Città della pace – la scheda

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Il Progetto della Città della Pace Nel 2003 durante la mobilitazione popolare in risposta al progetto di localizzare un deposito di materiale radioattivo in Basilicata a Scanzano Jonico, Betty Williams intervenne a sostegno di un utilizzo alternativo di questo territorio. Partendo da questa idea nel 2004 la Regione Basilicata ha realizzato uno studio di fattibilità per verificare la sostenibilità di questa iniziativa innovativa che non si limita a conseguire pur importanti obiettivi umanitari, ma configura anche un intervento capace di coniugare la solidarietà e l’accoglienza allo sviluppo territoriale. E’ stato per questo esteso il progetto ad un territorio più vasto e si è previsto il riutilizzo del patrimonio edilizio e monumentale esistente. La Regione Basilicata nel 2007 ha finanziato, con un Accordo di Programma Quadro, la realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione della Città per la Pace in Basilicata”. Nel settembre 2009 sono state stipulate le convenzioni con il Comune di Sant’Arcangelo e di Scanzano Jonico per la realizzazione delle infrastrutture necessarie all’accoglienza e si è proceduto all’appalto dei lavori.
La Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata. Per garantire un’efficiente gestione di queste strutture la Regione con il WCCC International e del WCCC Italia e con le Amministrazioni comunali di Sant’Arcangelo e di Scanzano Jonico hanno istituito la “Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata”. L’atto costitutivo e lo statuto della Fondazione sono stati sottoscritti a giugno 2009, nel gennaio 2010 è avvenuta l’iscrizione della Fondazione nel registro delle persone giuridiche. Nell’ottobre 2011 sono state consegnate le prime abitazioni dal Comune di Sant’Arcangelo alla Fondazione. Nel Febbraio 2012 si stanno attivando i servizi di accoglienza, tutela ed integrazione per i primi rifugiati.
Il rifugiato è titolare di protezione internazionale. Si tratta di persona che "(…) temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese d'origine di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese(…)".
Questa definizione viene enunciata dall'art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951, recepita nell'ordinamento italiano dalla legge n.722 del 1954.
Richiedente protezione internazionale è la persona che, fuori dal proprio Paese d'origine, presenta in un altro Stato domanda per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente rimane tale, finché le autorità competenti (in Italia le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale) non decidono in merito alla stessa domanda di protezione.
Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli enti locali che – per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata – accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A livello territoriale gli enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di "accoglienza integrata" che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico. www.serviziocentrale.it
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