Collegato Finanziaria 2013, gli emendamenti di Rosa – 1

Il consigliere regionale propone emendamenti alla L.R. n.23/2000 su risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita

Il consigliere regionale Gianni Rosa ha presentato alcuni emendamenti al &ldquo;Collegato alla Finanziaria 2013&rdquo; e precisamente alla Legge regionale n.23/2000 recante &ldquo;Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche della fauna selvatica o inselvatichita&rdquo; tesi a modificare il meccanismo dei rimborsi al fine di renderli meno macchinosi e forfettizzati.<br /><br />Per Rosa &ldquo;l&#39;istituzione di nuovi parchi e aree protette e l&rsquo;individuazione di ZPS e aree SIC ha di fatto generato una serie di vincoli di natura ambientale che inevitabilmente hanno inciso sul valore della propriet&agrave; privata in maniera negativa, riducendo di fatto la libert&agrave; di impresa in modo particolare per le aziende agricole zootecniche&rdquo;.<br /><br />Cos&igrave; l&rsquo;emendamento proposto dal consigliere all&rsquo;art.4: &ldquo;l&#39;allevatore danneggiato deve comunicare annualmente la prima aggressione e danno causato alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita, entro massimo 48 ore dall&#39;evento, al Servizio Veterinario dell&#39;Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l&#39;avvenuta aggressione facendo seguire certificazione sanitaria di veterinario abilitato. Il Servizio Veterinario accerta l&#39;accaduto entro massimo 24 ore dalla avvenuta comunicazione, inviando la documentazione all&#39;Ufficio competente della Regione Basilicata. Il mancato rispetto della tempistica, di cui al comma precedente, comporta l&#39;automatico non riconoscimento del danno subito. L&#39;indennizzo &egrave; concesso agli allevatori in regola con le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione del bestiame e delle profilassi sanitarie&rdquo;.<br /><br />L&rsquo;emendamento all&rsquo;art.5 cos&igrave; recita: &ldquo;i danni sono risarcibili forfettariamente e annualmente, previa comunicazione della prima aggressione, per i soli capi regolarmente registrati nei seguenti rapporti e comunque non oltre 15 mila euro ad azienda/anno:&nbsp;BOVINI: indennizzo compensativo per un numero di capi pari al 10% dell&rsquo;80% delle bovine aziendali superiori a 24 mesi di et&agrave;; OVINI E CAPRINI: indennizzo compensativo per un numero di capi pari al 5% del gregge aziendale regolarmente registrato. L&rsquo;importo per capo sar&agrave; determinato facendo riferimento ai prezzi, aggiornati annualmente, dei Tariffari pubblicati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata S.R.E.M.. L&#39;indennizzo sar&agrave; concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro 60 giorni dalla comunicazione dell&#39;A.S.L. competente per territorio. Il risarcimento del danno non &egrave; cumulabile con altri interventi concessi per la stessa ragione da altri Enti o Organismi Pubblici&rdquo;.<br />&nbsp;&nbsp;

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