Azzardo patologico, lettera di Perrino ai Questori lucani

Il consigliere regionale del M5s ha inviato una missiva sul contrasto all’azzardo patologico ai Questori di Potenza e Matera

&ldquo;Qualche giorno fa il ministro dello Sviluppo Economico e ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Luigi Di Maio, ha annunciato il varo del cosiddetto &lsquo;Decreto Dignit&agrave;&rsquo;. L&rsquo;obiettivo primario &egrave; quello di&nbsp; ristabilire i diritti sociali dei cittadini e tra i provvedimenti previsti &egrave; contemplato lo stop alla pubblicit&agrave; del gioco d&#39;azzardo&rdquo;.<br /><br />A sottolinearlo il consigliere regionale del Movimento cinque stelle, Giovanni Perrino, che continua affermando: &ldquo;i dati mostrano tutta la drammaticit&agrave; del fenomeno. La ludopatia (o azzardopatia) rappresenta ormai una vera e propria piaga che ha segnato e segna profondamente migliaia di famiglie italiane. Occorre, quindi, porre un argine e correre ai ripari per contrastarne e, possibilmente, prevenirne gli effetti disastrosi&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Nella sola Basilicata &ndash; riferisce Perrino – nell&rsquo;anno 2016, dati dei Monopoli di Stato alla mano,&nbsp; sono stati bruciati oltre 750 milioni di euro (495 milioni in provincia di Potenza e 258 milioni in provincia di Matera). Attesa la crescente gravit&agrave; che va assumendo l&rsquo;azzardopatia, nel settembre scorso come Gruppo consiliare regionale del Movimento 5 stelle abbiamo promosso l&rsquo;iniziativa &lsquo;No-Slot – La vita &egrave; una: non giocartela&rsquo; che mirava essenzialmente a sensibilizzare, in particolare i Sindaci e le amministrazioni comunali lucane, sui contenuti della Legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30 recante &lsquo;Misure per il contrasto alla diffusione del gioco d&rsquo;azzardo patologico (G.A.P.)&rsquo;.&nbsp; Alla luce di tanto, abbiamo ritenuto di sottoporre, attraverso una lettera, ai Questori di Potenza e Matera la gravit&agrave; assunta dall&rsquo;azzardopatia e gli strumenti di contrasto alla stessa. La legge regionale n. 30 del 2014, come recentemente modificata dalla legge regionale n. 19 del 2017, ha introdotto, difatti, alcuni efficaci strumenti di prevenzione e di contrasto alla invasiva e perniciosa diffusione delle slot machine. Tra questi strumenti, vi &egrave; il cosiddetto &lsquo;distanziometro&rsquo; che si desume dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell&rsquo;art. 6 della L.R. n. 30/2014: possono essere autorizzate solo le slot machine collocate in un raggio superiore a 500 metri, &lsquo;misurati per la distanza pedonale pi&ugrave; breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie&rsquo;. La norma tuttavia &ndash; sostiene Perrino – non sembra aver trovato una completa applicazione da parte dei Comuni: ad oggi sono davvero poche le amministrazioni lucane che applicano integralmente la norma&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Per chiarire l&rsquo;ambito delle competenze dei vari livelli amministrativi &ndash; comunica Perrino – il 19 marzo scorso &egrave; uscita una circolare del Ministero dell&rsquo;Interno la quale, sulla scia di una linea interpretativa che si accorda &lsquo;con l&#39;orientamento che va consolidandosi nella giurisprudenza amministrativa&rsquo;, prevede che in sede di rilascio della licenza in base all&#39;articolo 88 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), &lsquo;il Questore deve tener conto della disciplina regionale e locale in tema di distanze minime dai luoghi qualificati come &lsquo;sensibili&rsquo;. Meritevole di essere qui riportato anche il passaggio della richiamata circolare che ricollega alla &lsquo;ipotesi in cui, successivamente al rilascio della licenza ex art. 88 TULPS emerga che l&rsquo;ubicazione dell&rsquo;esercizio violi le distanze minime&rsquo;, la possibilit&agrave; per il Questore &lsquo;di annullare il provvedimento ai sensi dell&rsquo;art. 21-nonies della legge 241/1990&rsquo;&quot;.<br />

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