Statuto Regione, approvati in Aula 75 articoli

Aggiornata al 15 dicembre la seduta per l’esame degli ultimi 17 articoli della nuova “Carta dei principi” della Regione

Riconoscimento dell&rsquo;identit&agrave; della Regione, promozione della tutela dei diritti della persona, valorizzazione del ruolo del Consiglio regionale, previsione di efficaci strumenti di partecipazione, introduzione di originali strumenti di programmazione, introduzione di strumenti ed organi per migliorare la qualit&agrave; legislativa e l&rsquo;efficienza amministrativa, previsione di vincoli posti agli organi istituzionali, nuovo rapporto con i territori cui viene riconosciuto protagonismo e ruolo istituzionale. Sono questi gli elementi fondanti della proposta di legge sul nuovo Statuto della Regione Basilicata, d&rsquo;iniziativa dei componenti l&rsquo;Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale Lacorazza, Galante, Mollica, Castelluccio e Polese, di cui oggi in Aula sono stati approvati i primi 75 articoli. Restano da esaminare gli ultimi tre Titoli del testo licenziato dalla prima Commissione (Titolo VII – Gli strumenti di raccordo istituzionale &ndash; artt. 76-82, Titolo VIII – L&#39;Europa e le relazioni internazionali &ndash; artt. 83/87 e Titolo IX – Disposizioni finali e transitorie &ndash; artt. 88/92) che saranno discussi e votati nella seduta del 15 dicembre.<br /><br />Il testo della nuova &ldquo;Carta dei principi&rdquo; della Regione &egrave; suddiviso in nove titoli e composto da 92 articoli che ruotano intorno a quattro parole chiave: la persona, la solidariet&agrave;, la democrazia, la sostenibilit&agrave;. Il Titolo I riguarda i principi. L&rsquo;art. 1 stabilisce che &ldquo;la Regione rappresenta la popolazione della Basilicata e considera la intangibilit&agrave; territoriale e l&rsquo;unit&agrave; territoriale delle comunit&agrave; lucane come suo fine&rdquo; ed assume &ldquo;come fondanti i valori derivanti dal proprio patrimonio spirituale e religioso e dalle lotte civili e sociali dei lucani&rdquo;. L&rsquo;art. 3 evidenzia la partecipazione quale principio fondamentale dei cittadini nell&rsquo;ambito dell&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; politica, legislativa, economica e sociale della Regione che ne garantisce, altres&igrave;, ampia comunicazione ai cittadini assicurando la trasparenza dall&rsquo;azione amministrativa.<br /><br />Il Titolo II disciplina gli strumenti di partecipazione e gli organi di garanzia, l&#39;iniziativa legislativa popolare (art 15), il diritto di petizione (art.14), l&#39;istruttoria pubblica (art.16), i referendum abrogativo e consultivo. Di nuova istituzione &egrave; il referendum approvativo, per cui una proposta di legge di iniziativa popolare, secondo le disposizioni applicabili per il referendum abrogativo, prima di essere sottoposta a referendum approvativo se entro 90 giorni al Consiglio regionale non l&rsquo;approva o non ne recepisca i contenuti.<br /><br />Prevista poi la Consulta di garanzia statutaria (art.21), la Conferenza Regionale per la programmazione (art.82), il Difensore Civico (art.23), l&#39;Organismo per la parit&agrave; e le pari opportunit&agrave; (art.6), il Garante dell&#39;infanzia e dell&#39;adolescenza (art.5).<br /><br />Con l&rsquo;art. 6 la Regione, nell&rsquo;ambito della parit&agrave; di genere, promuove il diritto alle pari opportunit&agrave; tra donne e uomini, rimuovendo ogni discriminazione che impedisce tale parit&agrave;. Sancito anche il riconoscimento dei diritti fondamentali dei migranti (art.5) e il fondamentale dovere di solidariet&agrave;. La Regione si impegna a riconoscere e promuovere i diritti che costituiscono la base di un&#39;armonica convivenza civile e sociale, i diritti delle fasce sociali pi&ugrave; deboli della popolazione (art.5), il ruolo del Terzo Settore (art.5), il ruolo della famiglia (art.5). Si prevede un riferimento esplicito al riconoscimento del valore ed alla tutela dei beni culturali, nonch&eacute; dei diritti degli animali (art.8). Con l&rsquo;art.10 la Regione riconoscendo i valori della sostenibilit&agrave; e della sicurezza dell&rsquo;ambiente e del territorio, riconosce per ci&ograve; stesso l&rsquo;ambiente quale bene essenziale della collettivit&agrave;, ispirando i propri provvedimenti legislativi e amministrativi al principio di precauzione.<br /><br />Il Titolo III disciplina l&#39;organizzazione e funzionamento del Consiglio, prevedendo anche strumenti per la tutela dell&#39;opposizione. Il Consiglio regionale &egrave; composto da venti consiglieri pi&ugrave; il presidente e la legge elettorale dovr&agrave; garantire rappresentanza dei territori e rappresentanza di genere (art.25, dove si legge tra l&rsquo;altro che &ldquo;la legge elettorale disciplina i criteri per la presentazione delle candidature&rdquo;). Oltre alla funzione legislativa, al Consiglio &egrave; riconosciuta la funzione di programmazione e di indirizzo delle politiche regionali. Specifica attenzione &egrave; altres&igrave; dedicata alla qualit&agrave; amministrativa e delle leggi, sia sotto il profilo formale che sostanziale e ad un sistema di controlli per la verifica di tutta l&#39;attivit&agrave; regionale.<br /><br />Il Titolo IV dello Statuto disciplina la composizione e il funzionamento dell&#39;esecutivo regionale. Conferma la forma attuale di governo, basata sull&#39;elezione diretta e contestuale del Consiglio e del Presidente. Tra le disposizioni la composizione della Giunta regionale con un minimo di due ed un massimo di 5 assessori nel rispetto del principio della rappresentanza di genere (artt. 49 e 51), la compatibilit&agrave; fra ruolo di consigliere e quello di assessore (art.51), la mozione di sfiducia nei riguardi del presidente con scioglimento del Consiglio regionale (art.53).<br /><br />Il Titolo V riguarda la funzione amministrativa, di cui disciplina diversi principi di organizzazione e di svolgimento, come la separazione tra indirizzo politico e gestione (art.59), il principio del giusto processo (art.61), le forme organizzative (art.62), il potere sostitutivo e il conferimento di funzioni regionali agli enti locali (art. 64) e il controllo sulle funzioni conferite agli enti locali (art.67).<br /><br />Il Titolo VI disciplina la finanza regionale in armonia con l&rsquo;art. 119 della Costituzione e nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Stabiliti i principi inerenti l&#39;autonomia finanziaria (art.68) e la perequazione territoriale (art.69) e disciplinati il documento di programmazione economica e finanziaria (art.71), la legge di stabilit&agrave; e i collegati (art.73), i bilanci e i rendiconti di agenzie, aziende, enti e societ&agrave; (art.74).&nbsp;

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