SVILUPPO ITALIA, CONTRIBUTI UE: LE PRECISAZIONI DI RICCIUTI

“In relazione a quanto emerge dalle ultime note stampa si invita ad approfondire con particolare attenzione il contenuto della sentenza citata, (Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 25 marzo 2010) prima di dibatterne e di diffondere conclusioni inesatte che producono una grave contraffazione della realtà e della storia di Sviluppo Basilicata che con suoi 22 dipendenti (quindi non un carrozzone) con passione e serietà ha agito concretamente (lo confermano i dati quantitavi misurabili), non astrattamente, nel corso degli anni (oltre un ventennio) e dei contesti in cui ha operato, per la crescita del tessuto imprenditoriale e dell’occupazione in Basilicata”. Lo afferma in un comunicato Raffaele Ricciuti, amministratore unico di Sviluppo Italia.
“La Commissione Europea, – posegue – in sede di verifica del Rapporto di Valutazione finale del progetto di Sovvenzione Globale 94/99 elaborato da Sviluppo Basilicata, ha ritenuto non ammissibile una parte del contributo comunitario a causa della diversa interpretazione della normativa comunitaria in materia di ammissibilità delle spese nell’ambito dei Fondi strutturali per il periodo 1994/1999.
Gli uffici della Commissione Europea hanno infatti inteso concluso l’intervento comunitario al 31.12.2001 e non alla scadenza del Fondo (16.12.2009) così come previsto nel progetto approvato ed allegato alla Convenzione stipulata in data 22 luglio 1999.
Alla società è parso pertanto opportuno – sottoinea Ricciuti – far ricorso ed impugnare l'atto anche in virtù degli apprezzamenti ricevuti da parte della Commissione europea nell’ambito delle periodiche riunioni del Comitato di Sorveglianza sulle attività svolte.
Non si tratta dunque, come impropriamente rilevato, di incapacità di utilizzare in maniera corretta i fondi.
Gli atti definenti le motivazioni e la controversia sono pubblici ed accessibili – conclude – a chi voglia preliminarmente assumere corrette informazioni sulle questioni per dibatterne”.

BAS 05

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