Statuto Regione, nuova stesura approvata in seconda lettura

Identità, diritti della persona, partecipazione democratica, programmazione, ruolo degli enti locali e dei territori al centro della nuova “Carta dei principi” della Regione. Tre mesi di tempo per proporre il referendum

Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, in seconda lettura (con 16 voti favorevoli di Pd, Cd, Pp, Ri, Psi, Pdl-Fi, Lb-Fdi, Udc e Pace del Gm, 1 voto contrario di Romaniello del Gm e 2 astensioni del M5s) la proposta di legge sulle &ldquo;modifiche allo Statuto regionale a seguito dell&rsquo;impugnativa del Governo&rdquo;. Il testo approvato &egrave; lo stesso gi&agrave; votato dall&rsquo;Aula il 13 maggio scorso. Cos&igrave; come previsto dall&rsquo;art. 123 della Costituzione, &ldquo;lo Statuto &egrave; sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale&rdquo;.<br /><br />Le modifiche si sono rese necessarie in quanto il Governo aveva impugnato lo scorso 8 aprile la legge statutaria che era stata approvata in seconda lettura il 22 febbraio e pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 dell&rsquo;11 marzo 2016. L&rsquo;impugnativa del Governo riguardava gli articoli 21 (la Consulta di garanzia statutaria), 72 (il bilancio e gli altri documenti contabili) e 91 (la proroga degli organi) per contrasto con gli articoli 117, comma 3 e comma 2, lett. e) e 126 della Costituzione. Accogliendo i rilievi formulati dal Governo, l&rsquo;Assemblea aveva modificato queste norme ed altri articoli in qualche modo ad esse collegati (artt. 30, 45, 48, 58, 71, 74, 75, 80 e 82).<br /><br />Identit&agrave; della Regione, diritti della persona, ruolo del Consiglio regionale, partecipazione democratica, programmazione, qualit&agrave; legislativa ed efficienza amministrativa, protagonismo e ruolo istituzionale dei territori, nuovo rapporto con l&rsquo;Europa, lo Stato e le altre Regioni sono le parole chiave della nuova &ldquo;Carta dei principi&rdquo; della Regione, suddivisa in nove titoli e composta da 92 articoli.<br /><br />Il Titolo I riguarda i principi. L&rsquo;art. 1 stabilisce che &ldquo;la Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera la intangibilit&agrave; territoriale e l&rsquo;unit&agrave; territoriale delle comunit&agrave; lucane come suo fine&rdquo; ed assume &ldquo;come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei lucani&rdquo;. Il Titolo II disciplina gli strumenti di partecipazione e gli organi di garanzia, l&#39;iniziativa legislativa popolare (art 15), il diritto di petizione (art.14), l&#39;istruttoria pubblica (art.16), i referendum abrogativo e consultivo. Il Titolo III disciplina l&#39;organizzazione e funzionamento del Consiglio, prevedendo anche strumenti per la tutela dell&#39;opposizione. Il Titolo IV dello Statuto disciplina la composizione e il funzionamento dell&#39;esecutivo regionale. Conferma la forma attuale di governo, basata sull&#39;elezione diretta e contestuale del Consiglio e del Presidente. Il Titolo V riguarda la funzione amministrativa, di cui disciplina diversi principi di organizzazione e di svolgimento. Il Titolo VI disciplina la finanza regionale in armonia con l&rsquo;art. 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Il Titolo VII disciplina gli strumenti di raccordo istituzionale con lo Stato, le altre Regioni, gli enti locali e la societ&agrave; civile. Il Titolo VIII (artt.83-87) &egrave; dedicato ai rapporti con l&rsquo;Unione europea e alle relazioni internazionali, in attuazione dell&rsquo;art. 117 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, delinea l&rsquo;organizzazione e le procedure regionali per l&rsquo;effettiva partecipazione alla formazione ed all&rsquo;attuazione del diritto europeo. Il Titolo IX (artt. 88-92) &egrave; dedicato alle &ldquo;Disposizioni finali e transitorie&rdquo;.&nbsp;

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