Il consigliere regionale propone emendamenti alla L.R. n.23/2000 su risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita
Il consigliere regionale Gianni Rosa ha presentato alcuni emendamenti al “Collegato alla Finanziaria 2013” e precisamente alla Legge regionale n.23/2000 recante “Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche della fauna selvatica o inselvatichita” tesi a modificare il meccanismo dei rimborsi al fine di renderli meno macchinosi e forfettizzati.<br /><br />Per Rosa “l'istituzione di nuovi parchi e aree protette e l’individuazione di ZPS e aree SIC ha di fatto generato una serie di vincoli di natura ambientale che inevitabilmente hanno inciso sul valore della proprietà privata in maniera negativa, riducendo di fatto la libertà di impresa in modo particolare per le aziende agricole zootecniche”.<br /><br />Così l’emendamento proposto dal consigliere all’art.4: “l'allevatore danneggiato deve comunicare annualmente la prima aggressione e danno causato alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita, entro massimo 48 ore dall'evento, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l'avvenuta aggressione facendo seguire certificazione sanitaria di veterinario abilitato. Il Servizio Veterinario accerta l'accaduto entro massimo 24 ore dalla avvenuta comunicazione, inviando la documentazione all'Ufficio competente della Regione Basilicata. Il mancato rispetto della tempistica, di cui al comma precedente, comporta l'automatico non riconoscimento del danno subito. L'indennizzo è concesso agli allevatori in regola con le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione del bestiame e delle profilassi sanitarie”.<br /><br />L’emendamento all’art.5 così recita: “i danni sono risarcibili forfettariamente e annualmente, previa comunicazione della prima aggressione, per i soli capi regolarmente registrati nei seguenti rapporti e comunque non oltre 15 mila euro ad azienda/anno: BOVINI: indennizzo compensativo per un numero di capi pari al 10% dell’80% delle bovine aziendali superiori a 24 mesi di età; OVINI E CAPRINI: indennizzo compensativo per un numero di capi pari al 5% del gregge aziendale regolarmente registrato. L’importo per capo sarà determinato facendo riferimento ai prezzi, aggiornati annualmente, dei Tariffari pubblicati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata S.R.E.M.. L'indennizzo sarà concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'A.S.L. competente per territorio. Il risarcimento del danno non è cumulabile con altri interventi concessi per la stessa ragione da altri Enti o Organismi Pubblici”.<br />