Ddl Disposizioni urgenti, Marsico illustra provvedimento

Il disegno di legge è teso ad adeguare alcune disposizioni regionali alle indicazioni degli uffici governativi e di recepire le prescrizioni di leggi statali sulle materie oggetto di intervento

Un disegno di legge della Giunta recante &ldquo;Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata&rdquo; &egrave; stato illustrato, oggi, dal dirigente generale del Dipartimento Presidenza della Giunta, Vito Marsico ai componenti delle Commissioni consiliari riunte in seduta congiunta.<br /><br />Il provvedimento, ha spiegato Marsico, &egrave; teso ad adeguare il contenuto di alcune disposizioni alle indicazioni pervenute dagli uffici governativi e di recepire le prescrizioni delle leggi statali sulle materie oggetto di intervento.<br /><br />Con l&rsquo;art.1 del disegno di legge si d&agrave; risconto alle osservazioni formulate dal Ministero dell&rsquo;Ambiente nei riguardi della Legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 sulle &ldquo;Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati &ndash; norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – norme relative alla cessazione dell&rsquo;impiego dell&rsquo;amianto&rdquo;. I rilievi hanno avuto ad oggetto in particolare l&rsquo;art. 48 della legge per il quale si configurerebbe la violazione di disposizioni del Dpr 13 giugno 2017, n. 120 &ldquo;Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo&rdquo;. Sono stati, pertanto, abrogati i commi 2 e 3 della legge regionale che prevedevano la collocazione dei materiali inerti contenti amianto, impiegati per sottofondi stradali o per sistemazione di aree pubbliche e private, nelle cave dismesse di pietre verdi esistenti sul territorio regionale e il conferimento nelle stesse cave di materiali inerti derivanti da estrazioni in alvei fluviali e depositati nei relativi impianti sino alla data di entrata in vigore della Dgr 29 novembre 2011, n. 1743.<br /><br />La disposizione correttiva introdotta con l&rsquo;art. 2 si &egrave; resa necessaria al fine di evitare la impugnativa del Governo innanzi alla Corte Costituzionale della recente legge regionale n. 37/2018 recante, ad integrazione della pi&ugrave; ampia legge regionale n.2/95, disciplina specifica delle &quot;Misure straordinarie per contrastare l&rsquo;emergenza cinghiali in Basilicata&#39;&#39;. In particolare, con il provvedimento si specifica, tra l&rsquo;altro, che gli ungulati assoggettati alle misure previste, riguardano unicamente la specie cinghiale e non anche cervidi e bovidi; si abroga il comma 4 dell&rsquo;art. 3 in ordine alla disciplina del calendario venatorio annuale, relativo alle aree non vocate; si specifica che i proventi rinvenienti dall&rsquo;attivit&agrave; di vendita delle carni oggetto di caccia selettiva, sono vincolati al ristoro dei danni alle colture agricole, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione della specie; si elimina l&rsquo;indicazione, nell&rsquo;ambito della Governance, delle disciolte o estinte Comunit&agrave; Montane, private di funzioni in materia; si reintroducono le competenze dell&rsquo;Ispra in materia di valutazioni di efficacia dei piani di abbattimento.<br /><br />L&rsquo;art.3 del disegno di legge recepisce nella legislazione regionale i precetti del federalismo fiscale in tema di Irap e Addizionale all&rsquo;Irpef di cui all&rsquo;art. 9 del Decreto legislativo 68/2011. &ldquo;In tal modo &ndash; si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge &ndash; la norma consentirebbe di declinare le modalit&agrave; del riversamento dei tributi in parola gi&agrave; in sede di rinnovo della convenzione in essere con l&rsquo;Agenzia delle Entrate che &egrave; scaduta il 13 dicembre 2018, accelerando in tal modo l&rsquo;attivit&agrave; di controllo e recupero del gettito non riversato&rdquo;.<br /><br />L&rsquo;art. 4 del provvedimento riguarda l&rsquo;adeguamento all&rsquo;art. 19 del Testo unico sulle societ&agrave; a partecipazione pubblica (Tusp) per quanto attiene la gestione del personale delle societ&agrave; a controllo pubblico. L&rsquo;art. 5 detta disposizioni sulla gestione dei fanghi di depurazione stabilendo, nel rispetto della normativa statale sull&rsquo;ambiente, livelli di tutela pi&ugrave; elevati all&rsquo;interno della Regione Basilicata nella materia dell&rsquo;uso dei fanghi da depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali con effetto concimante e/o ammendante e correttivo del terreno rispetto a quella di recente introdotta dall&rsquo;art. 41 del D.l. n.109/2018 (disposizioni urgenti per la citt&agrave; di Genova). In particolare si ripristina il principio per cui i fanghi ad uso agricolo devono rispettare i limiti previsti per le matrici ambientali a cui dovranno essere assimilati. La norma viene proposta in ottemperanza al contenuto dell&rsquo;ordine del giorno approvato dal Consiglio regionale il 17 novembre 2018.<br /><br />Alla riunione congiunta delle Commissioni, oltre ai presidenti Lacorazza, Romaniello, Robortella e Giuzio, hanno partecipato i consiglieri Soranno (Pp), Galante (Ri), Pace (Gm), Bochicchio (Psi), Mollica, Perrino e Leggieri (M5s), Rosa (Lb-Fdi).&nbsp;

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