Lo ha detto il Presidente del Consiglio regionale durante i lavori della giornata formativa “La trasparenza come opportunità di partecipazione ed informazione”. Il Difensore civico Fiordelisi ha spiegato la normativa in vigore
“Un Governo popolare senza un’informazione popolare, o che non offra i mezzi per acquisirla, è solo il prologo di una farsa o di una tragedia; o forse di tutte e due. La conoscenza prevarrà sempre sull’ignoranza; e un popolo che vuole governare se stesso deve armarsi con il potere offerto dalla conoscenza”. Prendendo in prestito le parole di James Madison (1751 -1836, alfiere della libertà di informazione e presidente degli Stati Uniti), il presidente del Consiglio regionale, Francesco Mollica, ha aperto i lavori della giornata formativa “La trasparenza come opportunità di partecipazione ed informazione: l’esperienza del Consiglio regionale della Basilicata” che si è svolta, oggi, a Potenza, presso la sede del Consiglio regionale.<br /><br />“Una giornata di lavoro, quella di oggi – ha proseguito Mollica – utile a formare le coscienze. Tutti devono acquisire quel modus operandi teso a fornire al cittadino il massimo accesso agli atti nel rispetto delle norme”. Il Presidente del Consiglio regionale dopo aver sottolineato l’opportunità di un’ “operazione trasparenza” perché “i dati prodotti dalle istituzioni pubbliche appartengono alla collettività e quindi devono essere disponibili e riutilizzabili”, ha fatto riferimento a una sua proposta di legge sugli Open data, presentata nel 2014, che è ancora all’esame delle Commissioni consiliari competenti. “Proposta – ha spiegato – che prevede disposizioni in materia di accesso, pubblicazione e riutilizzo dei documenti e dei dati pubblici dell'Amministrazione regionale in formato aperto tramite la rete internet”. “Con il D. Lgs. 97/2016 – ha aggiunto – c’è stata una evoluzione normativa con l’adozione del Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. Un modello – ha concluso – al quale tutti dobbiamo tendere per rendere sempre più trasparente il ‘palazzo’ nell’interesse della collettività”.<br /><br />Successivamente è intervenuto il dirigente generale del Consiglio regionale, Domenico Tripaldi il quale ha auspicato che “questi momenti di confronto e formazione diano risultati concreti nell’attività quotidiana”. “Nel corso di questi anni – ha aggiunto – abbiamo cercato di adeguarci alla normativa informatizzando tutti i processi di produzione degli atti e rendendoli visibili all’esterno, attraverso il sito. Per quanto concerne l’attività legislativa del Consiglio regionale, la pubblicazione degli atti avviene quasi in tempo reale. Il nostro sforzo – ha concluso – è di rendere trasparente l’attività di tutti gli uffici”.<br /><br />“In Italia, in materia di trasparenza, scontiamo un ritardo di 50 anni rispetto agli Stati Uniti. Il primo che ha parlato della ‘casa di vetro’ è stato Filippo Turati nel 1908. Oggi la parola ‘trasparenza’ è diventata quasi un ‘mantra’, il termine più usato nel dibattito pubblico insieme a legalità”. Lo ha detto il difensore civico della Basilicata, Antonia Fiordelisi, introducendo la sua relazione sul nuovo accesso civico.<br /><br />“A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 97 del 2016 – ha proseguito Fiordelisi -, è stata introdotta nel nostro ordinamento la ‘libertà d’informazione’ del cittadino, vale a dire il diritto di ‘chiunque’ di ottenere i dati in possesso della pubblica amministrazione (salvo quelli espressamente esclusi), riconducibile al modello del F.O.I.A. (Freedom of Information Act) di origine statunitense. La ratio del nuovo diritto di accesso, risiede nella scelta del legislatore di un principio in virtù del quale la trasparenza della P.A. è quasi sempre la regola mentre la riservatezza e il segreto rappresentano l’eccezione. Il ‘nuovo’ diritto di accesso civico ‘generalizzato’, si affianca rispetto alle già esistenti tipologie di accesso del nostro ordinamento: accesso ‘documentale/difensivo’ e civico ‘semplice’ ingenerando non poche incertezze interpretative e difficoltà operative. Per quanto riguarda i tempi di conclusione del procedimento del nuovo accesso civico – ha aggiunto il Fiordelisi – sono fissati in trenta giorni dall’istanza, che possono allungarsi in caso di opposizione del controinteressato. Nei casi di diniego, parziale o totale, è previsto un meccanismo di ricorso interno, attraverso il riesame da parte del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (o, in alternativa del difensore civico, laddove costituito), che decide con provvedimento motivato, sentito il Garante della privacy, se è coinvolto l’interesse alla protezione dei dati personali di eventuali controinteressati”.<br /><br />“Quanto ai limiti all’accesso civico generalizzato – ha spiegato il Difensore civiso – essi sono più stringenti rispetto a quelli stabiliti per l’accesso documentale e per la pubblicazione online dei dati obbligatori. La legge prevede innanzitutto due blocchi di limiti, rispettivamente a tutela di interessi pubblici (sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive) e a tutela di interessi privati (protezione dei dati personali; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali). Il terzo insieme di limiti all’accesso civico generalizzato è quello più esteso e indeterminato, poiché ricomprende oltre ai casi di segreto di Stato tutti gli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Quanto alle differenze tra le diverse tipologie di accesso nel caso specifico di contrasto tra diritto alla privacy e diritto all’accesso documentale, il secondo prevale se la pretesa di conoscenza riguarda dati necessari per esercitare il diritto alla difesa (giurisdizionale e non); mentre, nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso documentale è consentito nei limiti in cui esso è strettamente indispensabile. In caso di richiesta di dati sensibili e supersensibili – ha concluso il Difensore civico – entra in gioco il buon senso oscurando quei dati attinenti alla sfera privata”.<br /><br />I lavori sono stati coordinati da Arturo Agostino, responsabile della Trasparenza del Consiglio regionale.<br /><br /><br /><br /><br />