Legge ludopatia, Romaniello scrive ai Sindaci lucani

Il Presidente della seconda Commissione consiliare e consigliere regionale del Gruppo misto interviene in relazione all'applicazione della Legge regionale di contrasto al Gioco d'Azzardo patologico

Gioco d&rsquo;azzardo, Romaniello si rivolge ai Sindaci lucani: &ldquo;Fate rispettare la legge regionale su contrasto ludopatia&rdquo;.<br /><br />Il Presidente della seconda Commissione Consiliare (Bilancio e Programmazione), Giannino Romaniello, tra i promotori della Legge regionale per contrastare il gioco d&rsquo;Azzardo patologico approvata dal Consiglio regionale della Basilicata nel 2014, ha inviato una lettera ai Sindaci e ai Comandanti delle Polizie municipali dei Comuni della Basilicata &ldquo;per sollecitare l&rsquo;applicazione della Legge e la realizzazione degli strumenti di contrasto della ludopatia&rdquo;.<br /><br />&ldquo;La legge&nbsp; – dice Romaniello – mira a definire alcuni strumenti volti a realizzare una efficace prevenzione e riduzione del rischio legato al gioco d&rsquo;azzardo patologico, contrastarne la dipendenza e assicurare la cura e la riabilitazione delle persone affette da tale patologia&rdquo;.<br /><br />Romaniello ha ricordato, in particolare, che &ldquo;la legge prevede una serie di strumenti volti alla salvaguardia dei soggetti deboli, tra cui il divieto di ubicare attivit&agrave; con apparecchiature per il gioco d&rsquo;azzardo a meno di cinquecento metri da luoghi sensibili, o il divieto di attivit&agrave; pubblicitaria relativa all&rsquo;apertura o all&rsquo;esercizio di sale da gioco. Nello specifico, l&rsquo;articolo 6 (Apertura ed esercizio dell&rsquo;attivit&agrave;) prevede che l&#39;autorizzazione all&rsquo;esercizio non possa essere concessa se l&rsquo;attivit&agrave; insiste a meno di 500 metri da luoghi sensibili quali istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, oratori, impianti sportivi e centri giovanili, centri sociali o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale e, inoltre, strutture ricettive per categorie protette&rdquo;.<br /><br />Romaniello ha evidenziato, inoltre, che &ldquo;la legge concede ulteriori poteri ai Comuni. Infatti, il comma 4 dell&rsquo;articolo 6 sancisce che &lsquo;(&hellip;) al fine di perseguire le finalit&agrave; di cui all&#39;articolo 1, salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, i Comuni possono disciplinare, nell&#39;ambito dei propri strumenti di pianificazione, gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e&nbsp; delle relative pertinenze. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui pu&ograve; non essere concessa l&#39;autorizzazione, tenuto conto dell&#39;impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonch&eacute; dei problemi connessi con la viabilit&agrave;, l&#39;inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica (&hellip;)&rsquo;. I comma 5 e 6 dell&rsquo;articolo 6 &ndash; aggiunge Romaniello – disciplinano che&nbsp; &lsquo;(&hellip;) il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti a frequentare corsi di formazione, predisposti dai Comuni in collaborazione con le associazioni di categoria e con le organizzazioni del privato sociale, sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno (&hellip;)&rsquo; e che &lsquo; (&hellip;) I gestori delle case da gioco, sale bingo, ricevitorie e agenzie ippiche devono adeguarsi alle disposizioni di cui all&#39;articolo 5 (&hellip;) &#39;, il quale prevede che &lsquo; (&hellip;) presso ogni casa da gioco, sala bingo, ricevitorie e agenzie ippiche deve essere presente un&#39;area dedicata all&#39;informazione e, in particolare, sugli apparecchi e congegni per il gioco e deve essere esposta all&rsquo;utenza una nota informativa nella quale sono indicati: a) il fenomeno del Gap e i rischi connessi al gioco; b) i recapiti per le informazioni relative alle attivit&agrave; di cui alla lettera d) comma 1 dell&#39;articolo 4.(&hellip;)&rsquo;&rdquo;<br /><br />Il consigliere ha, infine, sottolineato che,&rdquo;a norma del comma 7 dell&rsquo;articolo 6 &lsquo; (&hellip;) E&#39; vietata qualsiasi attivit&agrave; pubblicitaria relativa all&rsquo;apertura o all&rsquo;esercizio di sale da gioco. E&#39; altres&igrave; vietato consentire ai minori di anni 18 l&rsquo;utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all&rsquo;articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del Regio decreto&nbsp;n. 773/1931 (&hellip;)&rsquo;&nbsp;e che, a norma del comma 8 articolo 6, &lsquo; (&hellip;) l&rsquo;inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 &egrave; punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 6 mila a 10 mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell&#39;esercizio dell&#39;attivit&agrave; da dieci a sessanta giorni (&hellip;)&rsquo;&rdquo;.<br /><br />Come si evince dal comma 9 dell&rsquo;articolo 6 &ldquo;Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 5 e 6 sono applicate&nbsp; dal Comune territorialmente competente. L&#39;accertamento delle violazioni e l&#39;applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 2, 3, 4 e 7 spettano al Comune territorialmente competente&rdquo;.<br /><br />Pertanto, Romaniello ha invitato Sindaci e Comandanti delle Polizie municipali dei Comuni della Basilicata &ldquo;ad una puntuale verifica dell&rsquo;applicazione della Legge regionale in oggetto, affinch&eacute; la stessa possa essere un efficace strumento di prevenzione e contrasto del fenomeno del Gioco d&rsquo;Azzardo patologico&rdquo;.<br />

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