Odontoiatrici, stop all’abusivismo e più sicurezza

Con la legge regionale n. 11/2014 nuove regole per garantire i pazienti: viene introdotto l’obbligo di autorizzazione per i centri in franchising. Basterà invece la sola comunicazione all’Asl per aprire gli studi monoprofessionali

Garantire la sicurezza ai pazienti in termini di igiene e sterilizzazione nel momento in cui si affidano alle cure odontoiatriche; frenare l&rsquo;esercizio abusivo della professione e dare dunque un corretto orientamento a quei giovani che decidono di intraprendere la strada dell&rsquo;odontoiatria. Sono questi gli obiettivi fondamentali della legge regionale n. 11 del 2014 &ldquo;Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28 ottobre 2011, n.21 &ndash; Norme in materia di autorizzazione delle attivit&agrave; specialistiche odontoiatriche&rdquo;&nbsp; del 26 giugno scorso e pubblicata il primo luglio sul Bollettino ufficiale. Tra le altre finalit&agrave;, viene inoltre introdotto l&#39;obbligo di autorizzazione per i centri&nbsp; in franchising. Baster&agrave;, invece, la sola comunicazione all&rsquo;Asl per aprire gli studi monoprofessionali. Si vuole cos&igrave; garantire la sopravvivenza dello studio odontoiatrico-tipo legiferando i requisiti per esercitare l&rsquo;odontoiatria e per evitare forme di abusivismo. L&rsquo;iniziativa legislativa va ad abrogare la legge 21 del 2011 che, a sua volta, era un miglioramento della legge 28 del 2000. Si tratta di leggi che mirano tutte ad una serie di regolamentazioni per l&rsquo;apertura di studi medici in generale e, per quanto riguarda la legge regionale 21 del 2011, l&rsquo;apertura degli studi odontoiatrici. Con la legge n.11 si vuole innanzi tutto dare un volto a chi esercita l&#39;Odontoiatria in Basilicata, conferendo agli studi odontoiatrici requisiti minimi comuni e di base in quanto imprescindibilmente legati alla professione a garanzia della salute dei cittadini. Tali requisiti investono sia il mondo degli Studi privati, ma anche quello del Sistema sanitario regionale. Tra le maggiori finalit&agrave; della legge quello di assicurare, tra le altre cose, i requisiti strutturali, impiantistici e organizzativi per l&rsquo;esercizio dell&rsquo;attivit&agrave; ambulatoriale odontoiatrica. Tra le misure pi&ugrave; innovative la previsione che, anche nelle strutture complesse, i direttori sanitari debbano essere laureati in odontoiatria o medici iscritti all&rsquo;albo odontoiatri. Proviamo a spiegare cosa cambia rispetto alla precedente legge e a quali garanzie il paziente va incontro.<strong><br /><br />Cosa prevede la legge</strong><br /><br />Nell&#39;attivit&agrave; di diagnosi e terapia la legge impone la presenza di un odontoiatra vicino al paziente. Studi dentistici e laboratori odontotecnici dovranno essere separati fisicamente; gli studi dovranno avere requisiti minimi: sala d&rsquo;attesa, locali &ldquo;congrui&rdquo;, impianti a norma, almeno un servizio igienico (due se nuovi, con separazione utenti-personale), spazi separati per materiale sporco, pulito, per pulizia, presidi medici, sterilizzazione, stoccaggio rifiuti speciali, rx. Nessuna autorizzazione sar&agrave; concessa a chi non ha i titoli per esercitare l&rsquo;odontoiatria. Nello studio bisogner&agrave; specificare nominativi del personale e mansioni, con cartellino identificativo. &Egrave; esplicitata la necessit&agrave; di utilizzare almeno un autoclave di classe B con sigillatrice/imbustatrice. Con questa legge si &egrave; voluto innanzi tutto dare un volto a chi esercita l&#39;Odontoiatria in Basilicata. &ldquo;Una legge di grande civilt&agrave; che serve a creare i presupposti per una maggiore sicurezza della prestazione nei riguardi dei pazienti&rdquo;. La definisce cos&igrave; Luigi Bradascio, Presidente della quarta Commissione consiliare (Politica sociale) e promotore del testo. Quella odontoiatrica sempre pi&ugrave; si connota per le sue caratteristiche di professione che richiede l&#39;acquisizione di specifica professionalit&agrave; e conoscenze peculiari collegate al continuo evolvere della tecnologia applicata alla branca. Ci&ograve; premesso, e cos&igrave; come sottolinea il pioniere della legge, Maurizio Capuano, presidente della Commissione Albo Odontoiatri (CAO), di Potenza &ldquo;con questa legge vedremo nella pratica quanto fastidio si dar&agrave; a chi sguazza nell&rsquo;illegalit&agrave;&rdquo;. Il concetto di esercizio abusivo della professione &egrave; uno dei punti intorno ai quali ruota la legge e su cui lo stesso consigliere Bradascio tiene a sottolineare come a volte sia una &ldquo;piaga veramente importante della nostra regione. Motivo per il quale – sottolinea il consigliere – questa legge vuole creare delle barriere nei confronti dell&rsquo;abusivismo e del prestanomismo&rdquo;. <strong><br /><br />Il gap della precedente legge</strong><br /><br />Uno dei principali problemi emersi con l&#39;approvazione della Legge regionale 21 del 2011 era proprio legato alla gestione della legge stessa che non trovava al suo interno specifici richiami alla legge madre che in Basilicata &egrave; la 28 del 2000. In pratica, non era chiaro l&#39;iter di autorizzazione n&eacute; chi doveva procedere ai controlli. Mancavano le sanzioni e non era ben delineato il confine tra Studio professionale e Ambulatorio, centro o societ&agrave; in Franchising (cio&egrave; tutte quelle strutture diverse dallo studio professionale) cui ora si richiede una valutazione di compatibilit&agrave; e una vera e propria autorizzazione. Nel 2011, la legge 21 fu un primo tentativo di identificare le strutture odontoiatriche sul territorio; essa istituiva l&rsquo;obbligo di inviare una comunicazione al Presidente della Regione, da intendersi come &ldquo;traccia&rdquo; della presenza di un odontoiatra sul territorio. La nuova legge abroga la 21 e parte dalla constatazione che in tema di autorizzazioni &egrave; facile da una parte scivolare verso la troppa burocrazia e dall&rsquo;altra verso il permissivismo. L&rsquo;articolo 1 trova una soluzione, imponendo alle strutture complesse, poliambulatori pubblici e privati, l&rsquo;autorizzazione gi&agrave; contemplata alla legge regionale 28/2000 con richiesta al Presidente della Regione e successive verifiche di compatibilit&agrave; da parte dell&rsquo;Asl, mentre ai professionisti baster&agrave; una comunicazione di inizio attivit&agrave; ove aprano o trasferiscano lo studio.<strong><br /><br />Il Decreto Bindi</strong><br /><br />La normativa approvata porta in attuazione quanto gi&agrave; previsto dalla legge Bindi del 1999, che impone alle Regioni di legiferare sui criteri organizzativi degli studi odontoiatrici (leg. 229/99). Con il c.d. Decreto Bindi (D.Lgs. 229/&rsquo;99) viene introdotto l&rsquo;art. 8-ter sulle autorizzazioni sanitarie degli studi professionali che cos&igrave; stabilisce: &quot;L&#39;autorizzazione all&#39;esercizio di attivit&agrave; sanitarie &egrave;, altres&igrave;, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessit&agrave; o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente… &quot;. Le discipline regionali intervenute in attuazione della norma (anche a seguito della modifica del Titolo V Costituzione) hanno per lo pi&ugrave; utilizzato le stessa formulazione letteraria del sopracitato art. 8-ter. In fase di applicazione pratica, poi, tutte le Regioni hanno interpretato la disciplina in senso ampio: si &egrave; cio&egrave; ritenuto che &ldquo;tutti&rdquo; gli studi odontoiatrici dovessero possedere l&rsquo;autorizzazione sanitaria, senza entrare nel merito delle effettive attivit&agrave; svolte. In altre parole, senza verificare se (sotto il profilo di fatto) le procedure cliniche espletate fossero &ldquo;di particolare complessit&agrave;&rdquo; o comportassero un &ldquo;rischio per la sicurezza del paziente&rdquo;, si &egrave; ritenuto che l&rsquo;erogazione di tutte le prestazioni odontoiatriche, in quanto tali, necessitassero di un&rsquo; autorizzazione sanitaria. Quindi per tutti gli studi odontoiatrici, indipendentemente dalla tipologia di prestazioni erogate, &egrave; stata chiesta l&rsquo;autorizzazione sanitaria. <strong><br /><br />Una barriera all&rsquo;abusivismo</strong><br /><br />Altro ulteriore punto a favore della Legge regionale 11/2014 &egrave; senza dubbio la maggior rigidit&agrave; di separazione tra studio/ambulatorio e Laboratorio Odontotecnico che non potranno avere in comune nulla, nemmeno le utenze.<br />Fondamentale &egrave; l&#39;invio dell&#39;elenco dei soggetti che possono essere presenti in studio/ambulatorio ove non vi &egrave; posto alcuno per l&#39;Odontotecnico.<br />Anche le attivit&agrave; cliniche non possono essere pi&ugrave; svolte in assenza dell&#39;Odontoiatra e le strutture devono provvedere a nominare un Direttore sanitario Odontoiatra (legittimato dall&#39;iscrizione all&#39;albo degli Odontoiatri in seno all&#39;Ordine dei medici.). L&#39;Ordine dei Medici, tramite la Commissione dell&#39;Albo ricever&agrave; in copia le domande e, quindi sar&agrave; coinvolto nella verifica attiva delle stesse. <strong><br /><br />I requisiti che uno studio deve avere</strong><br /><br />Le caratteristiche principali risiedono nella certezza di chi opera, poi si va dalla previsione di spazi congrui all&#39;esercizio professionale.<br />Uno studio Odontoiatrico non potr&agrave; pi&ugrave; essere allocato nei sottoscala o nelle sedi pi&ugrave; disparate. Dovranno avere una loro ben chiara allocazione in immobili destinati ad uso professionale.<br />La dotazione minima degli ambienti di uno studio odontoiatrico &egrave; la seguente:<br />&bull; Spazi per attesa, accettazione e attivit&agrave; amministrativa adeguatamente arredati e con un numero di posti a sedere commisurato ai volumi di attivit&agrave;.<br />&bull; Locali e/o spazi per l&rsquo;esecuzione delle prestazioni odontoiatriche con dimensioni congrue ed ergonomiche, dotati di un idoneo sistema di areazione diretta o indiretta e adeguata illuminazione. Il locale operativo pu&ograve; essere articolato in box con pareti fissi o movibili idonei a garantire la riservatezza del paziente, la sicurezza e la razionalit&agrave; degli interventi.<br />&bull; Per gli studi con una sola unit&agrave; operativa dovr&agrave; essere previsto almeno un esercizio igienico, dedicato all&rsquo;utenza e al personale. Per quelli invece con pi&ugrave; unit&agrave; operative dovr&agrave; essere previsto almeno un servizio igienico dedicato all&rsquo;utenza e uno al personale.<br />&bull; Spazio o armadio per deposito di materiale pulito, uno per il materiale sporco. Uno spazio o un armadio per le attrezzature e il materiale per la pulizia, un altro per il deposito di materiale d&rsquo;uso, attrezzature e presidi medico-chirurgici in relazione alla specificit&agrave; dell&rsquo;attivit&agrave; svolta.<br />&bull; Spazio e/o locale per la linea di sterilizzazione sporco-pulito.<br />&bull; Spazio e/o locale con sistema di raccolta e stoccaggio dei rifiuti speciali.<br />Tra i requisiti minimi propri dell&rsquo;attivit&agrave; ambulatoriale la legge prevede:<br />&bull; Durante lo svolgimento delle attivit&agrave; diagnostiche e terapeutiche &egrave; obbligatoria la presenza di un odontoiatra o medico iscritto all&rsquo;Albo degli odontoiatri.<br />&bull; Non &egrave; concessa alcuna autorizzazione per l&rsquo;esercizio a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti alla professione.<strong><br /><br />Adeguamento tecnologico, strutturale ed organizzativo dello studio</strong><br /><br />L&#39;adeguamento tecnologico di uno studio corre al passo con i tempi. Non viene chiesto nulla di particolare ma almeno la sicurezza di un&#39;autoclave di Classe B per la sterilizzazione (autoclave nella quale viene eliminato il rischio e la formazione di sacche di aria che non consentono al calore di raggiungere l&#39;intero strumento posto a sterilizzare). Le strutture devono essere facilmente igienizzabili con pavimentazione adatta alla disinfezione. L&#39;organizzazione infine impone la presenza di un elenco aggiornato delle professionalit&agrave;&nbsp; presenti in studio al fine di consentire ai pazienti ed agli organi di controllo di individuare sempre l&#39;operatore.<br />Fino a ieri era facile che lo studio dentistico si confondesse con il laboratorio odontotecnico. Proviamo a spiegare la differenza tra i due e come questa legge ne garantisce la distinzione<br />Questa legge impone ai due professionisti di svolgere il loro lavoro in sedi separate. Il problema non &egrave; solo l&#39;Odontotecnico ma tutte quelle figure che senza essere legittimate erogano prestazioni odontoiatriche, spesso anche in strutture pubbliche. Questa legge &egrave; un tentativo di capire e far capire ai pazienti chi eroga la prestazione. I legittimati all&#39;esercizio professionale di odontoiatra sono i laureati in Odontoiatria e i medici specialisti in Odontoiatria. Queste figure devono essere iscritte all&#39;Albo degli odontoiatri dell&#39;Ordine dei medici della provincia di residenza o dove esercitano la professione. (M. A. S.)<br /><br />Fonti:<br />&bull; http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=1030&amp;otype=1123&amp;id=794454&amp;resoconto=779609&amp;argomento=794453&amp;tab=interventiInAula&amp;idCons=552427 (resoconto della seduta del consiglio regionale del 17 giugno)<br />&bull; http://www.consiglio.basilicata.it/consiglionew/site/consiglio/detail.jsp?sec=107173&amp;otype=1150&amp;id=825029&amp;anno=2014 (testo integrale della legge)<br />&bull; http://www.aio.it/&nbsp;&nbsp;<br />&bull; http://www.aio.it/iter-autorizzativo-per-grandi-strutture–semplice-comunicazione-per-gli-studi–la-legge-lucana-da–prospettive-a-tutti-gli-odontoiatri.html<br />&bull; http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99229dl.htm (Dlgs Bindi 229/99)<br />&bull; Contributo del dott. Maurizio Capuano consigliere lucano dell&rsquo;Associazione Italiana Odontoiatri e presidente della Commissione Albo di Potenza<br />&bull; Contributo del consigliere regionale Luigi Bradascio<br />&bull; Contributo del dott. Antonio Pandiscia<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

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