(ANSA) – ROMA, 17 DIC – Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i Rapporti con le Regioni, Raffaele Fitto, ha deciso di impugnare tre leggi regionali. La prima è la legge della Campania n.11/2010 che modifica la legge di bilancio della Regione per il 2010. Il Governo contesta due articoli di questa norma che contrastano con alcuni comma dell'art. 117 della Costituzione in riferimento alla libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché in riferimento al livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale e in relazione alla tutela ell'ambiente e dell'ecosistema. Con l'art.1 "il legislatore regionale nel prevedere specifici interventi sulle strutture degli stabilimenti balneari, eccede dalla propria competenza legislativa invadendo quelle esclusive dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio". Con l'art. 2 "il legislatore regionale nel fornire un'interpretazione delle norme relative al rinnovo delle concessioni in materia di utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente, sottrae queste ultime dall'applicabilità delle disposizioni del D.Lgs. n. 59/2010 (attuazione della direttiva 2006/123/CE) in quanto ritiene che le norme in questione siano afferenti alle attività sanitarie".
L'esecutivo ha inoltre chiesto ai giudici della Suprema Corte di esaminare eventuali profili di incostituzionalità della legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 17 del 2010, che si occupa di concessioni idrauliche, ambiente e caccia, e che sarebbe in contrasto con l'articolo 117 secondo comma lettera s della Carta, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Infine è stata impugnata la legge regionale della Basilicata n. 31 del 2010 con la quale la regione adegua il proprio ordinamento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2009 in materia di pubblico impiego. Secondo il Governo, la legge, che prevede possano essere coperti i posti rimasti vacanti di dirigente conferendoli ai propri dipendenti apicali del comparto in presenza di specifici requisiti, anche nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali pubbliche, è costituzionalmente illegittima in quanto contrasterebbe con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che conferisce competenza esclusiva allo Stato in materia di ordinamento civile. Questa disposizione, per il governo, viola anche i principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione. (ANSA).