Identità, diritti della persona, partecipazione democratica, programmazione, ruolo degli enti locali e dei territori al centro della nuova “Carta dei principi” della Regione. Tre mesi di tempo per proporre il referendum
Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, in seconda lettura (con 16 voti favorevoli di Pd, Cd, Pp, Ri, Psi, Pdl-Fi, Lb-Fdi, Udc e Pace del Gm, 1 voto contrario di Romaniello del Gm e 2 astensioni del M5s) la proposta di legge sulle “modifiche allo Statuto regionale a seguito dell’impugnativa del Governo”. Il testo approvato è lo stesso già votato dall’Aula il 13 maggio scorso. Così come previsto dall’art. 123 della Costituzione, “lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale”.<br /><br />Le modifiche si sono rese necessarie in quanto il Governo aveva impugnato lo scorso 8 aprile la legge statutaria che era stata approvata in seconda lettura il 22 febbraio e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 dell’11 marzo 2016. L’impugnativa del Governo riguardava gli articoli 21 (la Consulta di garanzia statutaria), 72 (il bilancio e gli altri documenti contabili) e 91 (la proroga degli organi) per contrasto con gli articoli 117, comma 3 e comma 2, lett. e) e 126 della Costituzione. Accogliendo i rilievi formulati dal Governo, l’Assemblea aveva modificato queste norme ed altri articoli in qualche modo ad esse collegati (artt. 30, 45, 48, 58, 71, 74, 75, 80 e 82).<br /><br />Identità della Regione, diritti della persona, ruolo del Consiglio regionale, partecipazione democratica, programmazione, qualità legislativa ed efficienza amministrativa, protagonismo e ruolo istituzionale dei territori, nuovo rapporto con l’Europa, lo Stato e le altre Regioni sono le parole chiave della nuova “Carta dei principi” della Regione, suddivisa in nove titoli e composta da 92 articoli.<br /><br />Il Titolo I riguarda i principi. L’art. 1 stabilisce che “la Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera la intangibilità territoriale e l’unità territoriale delle comunità lucane come suo fine” ed assume “come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei lucani”. Il Titolo II disciplina gli strumenti di partecipazione e gli organi di garanzia, l'iniziativa legislativa popolare (art 15), il diritto di petizione (art.14), l'istruttoria pubblica (art.16), i referendum abrogativo e consultivo. Il Titolo III disciplina l'organizzazione e funzionamento del Consiglio, prevedendo anche strumenti per la tutela dell'opposizione. Il Titolo IV dello Statuto disciplina la composizione e il funzionamento dell'esecutivo regionale. Conferma la forma attuale di governo, basata sull'elezione diretta e contestuale del Consiglio e del Presidente. Il Titolo V riguarda la funzione amministrativa, di cui disciplina diversi principi di organizzazione e di svolgimento. Il Titolo VI disciplina la finanza regionale in armonia con l’art. 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Il Titolo VII disciplina gli strumenti di raccordo istituzionale con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali e la società civile. Il Titolo VIII (artt.83-87) è dedicato ai rapporti con l’Unione europea e alle relazioni internazionali, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, delinea l’organizzazione e le procedure regionali per l’effettiva partecipazione alla formazione ed all’attuazione del diritto europeo. Il Titolo IX (artt. 88-92) è dedicato alle “Disposizioni finali e transitorie”.