Comune Pz: ordinanza manutenzione aree verdi private

E’ stata emessa ordinanza con la quale si obbligano tutti i proprietari di piantagioni che insistono in ambiti limitrofi alle sedi stradali o ferroviarie e ai percorsi pedonali che attraversano il territorio del Comune di Potenza di provvedere a propria cura e spese, a potare regolarmente le siepi radicate sui propri fondi, che provochino restringimenti e invasioni delle sedi stradali o ferroviarie, o limitazioni di visibilità e di transito;a tagliare i rami delle piante radicate sui propri fondi, che si protendono oltre il limite di proprietà, o che nascondano o limitino la visibilità di segnali stradali o ferroviari, o interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità del transito. L’ordinanza obbliga altresì la rimozione di alberi, ramaglie e terriccio, qualora caduti sulla sede stradale o ferroviaria dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa e la esecuzione di ogni altro intervento necessario per la messa in sicurezza, l’adeguamento e la manutenzione dei fondi confinanti con strade, linee ferroviarie e percorsi pedonali.
Scaduto il termine di 30 giorni, a far data dalla emissione della suddetta ordinanza, si procederà, senza ulteriore avviso, alla applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie previste, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno, e con riserva di emanare specifica Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’articolo 54 del D.Lgs n.267 in caso di pericolo per la pubblica incolumità.
La proprietà inadempiente si assume tutte le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o danno derivante dalla incuria delle piantagioni poste a margine delle sedi ferroviarie e stradali. Le segnalazioni riguardanti l’inottemperanza del presente avviso saranno trasmesse dagli Organi delegati alle funzioni di controllo nell’ambito delle specifiche competenze territoriali, agli Uffici comunali, che provvederanno alla identificazione dei proprietari dei fondi interessati per l’accertamento delle eventuali violazioni. In caso di presenza di più comproprietari dello stesso fondo, ciascuno dei trasgressori soggiace alla stessa sanzione pecuniaria prevista per la violazione alla quale ha concorso.
L’ordinanza si è resa necessaria per scongiurare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità, ed evitare il verificarsi di criticità provocate dalla vegetazione incolta, o invasiva delle fasce di rispetto ai margini di linee ferroviarie, delle linee elettriche, dei percorsi stradali o pedonali.
In particolare è stato verificato che costituisce grave pericolo per la sicurezza e l’incolumità pubblica, la presenza nei pressi di sedi viarie, di sedi ferroviarie e di percorsi pedonali di siepi e rami invasivi, e di piante radicate lungo il ciglio delle sedi suddette, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma verso di esse; di piante con seccumi, marcescenze, rami spezzati a seguito di eventi meteorologici avversi, e suscettibili di caduta sulle sedi suddette; di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in posizioni tale da nascondere o limitare la visibilità di segnali stradali o ferroviari, o che interferiscano in qualsiasi modo con la corretta fruibilità e funzionalità delle sedi suddette; di piantagioni (alberi, arbusti, rampicanti) collocate in modo che il fogliame, da esse prodotto possa cadere in fossi e cunette laterali, con la conseguente minore efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche in caso di precipitazioni atmosferiche.

bas 06
  

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