Inammissibile ricorso Lapenna contro Pici

La Corte di Cassazione chiude definitivamente la questione sulla presunta ineleggibilità sollevata dall'ex consigliere forzista avverso il consigliere regionale eletto Mariano Pici

“La Corte di cassazione – si legge nella nota diffusa agli organi di stampa – con la sentenza n. 2055/2012, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dall'avv. Sergio Lapenna, chiude definitivamente la questione sulla presunta ineleggibilità sollevata dall'ex consigliere forzista avverso il consigliere regionale eletto dott. Mariano Pici. A seguito delle recenti elezioni regionali il candidato Sergio Lapenna propose ricorso al Tribunale di Potenza lamentando l'ineleggibilità del dott. Mariano Pici in quanto quest'ultimo era componente del comitato di indirizzo e verifica del Crob di Basilicata. Il Tribunale di Potenza già in prima istanza, accogliendo le controdeduzioni difensive del prof. avv. Ignazio Lagrotta, legale di fiducia del Pici, rigettava il ricorso. Allo stesso modo si è pronunciata la Corte d'Appello di Potenza che, rigettando l'appello proposto sempre dall'avv. Lapenna, escludeva l’assimilabilità della carica ricoperta dal Pici di componente del CIV dell’IRCCS a quella di “direttore generale dell’ASL”, ove si consideri che: a) l’esistenza anche del direttore generale (figura, senz’altro, assimilabile a quella del direttore generale dell’ASL) fra gli organi dell’IRCCS prevista dall’art. 2 della legge regionale n. 12 della Regione Basilicata osta, di per sé, alla assimilabilità alla stessa figura del direttore generale dell’ASL del Consiglio di Indirizzo e Verifica; b) le funzioni di indirizzo e di controllo del Consiglio in questione non sono particolarmente rilevanti (….); c) la collegialità dell’organo osta alla configurabilità dell’esercizioni di “funzioni particolarmente esponenziali” (…) non consente pertanto di riconoscere al soggetto in questione una “apicalità” tale da ravvisare nella stessa il pericolo di un “inquinamento” del risultato elettorale. La questione avrebbe potuto considerarsi conclusa con il doppio pronunciamento negativo delle corti lucane attesa la manifesta insussistenza della questione di ineleggibilità lamentata. Evidenzia il prof. avv. Ignazio Lagrotta, legale del dott. Pici, che la stessa Corte Costituzionale ha più volte affermato che le cause di ineleggibilità, derogando al principio, di cui all’art. 51 Cost., del riconoscimento a tutti i cittadini del diritto di elettorato passivo, sono da intendersi necessariamente di stretta interpretazione e comunque vanno contenute entro i limiti rigorosamente necessari per il soddisfacimento delle esigenze di pubblico interesse. Circostanze che non ricorrevano nel caso di specie. Purtuttavia l'avv. Lapenna ha ritenuto di investire della questione anche la Corte di cassazione che, con la sentenza citata, come ricordato, ha dichiarato inammissibile il ricorso condannando il ricorrente alla rifusione delle spese processuali”.

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