Avvocato Mollica su sentenza Corte d’Appello Potenza

“La circostanza secondo la quale il consigliere, a seguito della sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Potenza, andrebbe verso la sospensione dalla carica è del tutto priva di fondamento”

In riferimento agli articoli pubblicati dagli organi di stampa e da una tv locale, &ldquo;nella parte in cui veniva rappresentata ed evidenziata la circostanza secondo la quale il consigliere Mollica, a seguito della sentenza emessa dalla Corte d&rsquo;Appello di Potenza, andrebbe verso la sospensione dalla carica di consigliere regionale&rdquo;,&nbsp; il consigliere Francesco Mollica, attraverso il suo legale Rocco Perrotta, in una nota precisa quanto segue:<br /><br />&ldquo;La circostanza rappresentata in entrambe le fonti di informazione &egrave; del tutto priva di fondamento in quanto esula e travalica il disposto del decreto legislativo 235/12 (artt. 7 e 8) per l&rsquo;applicabilit&agrave; di un provvedimento di sospensione dalla carica di consigliere regionale. In tale prospettiva, fermo restando la censura sulla decisione assunta dalla Corte d&rsquo;Appello di Potenza e con la consapevolezza che la Corte di Cassazione dar&agrave; finalmente atto della piena trasparenza di azione e della linearit&agrave; di condotta tenuta dal consigliere Mollica nell&rsquo;espletamento del proprio mandato elettorale, come peraltro gi&agrave; acclarato dalla stessa pubblica accusa in sede di requisitoria nei due gradi di giudizio con la richiesta di assoluzione, si evidenzia come nel caso di specie:<br /><br />1) la tipologia dei reati ascritti al Mollica esula da quelli di cui all&rsquo;art. 8, comma 1, del decreto legislativo 235/12 fa espresso riferimento (in combinato disposto con l&rsquo;art. 7) ai fini della applicabilit&agrave; della misura della sospensione dalla carica di consigliere regionale;<br />2) l&rsquo;entit&agrave; della pena comminata &egrave;, comunque, inferiore al limite previsto dalla norma;<br />3) nei confronti del Mollica non &egrave; stata mai applicata alcuna misura di prevenzione e/o coercitiva (ex art. 8, comma 1 e 2, del decreto legislativo 235/12);<br />4) in ogni caso trattasi di una sentenza non definitiva, in quanto sottoponibile (e verr&agrave; sottoposta) ad ulteriore grado di giudizio&rdquo;.<br /><br /><br />

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