Norme più coerenti con le esigenze delle imprese lucane
Più flessibilità nella gestione, più certezze per le imprese, più coerenza con il fabbisogno del tessuto produttivo lucane. Sono le principali caratteristiche del nuovo regolamento del fondo di garanzia regionale a favore delle Pmi approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Attività produttive, Erminio Restaino.
Il fondo, gestito da Sviluppo Basilicata, ha una dotazione di 35 milioni di euro.
Il nuovo regolamento oltre a prevedere tutta la procedura relativa alla ammissione alla garanzia del Fondo, prevede, allo stesso tempo, il rispetto dei vincoli presenti su ciascuna Linea di intervento del Po Fesr, in termini di investimenti ammissibili, di rispetto dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di selezione e dei relativi motivi di revoca. E’ stato, quindi, strutturato un nuovo regolamento del Fondo, più accessibile rispetto al Fondo Centrale di Garanzia, in grado di fornire un valore aggiunto alle imprese lucane e consentire loro di avere maggiori opportunità di accesso al credito.
Fra l’altro l’importo massimo garantibile è pari a 2.500.000 euro rispetto a 1.500.000 del Fondo Centrale.
Ecco le principali novità del nuovo regolamento:
1. Utilizza il nuovo metodo di calcolo dell‘agevolazione calcolata ESL (equivalente sovvenzione lordo) delle garanzie, riducendo in questo modo l‘impatto dell‘agevolazione e consentendo di attivare ulteriori strumenti agevolativi, entro il limite massimo ammissibile dalla commissione europea.
2. I criteri per la valutazione economico finanziaria (scoring) delle imprese, utilizzati per valutare l‘ammissibilità delle operazioni, sono stati modificati e resi meno rigidi rispetto a quelli adottati dal Fondo Centrale di Garanzia; sono stati modificati al ribasso alcuni valori degli indici aziendali (anche per renderli più aderenti alla situazione socio-economica lucana, come ad esempio i tassi di interessi praticati dalle banche che sono superiori alla media nazionale), in modo da consentire l‘accesso al Fondo regionale da parte imprese che difficilmente avrebbero potuto accedere al Fondo Centrale di Garanzia; in ogni caso il fondo è limitato ad imprese che non siano in difficoltà.
3. Poiché utilizza in sostanza i medesimi criteri di accesso (un po‘ meno rigidi) degli avvisi pubblici pubblicati e da pubblicare sulle Linee di Intervento del PO FESR, sulle quali incide anche il Fondo di Garanzia, rappresenta un utile strumento per facilitare la realizzazione dell‘investimento, in quanto può andare a garantire la parte di finanziamento obbligatorio previsto dall‘Avviso Pubblico e quindi facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese.
4. Moltiplicatore pari a 5, ovvero possono essere prestate garanzie per un importo pari a 5 volte la dotazione del fondo (35 milioni x 5 = 175 milioni). Tenuto conto che le operazioni ammesse al Fondo Centrale di Garanzia dal 2000 al 2009 sono state pari a 535, per un totale di 90 milioni di euro di garanzie, il fondo dovrebbe essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno finanziario delle imprese connesso agli investimenti.
5. Al fine di consentire un maggiore e migliore utilizzo del fondo, stanno per essere messe in atto le procedure per una modifica del Po Fesr che possa consentire il finanziamento (anche se in parte) delle operazioni sul circolante utilizzando i fondi Fesr; ciò avrebbe positive ricadute dal punto di vista della rendicontazione della spesa alla Commissione europea.
6. Il fondo in questione è rivolto solo ad operazioni finanziarie accese a fronte di investimenti; per quanto riguarda le operazioni sul circolante (acquisto scorte, liquidità ed anche consolidamento della debitoria a breve) sarà attivo da Gennaio 2011 un fondo specifico alimentato da risorse regionali (già individuate e disponibili da Gennaio 2011 dopo le necessarie operazioni sul Bilancio di previsione) che, non avendo le limitazioni del FESR potrà garantire e contro garantire le operazioni sul circolante. In questo modo saranno accolte le richieste che pervengono da parte del mondo imprenditoriale e dei confidi di sostenere le operazioni sul circolante, quelle maggiormente richieste dalle imprese in questo periodo di crisi.
7. Le operazioni che posseggono i requisiti saranno candidate alla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia, liberando in tal modo risorse per ulteriori interventi.
8. L‘importo minimo dei finanziamenti per i quali può essere rilasciata la garanzia diretta è stato innalzato a 100.000 euro, in modo tale da coinvolgere maggiormente i Confidi regionali, ai quali è riservata la possibilità di erogare garanzie dirette per operazioni fino a 100.000 euro.
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