In relazione a quanto riportato in un articolo pubblicato sul quotidiano “La Nuova” a pagina 9 della edizione di Martedì 2 agosto 2016, Elio Manti, direttore generale del Dipartimento Programmazione e Finanze della Regione Basilicata precisa quanto segue:
• Il costo netto sostenuto dall’ente a seguito della sottoscrizione dei contratti derivati è dato dalla differenza tra le rate pagate e il contributo statale incassato per l’ammortamento del contratto originario, tale cifra ad oggi è pari a circa 6,4 mln di euro;
• Nel Giugno scorso, a seguito di una indagine di mercato condotta a livello locale e nazionale, sentita l’avvocatura regionale, l’Ente ha incaricato un professionista esterno per prendere contatti con le banche controparti ed addivenire ad una ridefinizione delle condizioni dei contratti. La strategia intrapresa dall’Ente per tentare di risolvere la questione derivati è improntata alla massima prudenza, l’obiettivo è quello di trovare una soluzione che non determini ulteriori esborsi per spese legali e quant’altro tenuto conto che la giurisprudenza recente, sebbene abbia fornito riscontri positivi agli enti locali e territoriali che avevano intentato azioni giudiziarie nei confronti delle controparti bancarie (sentenze Provincia di Pisa e Comune di Prato), ha dato recente dimostrazione (Sentenza Città Metropolitana di Milano) del rischio che l’Ente venga coinvolto dalle banche in liti giudiziali onerose senza nemmeno aver messo in dubbio la validità del contratto. Fino ad ora l’ente ha affidato l’incarico al legale per una cifra che non supera i 40.000, 00 euro a fronte delle offerte pervenute a seguito dell’indagine di mercato da professionisti/studi legali prevalentemente locali superiori a 100.000, 00 euro.
• Quanto al parere fornito dall’avvocatura regionale e più volte citato dall’opposizione, si precisa che lo stesso è stato fornito in data 11.09.2006 a fronte di una richiesta formulata dagli uffici finanziari in data 07.03.2006 e nulla dice circa la stipula dei contratti ribadendo che la decisione di aderire ad un contratto riguarda il merito e non la legittimità dello stesso e pertanto esula dalle competenze dell’ufficio.
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