pace del Gm) le proposte di modifica della legge regionale n. 20/2018 (Sistema di elezione del presidente della Giunta e dei consiglieri regionali) avanzate dal presidente dell&rsquo;Assemblea Santarsiero dopo le osservazioni formulate dagli Uffici del Ministero dell&rsquo;Interno al testo approvato dall&rsquo;Aula il 10 agosto scorso.<br /><br />Le quattro osservazioni riguardavano il meccanismo di calcolo dei voti per il candidato presidente collegato ad una sola lista, le modalit&agrave; di sostituzione del candidato presidente della coalizione classificatasi seconda, in caso di dimissioni, le competenze della Consulta di garanzia e la necessit&agrave; di prevedere una soglia di sbarramento per concorrere all&#39;assegnazione dei seggi anche per le liste delle coalizioni che non superano l&rsquo;8 per cento.<br /><br />Le modifiche al testo approvate oggi dal Consiglio regionale riguardano innanzitutto le modalit&agrave; di sostituzione del candidato presidente della coalizione classificatasi seconda, in caso di dimissioni o impedimento. A riguardo si chiarisce che &ldquo;qualora il candidato presidente non eletto si dimetta dalla carica di consigliere, il seggio &egrave; assegnato con la regola dei maggiori resti tra i candidati al Consiglio regionale alla lista circoscrizionale cui &egrave; stato sottratto&rdquo;.<br /><br />Per quanto riguarda la Consulta di garanzia (l&rsquo;organismo previsto dal nuovo Statuto della Regione, che dovr&agrave; tra l&rsquo;altro sovraintendere alle operazioni elettorali), il Consiglio ha deciso di eliminare dal testo ogni riferimento a questo organismo (in attesa della legge che lo istituir&agrave;, stabilendone i compiti) e di stabilire che l&rsquo;ufficio centrale circoscrizionale &ldquo;&egrave; costituito presso il Tribunale di ciascun capoluogo&rdquo;, mentre l&rsquo;ufficio centrale regionale &ldquo;&egrave; costituito presso la Corte d&rsquo;Appello del capoluogo&rdquo;.<br /><br />Quanto alla clausola di sbarramento, fissata al 3 per cento per le liste che non fanno parte di coalizioni (art. 19), si chiarisce che &ldquo;sono ammesse all&rsquo;assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali o gruppi di liste circoscrizionali che abbiano ottenuto, nell&rsquo;intera regione, almeno il quattro per cento dei voti validi, anche se facenti parte di coalizioni che abbiano ottenuto, nell&rsquo;intera regione, meno dell&rsquo;otto per cento dei voti validi&rdquo;.<br /><br />Nel dibattito che ha preceduto il voto sono intervenuti i consiglieri Romaniello (Gm), Spada (Pd), Mollica (Udc, che ha annunciato la sua decisione di non partecipare al voto) e Rosa (Lb-Fdi).&nbsp;

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