Documento programmatico Statuto, sintesi dei sei capitoli

Principi, Istituzioni e Società regionale, Sistema politico – istituzionale, Sistema pubblico regionale, Sistema interistituzionale, Sistemi di raccordo al centro della riflessione della prima Commissione del Consiglio regionale

Il Documento programmatico per lo Statuto “si articola in sei parti che, pur nell’unitarietà dell’impianto, consentono una più puntuale trattazione e una migliore comprensione”.

I PRINCIPI

Questa prima parte racchiude l’insieme di valori da tutelare e affermare, delle finalità da raggiungere, degli intenti politici da perseguire, delle politiche da attuare, degli impegni a promuovere diritti e a soddisfare bisogni. La regione si riconosce e definisce intorno a quattro parole chiave che tendono a raccordare l’eredità del passato, la dialettica e i valori condivisi del presente, la prospettiva del futuro: la regione della persona, la regione della solidarietà, la regione della democrazia e la regione della sostenibilità.

La regione “assume come valore originario e principale la persona, nella ricchezza della sua soggettività e delle sue relazioni”, riconosce e promuove diritti e libertà inalienabili e, “confermando la convinta adesione all’irrinunciabile unità nazionale, esalta l’autonomia regionale, riconosce e valorizza le autonomie locali, garantisce e promuove la più ampia, costante ed effettiva partecipazione, riconosce e valorizza l’associazionismo e il volontariato, sostiene e promuove le pari opportunità”. La regione ritiene inoltre “fondamentali le risorse umane e naturali e le assume come leve indispensabili e infungibili del suo futuro, ragione per la quale le considera volano e limite dell’iniziativa economica e dello sviluppo”.

LE ISTITUZIONI E LA SOCIETA’ REGIONALE

Per ampliare i momenti di partecipazione democratica si prevede l’istituzione di un Albo Regionale della Partecipazione, in cui possono essere inclusi tutte le associazioni, comitati, gruppi stabili operanti nel territorio regionale. Si prevede inoltre la partecipazione ai procedimenti amministrativi di soggetti portatori di interesse che possano essere danneggiati e si stabilisce un dovere di informazione sull'attività regionale e prevede la garanzia del diritto di accesso, così come regolato dalla legge.

Lo Statuto regola anche il diritto di petizione da parte dei cittadini in relazione a provvedimenti o esigenze relativi a competenze regionali e il diritto di interrogazione dei soggetti sociali organizzati e di quelli iscritti all'albo e disciplina ex lege.

Lo Statuto prevederà il Referendum abrogativo (disciplinane il procedimento: materie e atti sottoponibili, soggetti legittimati alla richiesta; ammissibilità, espletamento, esito ed effetti) e il Referendum consultivo (disciplinandone con legge casi e modalità). Prevista inoltre l’iniziativa di legge popolare, e, nel caso in cui questa non venga approvata, la possibilità del cd. Referendum approvativi (richiesta di un certo numero di elettori di sottoporre al voto una proposta di legge o di regolamento, nel caso in cui, in un certo tempo dato, il Consiglio non approvi la proposta di legge di iniziativa popolare.

Fra i possibili nuovi istituti di partecipazione si colloca la cd. Istruttoria pubblica, cui partecipano altri organi istituzionali, associazioni, comitati, gruppi di cittadini portatori di interessi collettivi o diffusi.

Fra gli istituti ormai consolidati di partecipazione si collocano l’ Ufficio della difesa civica o delle garanzie e la Commissione pari opportunità.

Nella nuova generazione di Statuti, successiva alle riforme costituzionali a cavallo del secolo, ha trovato spazio un organismo, la Consulta Statutaria (organo di alta consulenza che esprime una valutazione di conformità allo Statuto delle deliberazioni legislative, nonché sull’ interpretazione dello Statuto), che, dopo una seria riconsiderazione delle funzioni attribuitele, ad opera della Corte Costituzionale, ha raggiunto una sua più definita fisionomia. Ciò induce a considerare con grande ponderazione la sua introduzione anche nel nuovo Statuto regionale della Basilicata.

IL SISTEMA POLITICO ISTITUZIONALE

La forma di governo che si articola nella contestuale elezione diretta del Consiglio Regionale e del Presidente della Regione viene reputato il sistema da recepire e sancire nel nuovo Statuto. Non mancano le riserve su questa scelta né le sottolineature di aspetti positivi (più flessibilità e minore personalizzazione) del sistema di elezione diretta del solo Consiglio regionale, con investitura fiduciaria Presidente e della Giunta, ma si ritiene inopportuno il ritorno a quest’ultimo. L’elezione diretta del Presidente, che nomina la giunta ed esercita i propri poteri, al di fuori di qualsiasi necessaria e fiduciaria investitura del Consiglio, pone la questione arcinota del rapporto e dell’equilibrio fra Consiglio Regionale ed Esecutivo. Entrambi condividono la funzione di indirizzo politico, che però proprio per questo rivendica una chiara individuazione dei modi, tempi e atti, mentre quella di attuazione spetterà alla Giunta e quella di controllo al Consiglio. Anche sotto questo aspetto sono della massima importanza il riparto delle attribuzioni, i congegni e gli strumenti per rendere effettive le funzioni riconosciute, le “sanzioni” alle inottemperanze, le mozioni di sfiducia o di censura, i possibili modi di prevenzione o regolazione dei conflitti, gli spazi e gli strumenti per garantire, da un canto, l’esigenza di attuare il programma di governo, dall’altro, quella dell’opposizione di controllare l’operato dell’esecutivo e poter far valere le proprie ragioni.

IL SISTEMA PUBBLICO REGIONALE

Nell’organizzazione del sistema pubblico regionale – da intendersi come il complesso costituito dall’Amministrazione regionale e dagli enti operanti nei vari settori sotto il controllo della Regione – si dovrà assumere il metodo delle programmazione per la propria azione. In ossequio al principio di sussudiarietà, la Regione dovrà stabilire l’attività che svolge attraverso i propri uffici, quella affidata agli enti da essa costituiti o partecipati e quelle delegate. I principi ispiratori dell'attività amministrativa saranno quelli dell’efficacia, dell’efficienza, dell’ economicità, dell’eticità e dell’equità. L’organizzazione uffici dovrà essere improntata ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza. Il procedimento amministrativo dovrà garantire celerità e certezza, prevedendo il diritto di accesso e di partecipazione, e assicurando la motivazione degli atti. Resta irrinunciabile la separazione tra indirizzo politico amministrativo e gestione, attraverso una rigorosa disciplina che garantisca tanto la separazione, quanto la verifica dei risultati e gli strumenti di controllo dell’operato.

IL SISTEMA INTERISTITUZIONALE

Le Regioni possono rilanciare il loro protagonismo se scommettono sul ruolo di legislazione, programmazione e coordinamento, se uniscono capacità di governo di area vasta ed esaltazione del sistema di autonomie locali e funzionali nell'esecuzione dei programmi, valorizzando al massimo il principio di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.

E’ prevista l’istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali, quale organo di consultazione fra Regione e d enti locali. E’ altresì prevista la Conferenza regionale per la programmazione, un organo consultivo regionale, cui partecipano rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell’associazionismo e del volontariato, degli ex Consiglieri Regionali ed ex Parlamentari, attraverso le rispettive associazioni.

STRUMENTI DI RACCORDO

Le regioni vivono in una sempre maggiore e complessa interrelazione con altre istituzioni locali, nazionali e sovranazionali. Si propongono con assoluta priorità i Rapporti con Unione europea, che implicano, innanzitutto, la partecipazione alla formazione di atti comunitari e l’attuazione ed esecuzione atti UE, ma anche la promozione della conoscenza e della partecipazione ad attività e programmi U.E. Sullo stesso piano si presentano i Rapporti internazionali, che debbono essere orientati alla promozione e allo sviluppo di relazioni internazionali nel segno del dialogo e dell’ amicizia, degli scambi culturali, della cooperazione economica e sociale e concretizzarsi in accordi con altri Stati o intese con altri enti interni di altri Stati. Mai come in questo periodo, sia per le vicende generali relative alla crisi e ai trasferimenti erariali sia per quel che concerne l’uso del territorio e delle risorse naturali, acquistano particolare importanza i Rapporti con lo Stato.
Il principio di leale collaborazione resta il fulcro delle relazioni fra Stato e Regioni, anche se non é bastata la sua costituzionalizzazione per garantirne l’effetività. Ma esso va programmativamente ribadito e sostanziato per garantire una reale partecipazione a processi di formazione e attuazione delle leggi dello Stato sia alle decisioni amministrative statali che riguardano il territorio regionale . In questo senso merita di essere riportata in Statuto anche la partecipazione alla conferenza Stato-Regione. Infine, ma non in ordine di importanza, vengono in considerazione i Rapporti con altre Regioni.

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