Mollica su interpretazione legge incompatibilità

“La Regione Basilicata non ha ritenuto di occuparsi dell’incompatibilità, cosa credo debba fare questo Consiglio, per colmare una lacuna che genera confusione e allarmismo”

&ldquo;La legge 2 luglio 2004 n. 165 dava la possibilit&agrave; alle Regioni di normare, ai sensi dell&rsquo;art. 122 , primo comma della Costituzione, in materia di incompatibilit&agrave;. La Regione Basilicata, con Legge Regionale n. 3/2010, non ha ritenuto di occuparsi dell&rsquo;incompatibilit&agrave;, cosa credo debba fare questo Consiglio, colmando una lacuna&rdquo;.<br />E&rsquo; quanto dichiara il consigliere regionale Francesco Mollica che aggiunge: &ldquo;Lacuna che, con le varie interpretazioni delle norme riportate sui giornali, da parte di chi si cimenta a vario titolo, sta generando confusione e allarmismo circa incompatibilit&agrave; e decadenze&rdquo;.<br /><br />Per Mollica &ldquo;il fatto pi&ugrave; grave, in questo momento, sono senza alcun dubbio le dichiarazioni rilasciate da funzionari dell&rsquo;Ufficio Legale della Regione che, addirittura, vanno oltre, elaborando distinzioni tra Presidente della Giunta, Assessori e Consiglieri. Dichiarazioni non rilasciate dal dirigente dell&rsquo;Ufficio che ne avrebbe titolarit&agrave; ma da funzionari che, per contratto, non hanno alcuna rilevanza esterna, ma questa &egrave; altra questione&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Quanto finora riportato dalla stampa &ndash; continua Mollica &ndash; se non per piccole interpretazioni della norma vicine alla realt&agrave;, ha volutamente il sentore dello scoop sulla notizia fine a se stessa e non sulla corretta informazione dell&rsquo;interpretazione della norma. Non esiste alcuna incompatibilit&agrave; e, quindi, decadenza di alcuno.<br />Proprio in virt&ugrave; di quanto asserito inizialmente e, cio&egrave;, che la Regione non ha legiferato ai sensi della L. 165/2004 , risulta in vigore la norma del 1981 n. 154.<br />Quest&rsquo;ultima stabilisce all&rsquo;art. 3 , comma 4: &lsquo;colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo&hellip; omissis&rsquo;. Pertanto, dalla semplice lettura risulta, anche ai profani, che sarebbero escluse le cause penali nel caso di specie. Potrebbe, invece, configurarsi l&rsquo;incompatibilit&agrave; al momento di una eventuale condanna, dinanzi al giudice civile, qualora la Regione, costituitasi parte civile nel procedimento , inizi l&rsquo;azione di eventuale risarcimento dovuto al danno di immagine della stessa. Tutte le altre interpretazioni sembrerebbero destituite di fondamento giuridico e solo il frutto di letture improvvisate e non fatte con i combinati disposti della legge&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Non so chi ha interesse a minare, gi&agrave; dall&rsquo;inizio, questa Legislatura &ndash; afferma il consigliere. Dovrebbe, invece, occuparsi dei gravi problemi che la Regione ha e, si comprenda bene, che se questa Regione &egrave; giunta a questo stato lo si deve ad un apparato non in grado di risolvere le questioni ma di confonderle ancora di pi&ugrave;, con procedure e leggi che pesano sull&rsquo;intera comunit&agrave; lucana.<br />A questo si deve aggiungere una classe politica che non riesce a dare segnali di chiarezza e di prese di posizioni nette nei confronti di chi dimostra di essere incapace nel far funzionare la macchina burocratica&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Sar&agrave; colpa di quel &lsquo;famoso&rsquo; clientelismo di cui gli uffici della Regione non sono indenni? &ndash; si chiede Mollica. Al posto del neo presidente Pittella &ndash; conclude &ndash; aprirei gli occhi, le orecchie ed anche la mente, per comprendere che c&rsquo;&egrave; qualcuno che lo vuole azzoppato, molto probabilmente perch&eacute; il cambiamento dichiarato potrebbe ledere interessi propri di chi, questa Regione, l&rsquo;ha ridotta nello stato in cui versa&rdquo;.<br />&nbsp;

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