Concessione 'Monte Morrone' normata da comma 3 'moratoria'

Tutte le notizie di

La scelta di fare salvi i titoli minerari in essere prevista dall’art.37 della L.R.16/2012 risponde alla volontà di consentire attività estrattive solo nelle aree già individuate e non oltre

In merito a un comunicato diffuso oggi dalla alcune sigle ambientaliste si fa presente quanto segue. La proroga allo sfruttamento minerario della concessione “Monte Morrone” rientra nei casi normati dal comma 3 dell’articolo 37 della L.R 16/2012 (giornalisticamente conosciuta come “moratoria sul petrolio”).
Detto articolo di legge prevede, infatti, che la Regione “non rilascerà l’intesa, prevista dall'art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239, di cui all’accordo del 24 aprile 2001, al conferimento di nuovi titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi”, ma al comma 3 aggiunge esplicitamente che “Sono fatte salve le intese relative a titoli minerari in essere”.
Il dispositivo attua la precisa e nota volontà politica di evitare che tutto il territorio regionale sia sottoposto ad attività estrattive, prevedendo, appunto, che tali attività possano essere portate avanti solo nelle aree già oggetto di titoli minerari. Alla luce di ciò appare evidente che confondere alcune valutazioni peculiari e legittime quali quelle delle associazioni in questione con provvedimenti legislativi con cui nulla hanno a che fare può essere causato o solo da una lettura faziosa dei fatti, che poco ha a che fare con gli interessi delle comunità, o con la mancata conoscenza dei fatti stessi.

    Condividi l'articolo su: