Proroga incarico Medicina legale, interrogazione Santarsiero

Per il consigliere del Pd “appare evidente la completa illegittimità dell'atto e la necessità di procedere non solo all'annullamento della determina citata, ma anche a ridefinire elementi di carriera rilevanti per, ad esempio, i fini pensionistici”

Con una interrogazione inviata oggi al Presidente della Giunta regionale, il consigliere regionale del Pd Vito Santarsiero ha chiesto &ldquo;l&#39;annullamento in autotutela della determinazione n. 262/2015 del direttore amministrativo dell&rsquo;Azienda ospedaliera San Carlo di Potenza, con cui &egrave; stata disposta la proroga per sette anni dell&#39;incarico di primario dell&#39;Unit&agrave; operativa complessa di Medicina Legale al dott. Maglietta, incarico che era scaduto nel 2012&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Ci&ograve; &ndash; spiega Santarsiero – in considerazione del fatto che un primo parere dell&#39;ufficio legale dell&#39;ente, come appare negli allegati alla nota di risposta alla interrogazione con cui avevo gi&agrave; evidenziato la illegittimit&agrave; della determinazione, conferma un vizio di incompetenza dell&#39;atto e sottolinea altres&igrave; che &lsquo;la violazione che emerge con maggiore evidenza &egrave; quella della normativa in materia di proroga degli incarichi&rsquo;. Un successivo parere dell&#39;ufficio legale, chiesto a seguito di controdeduzioni formulate dal direttore amministrativo del San Carlo, giustifica la &lsquo;prorogatio&rsquo; facendo riferimento all&#39;art. 14 del testo unico del 3 marzo 1934. Trattasi di una clamorosa svista, considerato che la norma &egrave; stata abrogata gi&agrave; nel 1990 con la legge n. 142, anzi successivamente la legge 15/7/1994 n. 444 ha introdotto norme pi&ugrave; restrittive circoscrivendo l&#39;efficacia della &lsquo;prorogatio&rsquo; entro 45 giorni dalla scadenza del termine di durata della carica&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Appare evidente &ndash; conclude Santarsiero – la completa illegittimit&agrave; dell&#39;atto e la necessit&agrave; di procedere non solo all&#39;annullamento della determina citata, ma anche a ridefinire elementi di carriera rilevanti per, ad esempio, i fini pensionistici&rdquo;.<br />

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