Aree Programma – Le Convenzioni

Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.
Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.
La convenzione è un semplice accordo tra più enti, finalizzato alla gestione associata di uno o più servizi: rappresenta la forma di collaborazione più leggera e flessibile tra quelle previste dal T. U.; garantisce il massimo rispetto possibile delle singole autonomie; nelle materie di propria competenza, la Regione, può prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali previa statuizione di un disciplinare-tipo.
La governance prevede:
incontri-conferenze tra gli organi politici dei comuni convenzionati; schemi organizzativi: affidamento esercizio di funzioni all’ “ufficio comune”; delega al comune capofila – “ufficio unico”

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