Convocazione in seduta ordinaria della quarta e terza Commissione e seduta congiunta di prima, seconda, terza e quarta Commissione
Ad aprire i lavori la quarta Commissione (Politica sociale) che ha ascoltato i rappresentanti sindacali delle sigle delle professioni sanitarie (Fials, Nursind, Opi, Coordinamento caposala della provincia di Potenza) sulla questione degli incarichi di funzione all’interno delle Aziende sanitarie della provincia di Potenza e sull’assegnazione alle Aziende sanitarie delle risorse per il rinnovo del CCNL Comparto Sanità 2019-2021.
In terza Commissione (Attività produttive, Territorio e Ambiente) parere favorevole, a maggioranza, su due atti amministrativi. Il primo, il n.411/2024 “Programma d’azione per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitriti di origine agricola nelle zone vulnerabili” ed il secondo, il n.409/2024 “Art.10 L.N. n.157/1992 e ss.mm.ii. – Art.4 della L.R. n.2/1995 e ss.mm.ii. – Approvazione “Piano Faunistico Venatorio Regionale 2024-2028”.
Ha fatto seguito la seduta congiunta delle Commissioni consiliari prima (Affari Istituzionali), seconda (Bilancio e Programmazione) terza (Attività produttive, Territorio e Ambiente) e quarta (Politica sociale) per l’esame del disegno di legge n.172/2024 “Collegato alla legge di stabilità 2024” come da Delibera di Giunta regionale n.173 del 16 marzo 2024.
Le Commissioni congiunte hanno espresso parere favorevole a maggioranza al disegno di legge, recependo, nel testo, gli emendamenti presentati dai consiglieri.
Nel dettaglio il disegno di legge è articolato in due capi suddivisi nel seguente modo: Capo I (Disposizioni legislative in vari settori di intervento); Capo Il (Disposizioni finali).
CAPO I – Disposizioni legislative in vari settori di intervento
Articolo 1
Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita).
Con il presente articolo sono apportate integrazioni e modifiche alla legge regionale n. 23 del 2000 al fine di consentire, in primis, anche agli allevatori di suini (ad esclusione dei cinghiali) di indennizzare i danni causati dalla specie lupo (Canis lupus), in quanto, a mente dell'attuale quadro normativo, è esclusa dalla fattispecie oggetto di indennizzo la specie suino, tra cui anche il suino nero, specie autoctona della Regione Basilicata, oggetto al pari delle altre tipologie già contemplate al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale de qua di predazione da parte della fauna selvatica protetta e nella fattispecie il lupo. Tale proposta emendativa riscontra le annesse richieste, in tal senso pervenute nel tempo, da parte delle associazioni di categoria rappresentative del mondo agricolo, particolarmente afflitto dalla problematica sui temi connessi alla fauna selvatica. Si coglie l'occasione di effettuare una attività di mera manutenzione normativa della citata legge regionale dando attuazione al regolamento regionale n. 1 del 2021 avente ad oggetto: “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, con la quale la Giunta regionale ha disciplinato l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli uffici e dei servizi della Giunta regionale.
Articolo 2
Modifica alla legge regionale 20 luglio 1993, n. 39 (Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali).
L'attuale comma 5, dell'articolo 3 della legge regionale n. 39 del 1993 stabilisce che l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale. La modifica legislativa, stabilendo che l'iscrizione all'albo avviene con provvedimento dirigenziale, adegua la norma al principio della separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, di cui sono titolari gli organi di Governo, da quelle gestionali, di cui sono titolari i dirigenti ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed attua i principi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione di cui dell'articolo 97, comma 2 della Costituzione. Infatti, l'iscrizione all'albo non si configura come un atto di indirizzo politico, ma come atto conclusivo di un procedimento amministrativo, l'istruttoria della domanda di iscrizione corredata dalla documentazione richiesta dalla legge regionale medesima, la cui finalità è quella di accertare il possesso dei requisiti da parte della cooperativa sociale richiedente. L'intervento legislativo consente, inoltre, di semplificare il procedimento in quanto consente l'emanazione del provvedimento di iscrizione tempestivamente, al termine della prevista istruttoria.
Articolo 3
Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 37 (Promozione e sviluppo dello spettacolo).
La presente proposta di modifica della legge regionale n. 37 del 2014 nasce dall'esigenza di assicurare uno snellimento procedurale nella fase di approvazione dello strumento annuale di attuazione del programma triennale dello spettacolo e nella conseguente accelerazione e contrazione della tempistica di attuazione delle annualità del programma triennale.
Negli anni, infatti, il forte ritardo registrato nell'attuazione dei piani annuali ha comportato uno slittamento temporale anche sulla realizzazione dei progetti e ancor più sulla programmazione degli eventi da parte degli operatori dello spettacolo. Nell'ottica della semplificazione procedurale-amministrativa, pertanto, ci si pone l'obiettivo di offrire uno strumento normativo più agevole e snello, con riflessi favorevoli sui tempi di attuazione del programma regionale per lo spettacolo, nonché, conseguentemente, sulle selezioni delle proposte progettuali, sulle approvazioni delle graduatorie dei progetti, sulle concessioni dei finanziamenti agli operatori dello spettacolo e, quindi, sulla realizzazione degli stessi, attuando in tal modo una misura concreta di risposta allo sviluppo locale e generare un effetto positivo nel tessuto economico del territorio.
Articolo 4
Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 27 (Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata).
La Regione Basilicata ha registrato una discreta maturità ed una concreta consapevolezza del ruolo che può assumere oggi la cultura all'interno dell'industria creativa e dello sviluppo locale.
Oggi, a più di due anni dall'esplosione della pandemia e in piena fase di ricostruzione e ripartenza, le industrie culturali e creative sono tra i settori più strategici per facilitare la ripresa economica e sociale italiana. Non solo perché i numeri dell'ultimo decennio dimostrano che parliamo di una fonte significativa di posti di lavoro e ricchezza, ma anche perché sono un motore di innovazione per l'intera economia e agiscono come un attivatore della crescita di altri settori, dal turismo alla manifattura creativa, ossia quella manifattura che ha saputo incorporare professionisti e competenze culturali e creative nei processi produttivi. Il settore culturale ha pagato più di altri settori la crisi dovuta alla pandemia ma confermano l'importante ruolo anche economico. ln un quadro economico e sociale caratterizzato da notevole instabilità, il periodo di emergenza sanitaria del Covid-19 ha prodotto un indebolimento della struttura produttiva del comparto culturale della regione e questo in maggior misura per quegli organismi di recente costituzione. Tale indebolimento (strutture produttive del comparto culturale) sta influendo negativamente sulle capacità finanziare degli organismi culturali e, quindi, anche sulle possibilità o capacità di innovazione della produzione artistica. Attualmente si è sempre più consapevoli che il ruolo che può assumere la cultura all'interno dell'industria creativa e dello sviluppo locale è tale da generare anche un effetto moltiplicatore sul resto dell'economia. ln tale contesto assume un ruolo fondamentale la tempistica dell'approvazione degli strumenti di programmazione e attuazione regionale atti a poter permettere la realizzazione dei cronoprogrammi degli eventi e delle iniziative nell'arco solare dell'anno di attività. Un dispositivo che ha fortemente ritardato l'attuazione dei Programmi regionali triennali precedenti è lo strumento di attuazione annuale, vale a dire il programma operativo annuale culturale ora documento operativo annuale; difatti, esso sconta, oltre che della tempistica di approvazione del bilancio regionale, anche della tempistica attinente alla procedura di approvazione dello stesso, in quanto simile a quella di approvazione del Programma triennale regionale. Tale situazione comporta un largo slittamento temporale nel corso dell'annualità (svariati mesi, talora addirittura un semestre) che si riflette negativamente sulla realizzazione dei progetti e ancor più sulla programmazione degli eventi da parte degli operatori culturali. Con la presente modifica, a seguito dell'esperienza scaturita dall'attuazione dei programmi precedenti (triennali 2016-2018 e 2019-2021) e dei relativi programmi operativi annuali, si pone in essere uno snellimento procedurale nell'approvazione dello strumento annuale di attuazione che addiviene positivamente ad una accelerazione e contrazione della tempistica di attuazione delle annualità del programma triennale. Tale semplificazione procedurale-amministrativa, si pone l'obiettivo di rendere lo strumento normativo più agevole e snello con riflessi favorevoli sui tempi di approvazione dello “Strumento attuativo annuale” (ora documento operativo annuale) di attuazione del programma regionale triennale, nonché, conseguentemente sulle selezioni delle proposte progettuali, sulle approvazioni delle graduatorie dei progetti, sulle concessioni dei finanziamenti agli operatori culturali e, quindi, sulla realizzazione degli stessi, attuando in tal modo una misura concreta di risposta allo sviluppo locale e generare un effetto positivo nel tessuto economico del territorio. Pertanto, la modifica de qua si inquadra nel perimetro del rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, quale principio applicabile da un lato all'organizzazione, dall'altro all'attività amministrativa ed inteso come raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito ed, in particolare destinato a migliorare l'efficienza e l'economicità dell'operato della pubblica amministrazione.
Articolo 5
Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2017, n. 31 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale).
Con la presente modifica si dà attuazione al regolamento regionale n. 1 del 2021 avente ad oggetto: “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”, con la quale la Giunta regionale ha disciplinato l'ordinamento, l'organizzazione e le funzioni degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, in attuazione dei principi di organizzazione amministrativa disciplinati dagli articoli 46, 47, 59, 60 e 61 dello Statuto regionale e dagli articoli 1, 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ed in osservanza dei criteri generali stabiliti dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni). A seguito della riorganizzazione suddetta l'architettura delle competenze e delle funzioni delle Direzioni generali e degli Uffici regionali è stata oggetto di modifiche e riallocazione di compiti e funzioni.
Articolo 6
Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1988, n. 22 (Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale).
La Regione Basilicata ha registrato una discreta maturità ed una concreta consapevolezza del ruolo che può assumere oggi la cultura all'interno dell'industria creativa e dello sviluppo locale. ln un quadro economico e sociale caratterizzato da notevole instabilità, il periodo di emergenza sanitaria del Covid-19 ha prodotto un indebolimento della struttura produttiva del comparto culturale della regione e questo in maggior misura per quegli organismi di recente costituzione. Tale indebolimento (strutture produttive del comparto culturale) sta influendo negativamente sulle capacità finanziare degli organismi culturali e, quindi, anche sulle possibilità e sulle capacità di innovazione della produzione artistica. Attualmente si è sempre più consapevoli che il ruolo che può assumere la cultura all'interno dell'industria creativa e dello sviluppo locale è tale da generare anche un effetto moltiplicatore sul resto dell'economia. ln tale contesto assume un ruolo fondamentale la tempistica dell'approvazione degli strumenti di programmazione e attuazione regionale atti a poter permettere la realizzazione dei cronoprogrammi degli eventi e delle iniziative nell'arco solare dell'anno di attività. Un dispositivo che ha fortemente ritardato l'attuazione dei piani pluriennali delle attività educative e culturali precedenti è lo strumento di attuazione annuale, vale a dire il cd. Piano annuale delle attività educative e culturali; difatti, esso sconta, oltre che della tempistica di approvazione del bilancio regionale, anche della tempistica attinente alla procedura di approvazione dello stesso, in quanto simile a quella di approvazione del Piani Pluriennali delle attività educative e culturali. Tale situazione comporta un largo slittamento temporale nel corso dell'annualità (svariati mesi, talora addirittura un semestre) che si riflette negativamente sulla realizzazione delle iniziative e ancor più sulla programmazione degli medesime da parte degli operatori culturali. Con le modifiche proposte alla legge regionale n. 22 del 1988, a seguito dell'esperienza scaturita dall'attuazione dei piani pluriennali precedenti e dei relativi piani annuali, si pone in essere uno snellimento procedurale nell'approvazione dello strumento annuale di attuazione che si traduce, positivamente, in accelerazione e contrazione della tempistica di attuazione delle annualità del Piano pluriennale. Tale semplificazione procedurale-amministrativa, si pone l'obiettivo di rendere lo strumento normativo più agevole e snello con riflessi favorevoli sui tempi di approvazione dello “strumento attuativo annuale” (Piano annuale) di attuazione del Piano pluriennale, nonché, conseguentemente sulle selezioni delle iniziative culturali e didattiche proposte, sulle approvazioni delle graduatorie dei beneficiari, sulle concessioni dei finanziamenti agli operatori culturali e, quindi, sull'attuazione degli stessi, attuando in tal modo una misura di semplificazione concreta ed risposta allo sviluppo locale in grado di generare un effetto positivo nel tessuto economico del territorio. Pertanto, le modifiche proposte alla legge regionale n. 22 del 1988, che si inquadrano nel perimetro del rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, quale principio applicabile da un lato all'organizzazione, dall'altro all'attività amministrativa ed inteso come raggiungimento dell'interesse pubblico perseguito e, in. particolare destinato a migliorare l'efficienza e l'economicità dell'operato della pubblica amministrazione.
Articolo 7
Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 35 (Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di Parco nazionale). ln relazione all'oggetto, alla luce della riforma del settore delle professioni turistiche in essere, della sburocratizzazione e della semplificazione amministrativa invocata dalle associazioni di categoria, nonché, delle recenti misure in tal senso adottate sia a livello nazionale sia in altre realtà regionali, Premesso che:
• il Codice del turismo (titolo 2, capo 1, art. 6) stabilisce che: “Sono professioni turistiche quelle attività, aventi ad oggetto la prestazione di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di ospitalità, assistenza, accompagnamento e guida, diretti a consentire ai turisti la migliore fruizione del viaggio e della vacanza, anche sotto il profilo della conoscenza dei luoghi visitati.”
• relativamente alla professione di guida turistica, il comma 1 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, così dispone: “1. L 'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale”.
• è in atto la discussione a livello nazionale della riforma dell'ordinamento professionale delle guide turistiche con il disegno di legge (Disciplina della professione di guida turistica). La riforma è volta a creare un ordinamento professionale univoco delle guide turistiche, regolamentandone i principi fondamentali nel rispetto dell'autonomia locale e definendo uno standard omogeneo minimo a livello nazionale. Per la stesura del disegno di legge, il Ministero del turismo ha avviato delle interlocuzioni con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative e gli assessori al turismo delle varie Regioni. Tale riforma rientra tra le riforme settoriali previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), alla Missione 1 — Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente C3 (Turismo 4.0), Riforma 4.1 (Digital Tourism Hub), con lo scopo di fornire un ordinamento professionale alle guide turistiche, attraverso la regolamentazione dei principi fondamentali delle loro attività e la standardizzazione dei livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, come previsto altresì da uno dei cinque pilastri strategici del Piano per il turismo 2023-2027, quello relativo alla Formazione e alle carriere professionali turistiche. Nel rispetto dei princìpi europei, nonché dell'articolo 117 della Costituzione, il presente disegno di legge reca una disciplina organica della professione di guida turistica.
• la Regione Basilicata con la legge regionale 8 settembre 1998, n. 35 (Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di Parco Nazionale) all'articolo 17 Rinnovo-Sospensione-Revoca, comma 1. La iscrizione negli elenchi regionali ha efficacia per tre anni rinnovabile su domanda dell'interessato da presentare prima della data di scadenza;
Considerato che:
• le associazioni di categoria e il sistema delle imprese turistiche da tempo hanno evidenziato la necessità di adottare opportune misure di semplificazione allo svolgimento delle attività professionali turistiche; non può ignorarsi che l'industria del turismo occupa nel territorio regionale un posto via via più importante nell'economia regionale come non può non convincersi che, anche, il mantenimento della capacità competitiva del settore richiede un adattamento continuo alle necessità espresse dalla domanda turistica; il sostegno allo sviluppo del settore turistico necessita non solo di incentivi, ma anche di azioni di carattere normativo, di programmazione e di disciplina del settore, in coerenza con il quadro legislativo nazionale e in raccordo con il livello interregionale; la semplificazione amministrativa, intesa come snellimento dell'attività amministrativa e riduzione degli adempimenti incombenti sulle professioni turistiche, costituisce uno dei temi centrali delle riforme amministrative degli ultimi tempi; semplificare l'attività amministrativa significa, quindi, una pubblica amministrazione che costi meno alla collettività, sia in termini di stanziamento di bilancio che in termini di costi complessivi; in termini più generali, la semplificazione costituisce uno dei mezzi per raggiungere due dei principi generali dell'attività amministrativa individuati dall'art. 1 della legge n.241 del 1990 cioè l'economicità intesa come minor dispendio possibile di risorse economiche- e l'efficacia -intesa come rapporto tra il risultato che ci si prefiggeva di raggiungere ed il risultato effettivamente raggiunto dall'azione amministrativa.
Ritenuto opportuno:
• semplificare le disposizioni regionali in materia di turismo;
• semplificare e sburocratizzare le procedure volte alla valorizzazione del territorio e alle filiere turistiche;
procedere, quindi, allo snellimento dell'iter regionale relativo allo svolgimento delle attività professionali turistiche;
procedere alla rivisitazione della legge regionale n. 35 del 1998, con particolare riguardo alla scadenza triennale dell'iscrizione nell'elenco regionale delle professioni turistiche (art. 17, comma 1), sopprimendo il periodo temporale della efficacia triennale della durata dell'iscrizione. Tenuto conto, inoltre, che la riforma in essere a livello di Governo centrale, di cui al Disegno di Legge “Disciplina della professione di guida turistica”, tra le diverse misure all'articolo 5 non prevede alcuna validità temporale circa la durata dell'iscrizione nell'elenco delle professioni turistiche. ln altre realtà regionali la misura di semplificazione è stata adottata (vedasi la Regione Campania con Legge regionale 7 agosto 2019, n. 16, art. 14 (Norme di semplificazione per l'esercizio delle attività professionali turistiche) 1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche) è così modificato le parole “Tale titolo va rinnovato ogni tre anni. ” sono soppresse. Ritenuto che la validità dell'iscrizione negli elenchi delle professioni turistiche è “priva di scadenza” e che, pertanto, i tesserini identificativi finora emessi ai sensi della LR n. 35/1998 art. 17, c. 1, recanti l'espressa durata di validità in tre anni, alla scadenza potranno essere sostituiti con un nuovo tesserino identificativo che recherà l'espressione “Documento privo di scadenza”, previa istanza da parte dell'interessato presso l'Ufficio regionale competente; altresì, riporteranno la dicitura suddetta le nuove richieste di iscrizione negli elenchi regionali delle professioni turistiche. Con la proposta si intende adottare una misura di semplificazione e snellimento dell'iter regionale afferente all'abrogazione dell'efficacia triennale dell'iscrizione negli elenchi regionali delle professioni turistiche e, quindi, dell'obbligo di rinnovo del tesserino identificativo. Nell'ambito, pertanto, della sburocratizzazione per l'esercizio delle attività professionali turistiche: il primo comma dell'articolo 17 – Rinnovo-Sospensione-Revoca, della legge regionale 8 settembre 1998, n. 35 (Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di Parco Nazionale) è così modificato: le parole “Rinnovo”, “ha efficacia per tre anni rinnovabile” e “da presentare prima della data di scadenza” sono soppresse.
Articolo 8
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni).
La modifica legislativa interviene sul comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2019, eliminando l'obbligo, letteralmente posto, di corredare anche le proposte di regolamento della relazione tecnico finanziaria. Ciò in ragione del fatto che i regolamenti, essendo norme di secondo grado rispetto alle leggi che ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale vi demandano, non possono mai determinare nuove o maggiori spese in ossequio al necessario rispetto del principio di legalità. Conseguentemente, la loro applicazione deve avvenire sempre con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 9
Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 10 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.). I commi 3 bis e 3 ter dell'articolo 3 del decreto-legge n. 80 del 2021, così come inseriti dalla Legge di conversione n. 113 del 2021, hanno modificato l'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, variando i limiti percentuali applicabili per gli incarichi dirigenziali a dirigenti di altre Pubbliche amministrazioni. Tali modifiche devono essere recepite nella normativa regionale, modificando di conseguenza l'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 2010, che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ha a suo tempo recepito la disciplina del citato decreto legislativo.
Articolo 10
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 19 (Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici) e all'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 (Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale).
La necessità di intervenire sulla legge regionale 17 aprile 2001, n. 19 (Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici) è motivata essenzialmente da tre ordini di ragioni fondamentali. Innanzitutto, a distanza di oltre un ventennio dalla normativa regionale sopra indicata la disciplina dell'analisi di impatto della regolazione (AIR) richiedeva un aggiornamento, al fine di renderla coerente rispetto alle previsioni del DPCM 15 settembre 2017, n. 169 (Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione). ln secondo luogo, c'era da colmare una lacuna, nel senso che la legge regionale n. 19 del 2001 non conteneva la valutazione dell'impatto della regolazione (VIR), uno strumento che al pari dell'AlR e dell'ATN concorre a migliorare la qualità della normazione. L'AIR rappresenta un supporto informativo in merito all'opportunità e ai contenuti dell'intervento normativo. Viene effettuata nel corso dell'istruttoria normativa, attraverso un percorso trasparente di analisi basato sull'evidenza empirica, ed è riservata a iniziative normative di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. L'analisi viene svolta individuando e comparando opzioni di regolamentazione alternative, inclusa quella di non intervento, valutando la fattibilità e gli effetti previsti. Le consultazioni hanno lo scopo di acquisire elementi che possono riguardare gli aspetti critici della situazione attuale, le opzioni di intervento e la valutazione degli effetti attesi. La VIR rappresenta un supporto informativo in merito alla perdurante utilità, all'efficacia e all'efficienza di norme vigenti di impatto significativo su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, al fine di confermare o correggere le politiche adottate, proponendo interventi di integrazione, modifica o abrogazione. Anche la verifica viene effettuata attraverso un percorso trasparente di valutazione, basato sull'evidenza empirica. Nello svolgimento della VIR si procede alla comparazione della situazione sociale ed economica attuale con quella esistente all'epoca della formulazione delle norme, nonché alla valutazione degli effetti rilevati in relazione a quelli attesi. Le consultazioni hanno lo scopo di acquisire informazioni utili alla valutazione dell'intervento. Il terzo motivo che giustifica l'intervento normativo è costituito dall'introduzione dell'agenda normativa nella quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa, in particolare gli atti da sottoporre ad AIR e VIR. Al fine di integrare e completare ulteriormente le previsioni della legge regionale n. 19 del 2001, viene riscritta la norma relativa alla redazione dei testi unici, distinguendo l'ipotesi della redazione di testi unici compilativi per materie omogenee, in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 57, comma 1 dello Statuto regionale, dall'ipotesi della redazione di testi unici innovativi direttamente dal Consiglio regionale o mediante delega alla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 44, commi 2 e 3 dello Statuto regionale. I primi per perseguire obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, i secondi per realizzare il riordino normativo di una determinata materia. Infine, la norma proposta interviene sull'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 (Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale) aggiungendo alle competenze del nucleo regionale di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NRVVIP) quella inerente all'analisi di impatto della regolazione (AIR) in raccordo con le Direzione generali competenti per materia e l'ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale.
Articolo 11
Destinazione di risorse da parte dell'Amministrazione regionale a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale.
Il presente intervento normativo proposto è finalizzato a razionalizzare e rendere più conforme alle mutate esigenze info-comunicazionali la programmazione della spesa regionale in materia di pubblicità istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa. La comunicazione attraverso la carta stampata o radiotelevisiva, soprattutto per la crisi profonda che investe ormai da anni la stampa cartacea quotidiana e periodica, non consente di raggiungere la platea dei potenziali interessati alle iniziative ed ai progetti messi in campo dalla Regione. La nuova frontiera dell'informazione rappresenta dalla comunicazione elettronica risulta notevolmente più efficace rispetto a quella tradizionale, presentandosi come modalità veloce ed immediata in grado di raggiungere vastissime comunità in ambito mondiale. La rivoluzione digitale ha assunto dimensioni decisamente superiori rispetto al solo aspetto tecnologico, diventando fattore culturale ed elemento strategico per i diritti di cittadinanza e di democrazia. La comunicazione attraverso internet, consistente in larga parte nel sistema dei social network, consente di creare un contatto rapido ed intenso con le comunità ed in particolare con il mondo giovanile. Questa modalità informativa e relazionale, definita democrazia elettronica, assicura una forma di partecipazione alla vita pubblica, attraverso internet e le nuove tecnologie, consentendo di aumentare gli spazi di trasparenza e di riconoscere nel diritto all'accesso e all'informazione uno dei diritti primari dei cittadini. La previsione normativa, di cui al comma 1 dell' articolo 49 del decreto legislativo n. 208 del 2021, secondo la quale le somme che le amministrazioni pubbliche destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici, almeno nella nostra Regione, rischia di polverizzare le già esigue risorse economiche previste per le attività di comunicazione, se gran parte della spesa viene utilizzata per veicolare i messaggi info-pubblicitari sui mezzi citati, con esiti non sempre rispondenti a quelli sperati. Il percorso che, invece, si vuole seguire è quello di potenziare l'efficacia dell'attività info-comunicazionale dell'Ente facendo ricorso in maniera consistente alle moderne modalità comunicative, abbassando la quota di sbarramento prevista per gli impegni di spesa da destinare alla pubblicità istituzionale da realizzare attraverso il sistema radiotelevisivo locale e la stampa quotidiana e periodica. Con la proposta, pertanto, nel rispetto della previsione normativa prevista dal comma 4 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 208 del 2021, secondo la quale le Regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate al comma 1 (almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici), l'Ente ritiene di stabilire che le somme da destinare per fini di comunicazione istituzionale all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate per almeno il 20 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici e per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale.
Articolo 12
Modifica alla legge regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022).
Con la proposta viene apportata una modifica al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2022 al fine di procedere alla correzione di un refuso, già presente nel testo effettivamente approvato dal Consiglio regionale, per il quale – pertanto – non si è potuto procedere con una mera correzione di errore materiale. Si propone quindi, di provvedere alla necessaria correzione normativa mediante la soppressione delle parole: “e Programma 03 Ricerca e innovazione” in quanto risultano inserite erroneamente e incongruamente rispetto alla copertura già integralmente assicurata, immediatamente prima nel testo, dallo stanziamento di 500.000 euro, per l'anno 2022, a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato.
Articolo 13
Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008 n. 6 (Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata) e all'articolo 24 della legge regionale 15 dicembre 2021 n. 59 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2021).
Con la presente proposta di modifica normativa si intende dare un'adeguata risposta, come è avvenuto in altre regioni, nella normativa regionale di riferimento a proposito di strutture ricettive alberghiere che devono somministrare e vendere prodotti non solo ai propri ospiti ma anche ad altri avventori. E' l'evoluzione che sta avvenendo nei consumatori (turisti in questo caso) e che deve essere colta non per avere un pluralismo nell'offerta, ma per offrire un servizio, senza creare particolari disagi per i turisti, ospiti delle strutture alberghiere: esempio pratico diviene la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (ristorazione e bar), quasi sempre presente nelle suddette tipologie di attività (appunto le strutture ricettive alberghiere) il cui l'allestimento, per legge igienico sanitaria, è del tutto simile ai locali della ristorazione e bar presenti nei vari comuni, tranne per il fatto che, nelle struttura alberghiere tale servizio deve essere svolto solo a favore dei clienti ospiti: diventa a quel punto impossibile per un cliente di albergo, pranzare/cenare o fare colazione in loco, per esempio con un proprio amico, parente o collega di lavoro non ospite di quella struttura che magari è stato apposta raggiunto in quella località. Per ovviare a ciò, come è avvenuto in altre Regioni, , occorre dare la possibilità al titolare o gestore di una struttura ricettiva alberghiera che ha al proprio interno un ristorante o bar, di poter estendere la propria sfera d'azione anche ai cosiddetti clienti esterni “non ospiti” della struttura ricettiva; lo stesso per il commercio di prodotti alimentari e non alimentari (esempio classico sono i “prodotti tipici” di quel luogo sia essi enogastronomici che di artigianato manifatturiero) che se presenti in una struttura allestita facente parte dell'albergo, possono essere ceduti a titolo oneroso anche ad avventori non ospiti dell'albergo. La non possibilità diventa una forma di protezionismo ancestrale oramai in disuso che non può più essere tollerata, in un mondo oramai globalizzato e soprattutto in una Regione sempre più proiettata verso un turismo che ambisce a diventare settore economico trainante. La possibilità di esercitare all'interno di una struttura ricettiva alberghiera anche l'attività di somministrazione e vendita alle persone non alloggiate, chiaramente condotta in maniera marginale, non costituisce motivo ostativo a nessuna altra forma concorrenziale di attività, anzi può essere vista come una rete locale di punti vendita che vanno a rafforzare l'economia di quel territorio e a creare maggiori opportunità di lavoro.
Articolo 14
Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2023, n. 44 (Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali). La modifica normativa recepisce le osservazioni del Ministero dello Sport in sede di verifica di costituzionalità della legge.
Articolo 15
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2024, n. 1 (Istituzione del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità). La modifica normativa recepisce le osservazioni del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Disabilità in sede di verifica di costituzionalità della legge.
Articolo 16
Trasferimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale all'ATER di cui alla legge regionale 3 agosto 1977 n. 29 (Consolidamento e trasferimento degli abitati).
La norma proposta è del tutto analoga a quella di cui all'art. 37 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata). Mentre la suddetta norma si riferisce al trasferimento all'ATER degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti ai sensi della legge regionale n. 23 del 1978 (Interventi della Regione diretti al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza ed antigienicità), quella proposta è riferita al trasferimento all'ATER degli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti ai sensi della legge regionale n. 29 del 1977.
CAPO Il – Disposizioni finali
Articolo 17
Clausola di neutralità finanziaria
La clausola di neutralità finanziaria garantisce che, all'attuazione delle disposizioni del provvedimento collegato alla legge di stabilità regionale 2022-2024, si deve provvedere senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 18
Norma di adeguamento automatico
Il presente articolo contiene una norma di salvaguardia avente ad oggetto, in applicazione della disciplina costituzionale, il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali e dalla normativa statale.
Articolo 19
Entrata in vigore
La norma finale riguarda l'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 43 dello Statuto regionale.
La disposizione, contenente la previsione di un periodo di vacatio legis più breve di quello ordinario, è giustificata dalla necessità di dare attuazione agli adempimenti di modifiche normative concordate in fase di mediazione e assunti dalla Regione Basilicata, con relative note di impegno da parte del Presidente della Regione, all'esito dell'istruttoria sulle leggi regionali ex articolo 127 Costituzione.