Atlante su Piano Parco Gallipoli Cognato Pdl e aree contigue

"Nella società globalizzata e “social” in cui viviamo vengono definite fake news le notizie false e in alcuni casi tendenziose diffuse esclusivamente per creare confusione e disinformazione. Le notizie circolanti sulle aree contigue individuate dal parco in seno al proprio Piano del Parco possono essere definite tali". Lo dichiara Mario Atlante, presidente del Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane.
"Andiamo con ordine – prosegue -: il Parco in applicazione dell’art. 32 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 Legge quadro sulle aree protette, ha individuato le aree contigue al Parco.
La individuazione e delimitazione di tali aree è avvenuta con criteri scientifici ed in applicazione della carta degli habitat, ossia delle emergenze ambientali presenti nei territori limitrofi come dettato dalle direttive Habitat ed Uccelli della Ue.
Bisogna specificare che le aree contigue, nella maniera più assoluta, non sono Aree rientranti nel Parco, quindi non sono aree su cui vigono le norme che regolamentano un’ area protetta.
Nella fattispecie le aree individuate nei comuni di Castelmezzano, Laurenzana, Anzi, Trivigno, sono aree del comprensorio del lago Camastra.
Tale individuazione – evidenzia Atlante –  nasce dal fatto che sono aree immediatamente a ridosso dell’area Parco e con presenza di habitat particolari.
In particolare su tali aree contigue nessuna limitazione sarà introdotta circa le attività venatorie vigenti, anzi, se i territori e le associazioni di riferimento lo vorranno, si potrà prevedere successivamente che le attività venatorie possano essere riservate ai soli residenti dei comuni di aree contigue.
Diversamente resterà tutto cosi com’è.
Gli altri argomenti oggetto di regolamentazione saranno esclusivamente: il divieto di attività di prospezione e ricerca inerenti gli idrocarburi; l’utilizzo di pesticidi e anticrittogamici; l’utilizzo di specie locali nella arboricoltura da legno.
Si ribadisce infine e per l’ennesima volta, che l’attività venatoria non subirà alcuna limitazione".

Bas 05

 

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