Comune Pz: Trasporto pubblico, interrogazione M5S su Trotta

In un’interrogazione relativa al Trasporto pubblico urbano, il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Savino Giannizzari chiede se “l’Amministrazione di Potenza abbia accertato preventivamente che la concessione del servizio di Tpl sia stata affidata a un operatore regolarmente munito di cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto autorizzato o, diversamente, intenda procedere alla relativa verifica provvedendo alla revoca dell’affidamento e alla conseguente risoluzione del contratto. Il 27 novembre 2015 il Comune di Potenza, – spiega il consigliere – a seguito di un bando pubblico, ha affidato in concessione il servizio di Trasporto pubblico locale della città all’impresa ‘Trotta bus service S.p.A’ per il periodo 1 gennaio 2016 – 31 dicembre 2017. Come si evince dall’articolo 19 del contratto, l’impresa aggiudicataria ha prestato apposita cauzione definitiva di 1.239.531,84 euro rilasciata il 13 novembre 2015 dalla ‘GBM Finanziaria S.p.A. di Roma’. Da recenti articoli di stampa locale (Gazzetta del Mezzogiorno, sabato 9 gennaio 2015) emerge che nelle contrade di Dragonara e Giuliano di Potenza, le linee di Trasporto numero 115 e 113, gestite dalla Trotta Bus S.p.A. e che coprono il servizio scolastico e ordinario non sono state effettuate, senza alcun preavviso, sempre da notizie giornalistiche, nonché da segnalazioni dell’utenza, si è appreso che alcune linee di trasporto sono attualmente svolte da imprese diverse dalla società Trotta Bus. L’Anac (Autorità nazionale anticorruzione), in una nota del 9 ottobre 2015, ha sancito alcune indicazioni in merito alle stazioni appaltanti e agli operatori economici autorizzati a rilasciare le garanzie definitive di cui all’articolo 113 del decreto legislativo 163/06. E’ chiarito che:
a. “gli intermediari abilitati al rilascio delle garanzie previste dal Codice dei Contratti, sono soltanto quelli iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U.B. […] autorizzati dalla Banca d’Italia”;
b. “gli operatori economici e le stazioni appaltanti dovranno verificare che le polizze fideiussorie presentate ai sensi degli artt. 75 e 113 frl Codice siano state rilasciate dai soggetti iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia”;
c. “in caso di presentazione di una cauzione provvisoria rilasciata da un soggetto non autorizzato, la stazione appaltante dovrà procedere all’esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento”.
Acclarato che la ‘GBM Finanziaria S.p.A. di Roma’ compariva nell’elenco dei soggetti non abilitati del 29 luglio 2015 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf) e del 29 dicembre 2015 (https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/intermediari-non-abilitati-29122015.pdf), la medesima Amministrazione può provvedere alla revoca dell’affidamento e alla risoluzione del contratto, essendo in possesso di una cauzione definitiva nulla e alla luce dell’articolo 14 del Contratto di servizio che prevede la decadenza dall’affidamento e la risoluzione di diritto del contratto, per avvenuta inottemperanza a norme di legge imperative, nonché alle prescrizioni dell’Anac. L’Autorità di Regolazione dei Trasporti, in forza dell’articolo 37 Decreto legge 201/2011, in disparte dai poteri ispettivi e di richiesta di informazioni: ‘propone all’amministrazione competente la sospensione, la decadenza o la revoca degli atti di concessione, delle convenzioni, dei contratti di servizio pubblico […] qualora sussistano le condizioni previste dall’ordinamento” (articolo 37, comma terzo, lettera c); ‘ordina la cessazione delle condotte in contrasto con gli atti di regolazione adottati e con gli impegni assunti dai soggetti sottoposti a regolazione…’ (articolo 37, comma terzo, lett. f). L’articolo 6 del contratto tra il Comune di Potenza e Trotta bus service S.p.A prevede tra gli obblighi dell’impresa che ‘Al verificarsi di variazioni riguardanti l’esercizio dei servizi affidati, interruzioni e/o riduzioni e/o incrementi pianificati ovvero modifiche degli orari dei servizi, e comunque in ogni altro caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, l’Impresa affidataria si impegna a garantire una completa e tempestiva informazione all’utenza, da porsi in essere perentoriamente entro e non oltre il termine di 7 giorni antecedenti la data di entrata in vigore dei nuovi orari e/o dei nuovi servizi ovvero entro i diversi termini temporali eventualmente concordati con l’Ente Affidatario’. Il mancato svolgimento – anche parziale – del servizio di trasporto, comporta l’interruzione del servizio pubblico e salvo che derivi da cause di forza maggiore (ma in tal caso deve essere comunicato entro 12 ore all’Amministrazione), genera la decadenza dell’affidamento e la risoluzione del contratto. Lo svolgimento di prestazioni di servizio da parte di imprese diverse da quella aggiudicataria, realizza di fatto un sub-affidamento non autorizzato dall’Amministrazione ovvero una cessione di contratto, vietata sia dall’articolo 16 del medesimo Contratto, sia dall’articolo 118 del Decreto Legislativo 163/2006. L’articolo 17 del contratto di concessione specifica che la Trotta bus service S.p.A ha dichiarato in sede di gara, ‘che non intende subaffidare o concedere a cottimo alcuna prestazione’. Il servizio di trasporto pubblico locale, rientra tra i servizi pubblici essenziali che devono essere garantiti con regolarità e continuità e non possono essere interrotti” conclude Giannizzari.

BAS 05

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