Impugnative, Romaniello: Regione superficiale?

Il riferimento del consigliere del gruppo misto è all’impugnativa del Governo di alcune norme della legge regionale n. 19/2017, che segue precedenti impugnative. Si tratta, si chiede, di approssimazione o di interessi particolari?

&ldquo;La Giunta di Basilicata colleziona impugnative: approssimazione o&nbsp; interessi particolari?&rdquo; A chiederselo il consigliere regionale del gruppo Misto, Giannino Romaniello, il quale precisa che &ldquo;l&rsquo;impugnativa del Governo di alcune norme della legge regionale n. 19/2017, che segue precedenti impugnative, dimostra approssimazione nella predisposizione di norme, troppo legate alla volont&agrave; pi&ugrave; di tutelare interessi di parte rispetto a quelli della popolazione lucana da parte della Giunta regionale in barba al principio che le leggi devono essere generali ed astratte&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Nel dettaglio – precisa il consigliere – il Governo, nella seduta del 23 settembre scorso&nbsp; ha impugnato la legge della Regione Basilicata n. 19 del 24/07/2017, &lsquo;Collegato alla legge di stabilit&agrave; regionale 2017&rsquo;, in quanto alcune norme in materia di governo del territorio e pianificazione paesaggistica violerebbero la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell&rsquo;ambiente di cui all&rsquo;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Altre norme in materia di interventi edilizi invadono la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale e violano l&rsquo;articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.<br /><br />In particolare, l&rsquo;art. 3 interviene a modificare il piano territoriale di coordinamento del Pollino, al fine di costruire un impianto di distribuzione carburanti lungo la SS. 653 &ldquo;Sinnica&rdquo;. L&rsquo;art. 4 sostituisce un articolo delle norme tecniche attuative del piano territoriale paesistico del Metapontino, per permettere l&rsquo;uso dell&rsquo;arenile per poter collocare strutture per la balneazione in deroga alle attuali disposizioni.<br />L&rsquo;art. 5, l&rsquo;art. 8, l&rsquo;art. 9 e l&rsquo;art. 13 si pongono in contrasto con le disposizioni in materia edilizia, ampliando, addirittura, i limiti applicativi della sanatoria, o, allargando l&rsquo;area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Gi&agrave; sei anni fa &ndash; continua Romaniello – evidenziammo la necessit&agrave; di elaborare un piano paesaggistico, strumento di pianificazione essenziale per tutelare un territorio gi&agrave; fortemente mortificato la cui realizzazione appare quanto mai urgente, anche alla luce della recente impugnazione della norma sul &lsquo;mini-eolico&rsquo; da parte del Governo&rdquo;.<br /><br />&ldquo;Ricordiamo che, in particolare &ndash; conclude il consigliere – in materia urbanistica in questi ultimi anni si sono introdotte decine di norme che modificano la legge 25/2009 fuori da una impostazione generale finalizzata a meglio regolamentare gli interventi nel settore urbanistico. Esigenza questa diventata improcrastinabile al fine di adeguare norme finalizzate a favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente evitando ulteriore consumo di suolo e sostenendo programmi di recupero capaci di favorire la trasformazione dei manufatti esistenti al fine di innalzare la loro capacit&agrave; di risparmio energetico&rdquo;.<br /><br /><br /><br /><br />

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